Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo

comma, della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29,

recante "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", promosso con

ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto dalla Congregazione

cristiana dei Testimoni di Geova contro il Comune dell'Aquila,

iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della Congregazione cristiana dei

Testimoni di Geova e del Comune dell'Aquila nonché l'atto di

intervento del Presidente della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi, Pietro Rescigno e Angelo

Clarizia per la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e

l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per la Regione Abruzzo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, con

istanza del 19 giugno 1988, ha chiesto al Comune dell'Aquila la

concessione dei contributi di cui alla legge della Regione Abruzzo 16

marzo 1988, n. 29, recante "Disciplina urbanistica dei servizi

religiosi", al fine di poter realizzare un edificio di culto. La

richiesta è stata respinta dal Sindaco dell'Aquila, con

provvedimento del 21 settembre 1990, con il motivo che la richiedente

non è in possesso del requisito di cui all'art. 8, terzo comma,

della Costituzione (previsto dall'art. 1 della citata L.R.), in

quanto i rapporti fra la Congregazione e lo Stato italiano non sono

regolati "per legge, sulla base di intese".

Avverso il provvedimento di diniego la Congregazione dei Testimoni

di Geova ha presentato ricorso avanti il T.A.R. per l'Abruzzo,

deducendo la violazione degli artt. 1 e 5 della legge regionale in

esame ed assumendo che l'interpretazione restrittiva adottata dal

Sindaco si poneva in contrasto con i principi costituzionali in

materia.

Il T.A.R. adito, ritenuta la normativa regionale insuscettibile di

un'interpretazione diversa, ed estensiva, rispetto a quella enunciata

nell'impugnato provvedimento, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della predetta legge,

in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo

comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione, nella

parte in cui dette norme prevedono la possibilità di concedere

contributi alle sole confessioni religiose i cui rapporti con lo

Stato siano regolati per legge, sulla base di intese, ai sensi

dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

2. - Ad avviso del giudice remittente il prevedere anche detto

requisito, al fine di accedere ai contributi regionali, introduce una

ingiustificata discriminazione tra confessioni religiose,

suscettibile di incidere sulla libertà di culto in danno di una

Congregazione che detti contributi per l'edilizia religiosa già

percepisce in altre Regioni e che ripetutamente ha chiesto allo Stato

italiano di stipulare l'intesa prevista dal ricordato art. 8 della

Costituzione.

In particolare, il T.A.R. dell'Abruzzo, premesso ancora che con

d.P.R. 31 ottobre 1986 è stata riconosciuta personalità giuridica

alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ritiene non

manifestamente infondato il dubbio che le disposizioni impugnate si

pongano in contrasto con le seguenti norme della carta

costituzionale:

l'art. 2, in quanto vengono ad incidere sui diritti inviolabili

dell'uomo che detta norma tende a tutelare;

l'art. 3, primo comma, per la creazione di inammissibili

discriminazioni fra cittadini in base alla loro religione, anche con

riferimento alla diversa regolamentazione della materia da parte di

altre Regioni;

l'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere gli ostacoli di

ordine economico che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini

(quali le difficoltà di poter costruire edifici di culto);

l'art. 8, che garantisce la libertà religiosa nell'eguaglianza

e che non può risolversi in danno di una Confessione religiosa che

ha ripetutamente chiesto di concludere l'intesa di cui al terzo

comma;

l'art. 19, che garantisce il diritto di professare liberamente

la fede religiosa e di esercitarne il culto e che viene violato con

l'introduzione di ingiustificati e maggiori ostacoli alla

realizzazione di edifici di culto;

l'art. 20, che vieta ogni discriminazione fra associazioni ed

istituzioni in relazione al loro fine religioso o di culto;

l'art. 117, che, attribuendo alle regioni potestà legislativa

nella materia "urbanistica", non consente però di incidere sulla

libertà religiosa o sulla disciplina delle confessioni religiose;

l'art. 120, terzo comma, in quanto il requisito richiesto viene

di fatto a limitare il libero esercizio, in una parte del territorio

nazionale, dell'attività dei ministri del culto della Congregazione

cristiana dei Testimoni di Geova.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione

Abruzzo, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione sotto ogni profilo.

