Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1985

Altra decisione · depositata il 03/07/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Toscana notificato il 31 dicembre 1975, depositato in Cancelleria il 9

gennaio 1976 ed iscritto al n. 1 del Registro 1976, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto Ministro per la Sanità 28

ottobre 1975 avente per oggetto "Tirocinio pratico ospedaliero dei

sanitari e modalità di svolgimento".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e del Ministero per la Sanità;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'Avvocato Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'Avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 31 dicembre 1975, la Regione

Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha sollevato

conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al

decreto emanato dal Ministro per la Sanità in data 28 ottobre 1975 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 3 novembre 1975,

concernente "Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di

svolgimento". La Regione premette, in punto di fatto, che con la legge

18 aprile 1975, n. 148, all'esame di idoneità, previsto dal d.P.R. n.

130 del 1969, è stato sostituito, per alcune categorie di personale

(assistente, ispettore sanitario, farmacista), un tirocinio pratico da

effettuare, per la durata di sei mesi, presso gli ospedali. Come detta

legge prevedeva, la disciplina particolareggiata del tirocinio è stata

posta con il decreto ministeriale impugnato: tale disciplina è

ritenuta dalla ricorrente lesiva delle competenze regionali in tema di

assistenza ospedaliera, derivanti, oltre che dagli artt. 117 e 118

Cost., dalla normativa dettata con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e

con il d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974,

n. 386.

Ad avviso della Regione, infatti, il provvedimento impugnato,

riservando all'Amministrazione centrale o agli enti ospedalieri i vari

momenti connessi allo svolgimento del tirocinio pratico, esclude quasi

del tutto la presenza e l'intervento dell'ente regionale. Ciò

accadrebbe, in particolare, con riguardo al riconoscimento degli

ospedali ritenuti idonei ai fini dello svolgimento del tirocinio:

riconoscimento effettuato in termini generali dallo stesso Ministero

per la Sanità (art. 1); alla determinazione del numero dei posti

disponibili nelle varie discipline e qualifiche, affidata

esclusivamente agli enti ospedalieri (art. 2); all'individuazione dei

periodi di tirocinio, delle modalità di svolgimento del tirocinio

stesso e dei doveri del tirocinante, effettuata nello stesso decreto

ministeriale (artt. 6 e 9-13). A ciò si aggiunge, prosegue la

ricorrente, che l'onere finanziario connesso al tirocinio grava, in

base all'art. 14 del provvedimento impugnato, sull'ente ospedaliero e

non sullo Stato, cioè in definitiva sulla finanza regionale. A difesa

della disciplina introdotta con il decreto impugnato non potrebbe

invocarsi, sostiene la Regione, l'art. 6 n. 20 del d.P.R. n. 4 del

1972, che riserva allo Stato le competenze amministrative in ordine

alle "professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio

della professione medica negli ospedali". Da un lato, infatti, l'esame

di idoneità è cosa ben diversa dal tirocinio pratico, in quanto solo

il secondo si svolge all'interno dell'organizzazione ospedaliera;

d'altro canto, poi, nemmeno potrebbe farsi riferimento al termine

"professione sanitaria" di cui al detto art. 6 n. 20, in quanto esso si

pone in rapporto di genere a specie con l'altro "professione medica

negli ospedali", solo rispetto al quale è prevista la riserva statale,

ed esclusivamente sotto il profilo dell'esame di idoneità.

In definitiva, ad avviso della Regione, la competenza statale in

tema di tirocinio pratico al massimo potrebbe concernere quegli aspetti

del tirocinio da considerare equivalenti all'esame di idoneità (es. la

determinazione delle condizioni di ammissione al tirocinio e i criteri

di valutazione), ma mai quelli che incidono nell'organizzazione

ospedaliera e nella gestione del servizio di assistenza.