La difesa della Regione rileva che l'illegittimità della

normativa regionale è prospettata fondamentalmente sulla base

dell'allegata discriminazione tra confessioni religiose che abbiano

posto in essere il regime delle intese con lo Stato italiano e quelle

che viceversa non lo abbiano posto in essere.

Ma detto differente trattamento, a suo avviso, non costituisce

un'illegittima discriminazione ma, al contrario, rappresenta una

razionale e legittima conseguenza di situazioni non omogenee.

Non è infatti contestabile, afferma l'Avvocatura, che le intese,

e la successiva regolamentazione per legge, intervengano solo nei

confronti delle comunità religiose che siano istituzionalmente ed

effettivamente organizzate quale corpo sociale, e, quindi, consolidate dal punto di vista storico-giuridico. E nell'ambito stesso

delle confessioni religiose, cioè delle comunità di fedeli che

abbiano quelle caratteristiche, è indubbio che le intese e la

regolamentazione per legge intervengano solo con quelle che hanno una

maggiore presenza nella popolazione, una maggior estensione sul

territorio; in breve, solo con quelle di rilievo nazionale. La norma

costituzionale non prevede l'assoluta necessità di una legislazione

sulle confessioni religiose; questa interviene solo se il Governo

valuti positivamente l'opportunità delle intese, se le intese

effettivamente si raggiungano e se, infine, il Parlamento,

condividendo l'opportunità della regolamentazione per legge dei

rapporti e condividendo il merito delle intese raggiunte, recepisca

queste in una legge.

Poiché, quindi, la devoluzione dei contributi urbanistici è

operata al fine della costruzione e della manutenzione degli edifici

destinati al culto, risulterebbe del tutto ragionevole la previsione

della normativa regionale di ripartire tali fondi esclusivamente tra

le comunità religiose che, per la loro diffusione tra la popolazione

e la loro estensione nel territorio nazionale, abbiano raggiunto un

rilievo di indubbio interesse; cioè solo tra quelle comunità

religiose cui lo Stato riconosca rilievo tale da meritare che i

reciproci rapporti siano regolati per legge.

Né sarebbe configurabile, prosegue l'Avvocatura, alcuna

violazione dei principi consacrati nell'art. 8 della Costituzione.

Tale norma non afferma che tutte le confessioni religiose siano

eguali, il che comporterebbe un'assurda equiparazione di fenomeni

diversi, ma che sono tutte ugualmente libere. La Costituzione, in

altri termini, affermerebbe solennemente che non possono farsi

limitazioni in base al culto delle confessioni, ma non giungerebbe a

dire che il trattamento deve necessariamente essere uguale anche se

si tratti di fenomeni di dimensioni totalmente diverse.

Altrettanto la difesa della Regione rileva in ordine alla libertà

di associazione. Se il diritto della Congregazione dei Testimoni di

Geova di professare la loro fede, sia in forma individuale sia

associativa, di farne propaganda e di esercitarne il culto è fuori

discussione, nondimeno il diritto ad ottenere un contributo pubblico

non attiene alla libertà di associazione e non potrebbe certo

configurarsi come un diritto costituzionalmente garantito.

Del tutto fuor di luogo sarebbe anche il richiamo ai principi

consacrati nell'art. 20 della Costituzione. La normativa regionale

non porrebbe infatti limitazioni né gravami fiscali diversi a

seconda del culto o della religione, limitandosi soltanto a prevedere

la ripartizione di contributi. Nei limiti entro i quali la differenza

di trattamento sia ragionevole o giustificata da una effettiva

diversità di situazione non vi sarebbe alcuna illegittima

discriminazione.

Del pari infondato, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe anche il

richiamo alle competenze regionali. Rientrano infatti indubbiamente

nella materia urbanistica tanto le prescrizioni che la Regione impone

ai Comuni affinché negli strumenti urbanistici generali siano

previsti i servizi di tipo religioso quanto le norme sulla

destinazione dei contributi alla realizzazione di quei servizi.

Incomprensibile, infine, risulterebbe il riferimento agli articoli

2 e 120 della Costituzione. Il diritto di ricevere contributi

pubblici non è un diritto inviolabile dell'uomo, neppure se

considerato parte di formazione sociali, e l'assenza di questi

contributi certo non può configurare, di per sé, un limite

all'esercizio del culto nel territorio nazionale.

4. - Si è costituita in giudizio la Congregazione cristiana dei

Testimoni di Geova, ricorrente nel giudizio a quo , instando per la

declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme censurate

dal T.A.R. per l'Abruzzo.

La difesa della Congregazione rammenta, in primo luogo, di aver

ottenuto fin dal 1986 la personalità giuridica e di aver altresì

stipulato, ai sensi della legge 22 dicembre 1973 n. 903, le

cosiddette "piccole intese", ottenendo a favore dei propri ministri

di culto l'applicazione delle norme in materia assistenziale e

previdenziale nonché l'autorizzazione a celebrare matrimoni validi

agli effetti civili ed a prestare assistenza religiosa ai detenuti ed

ai ricoverati nelle case di cura.

La Congregazione, inoltre, rammenta di aver presentato fin dal

1977 formale richiesta di stipulazione dell'intesa ai sensi dell'art.

8, terzo comma, della Costituzione, senza - finora - alcun esito.

Ciò premesso, la parte costituita afferma che a tenore del

principio di eguale libertà religiosa sancito nell'art. 8, primo

comma, della Costituzione, le confessioni religiose devono godere in

egual misura, non solo di un generico diritto alla libertà

religiosa, ma di tutte le facoltà previste dall'art. 19 della

Costituzione, nonché di tutti gli altri diritti garantiti dalla

Costituzione, che, in via diretta o strumentale, possono rilevare

nell'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Tutte le confessioni religiose, a suo avviso, devono godere di

"assoluta parità di trattamento, quanto all'esercizio di tutte le

libertà garantite dalla Costituzione", assicurandosi, a prescindere

dall'esistenza di concordati o di intese, la stessa misura di

libertà, sia per ciò che concerne l'organizzazione, sia per ciò

che concerne il culto o la propaganda.

La norma costituzionale imporrebbe quindi di disciplinare gli

interventi legislativi senza discriminare tra un culto e un altro,

garantendo, a tutti, quei mezzi e strumenti predisposti per rendere

effettivi i medesimi diritti di libertà, in quanto non potrebbe

affermarsi che esista libertà veramente eguale laddove le condizioni

di esercizio di essa siano diverse per i vari soggetti.

Il principio di "eguale libertà di culto" sancito dall'art. 8,

primo comma, della Costituzione, sarebbe dunque violato dalle norme

regionali che prevedono soltanto per la Chiesa cattolica e per la

confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato una

disciplina urbanistica specifica e l'assegnazione di contributi: tali

norme, afferma la Congregazione, vengono a determinare esclusivamente

per alcune confessioni religiose una situazione di privilegio che

incide in definitiva sulla concreta possibilità di costruire e di

aprire templi e quindi sul concreto godimento del diritto - che deve

invece essere assicurato in modo eguale a tutte le confessioni - di

esercitare in pubblico il culto.

5. - Si è parimenti costituito in giudizio il Comune dell'Aquila,

parte resistente nel giudizio a quo , deducendo l'inammissibilità, e

comunque l'infondatezza, della questione sollevata dal T.A.R. per

l'Abruzzo.