Infine, l'esclusione dell'intervento regionale in tema di

individuazione degli ospedali idonei allo svolgimento dei corsi,

operata dall'art. 1 del decreto impugnato, violerebbe, oltre le norme

dianzi richiamate, anche l'art. 10, primo comma, della legge 18 aprile

1975, n. 148, il quale dispone che il riconoscimento dell'idoneità

degli ospedali va effettuato con decreto del Ministro per la Sanità

"sentita la Regione".

Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il decreto

impugnato non meriti censura, in quanto conseguenziale alla disciplina

posta in sede legislativa con la citata legge n. 148 del 1975, la

Regione chiede in subordine che la Corte sollevi innanzi a se stessa la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 di detta legge

(in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.), il quale affida appunto ad

un decreto del Ministro per la Sanità la regolamentazione delle

attività in discussione, così ledendo, ad avviso della ricorrente, la

sfera costituzionalmente spettante alla Regione in tema di assistenza

ospedaliera.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque,

respinto.

In via preliminare l'Avvocatura rileva che il decreto impugnato fu

adottato in attuazione dell'art. 11 della legge n. 148 del 1975, già

citato dalla ricorrente: non avendo, tuttavia, la Regione impugnato nei

termini detta legge, il ricorso avverso il decreto deve, ad avviso

dell'Avvocatura, dichiararsi inammissibile, in quanto le presunte

lesioni della competenza regionale andrebbero comunque riferite alla

legge e non al decreto.

Nel merito l'Avvocatura nega comunque che la normativa impugnata

violi la sfera delle attribuzioni regionali in materia di assistenza

sanitaria ed ospedaliera.

3. - All'udienza del 7 maggio 1985, la difesa della Regione

ricorrente ha concluso chiedendo che la Corte dichiari cessata la

materia del contendere; a detta richiesta si è associato l'Avvocato

dello Stato. Considerato in diritto :

1. - Come spiegato in narrativa, la Regione Toscana ha proposto

ricorso per regolamento di competenza in ordine al decreto del Ministro

per la Sanità 28 ottobre 1975, concernente "Tirocinio pratico

ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento".

La Regione deduce che detto provvedimento, nel dettare una

disciplina particolareggiata del tirocinio, soprattutto là dove essa

investe aspetti direttamente incidenti sull'organizzazione ospedaliera

e la gestione del servizio di assistenza, viola la sfera di competenza

regionale in materia, delineata, oltre che dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e dall'art. 12 del d.l.

8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

In via subordinata, la Regione chiede che la Corte sollevi innanzi

a se stessa la questione incidentale di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 11 della legge 18

aprile 1975, n. 148, che affida appunto ad un decreto del Ministro per

la Sanità la regolamentazione delle modalità di svolgimento del

tirocinio.

L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che

il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.

2. - Successivamente alla proposizione del ricorso e alla

costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio, sono stati

emanati due atti legislativi: la legge 23 dicembre 1978, n. 833

(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in attuazione della

delega contenuta nell'art. 47 di detta legge, il d.P.R. 20 dicembre

1979, n. 761, che disciplina lo stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali.

Quest'ultimo provvedimento detta, fra l'altro (cap. I e II del

titolo II), la normativa concernente le assunzioni in servizio del

personale, sia in generale (artt. 9-16), sia con riferimento a singole

posizioni funzionali (artt. 17-23), prevedendo o l'espletamento di

pubblici concorsi o, per alcune categorie, il superamento di un previo

esame di idoneità, come requisito per l'ammissione al concorso (v.

artt. 19 e 20).

Le parti hanno concordemente riconosciuto all'udienza di

trattazione della causa che, a seguito della normativa sopravvenuta,

l'istituto del tirocinio pratico disciplinato nel provvedimento

impugnato non è più in vigore ed hanno chiesto, pertanto, che la

Corte dichiari cessata la materia del contendere.

La richiesta va accolta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana in ordine

al decreto del Ministro per la Sanità del 28 ottobre 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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