La difesa dell'Amministrazione comunale rileva come la

Costituzione italiana, nella parte relativa alle confessioni

religiose, abbia seguito un duplice criterio: ha garantito la

libertà religiosa individuale e dei gruppi informali, ma ha anche

garantito la libertà delle confessioni religiose in misura uguale

per tutte (art. 8 primo comma, della Costituzione), riconoscendo il

carattere originario e indipendente della Chiesa cattolica e delle

altre confessioni.

Inoltre nell'art. 20 ha garantito la libertà ed il trattamento

paritario degli Enti di religione o di culto e negli artt. 7, secondo

comma, e 8, terzo comma, ha dettato norme riguardanti le forme del

diritto idonee a disciplinare i rapporti tra lo Stato e le

confessioni religiose.

Quest'ultime disposizioni artt. 7 e 8, terzo comma, esprimono

quello che autorevole dottrina ha definito, il "principio pattizio"

tra Stato e confessioni religiose (concordato con la Chiesa cattolica

e "intese" con le altre confessioni).

La natura giuridica dei rapporti pattizi non sarebbe dunque quella

di meri atti politici, ma condizione di legittimità costituzionale

delle confessioni religiose.

La legge diretta ad eseguire le intese, prosegue il Comune

dell'Aquila, consente non solo di dare una disciplina pubblicistica

ai rapporti tra Stato e confessioni religiose, ma anche il controllo

di costituzionalità sulla legge esecutiva delle intese stesse.

La rilevanza giuridica così conseguita dalle confessioni

religiose è stato il criterio seguito dal legislatore della Regione

Abruzzo: il 10% del contributo degli oneri di urbanizzazione va

erogato dai Comuni entro il 30 marzo di ciascun anno a favore della

Chiesa Cattolica e delle altre confessioni che hanno stipulato le

intese con lo Stato italiano (e quindi abbiano acquistato rilevanza

giuridica con la legge che dichiara esecutive le intese stesse) e che

abbiano una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale.

In conclusione, non solo non sussisterebbe alcun contrasto della

legge regionale con gli invocati principi della Costituzione che

attengono al principio della libertà religiosa, ma anzi questa

risulterebbe pienamente conforme all'art. 8, terzo comma, che

disciplina i rapporti, anche economici, per l'esercizio della

libertà religiosa. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5,

terzo comma, della legge regionale Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29,

recante la disciplina urbanistica dei servizi religiosi, nella parte

in cui prevedono l'erogazione di contributi solamente a favore delle

confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati

sulla base di intese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della

Costituzione.

Siffatte disposizioni - ad avviso del giudice remittente - si

porrebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8,

primo comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione.

2. - La legge della Regione Abruzzo deferita al vaglio di questa

Corte disciplina - come è espressamente enunciato nell'art. 1 - "i

rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi

religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti

rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti

in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni

religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi

dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una

presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle

previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli".

L'art. 5, poi, prevede, al primo comma, che "I comuni devolvono

entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di

cui alla presente legge una aliquota pari al 10% dei contributi per

urbanizzazione secondaria loro dovuti"; successivamente, dopo aver

regolato le modalità di determinazione delle somme, il terzo comma

del medesimo art. 5 dispone: "i contributi sono corrisposti alle

confessioni religiose che facciano richiesta e che abbiano i

requisiti di cui al precedente art. 1: proporzionalmente alla loro

consistenza ed incidenza sociale".

Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se la riserva

esclusiva dei detti contributi in favore, oltre naturalmente che

della Chiesa cattolica, delle sole confessioni religiose che abbiano

regolato i loro rapporti con lo Stato attraverso le intese previste

dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione, contrasti con il

principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose e con

il diritto assicurato a tutti di professare la propria fede religiosa

e di esercitarne in pubblico il culto; in particolare, quindi, con

riferimento agli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione.

3. - La questione è fondata.

La norma sottoposta al vaglio della Corte è compresa nella

"disciplina urbanistica dei servizi religiosi" adottata dalla Regione

Abruzzo nell'ambito della propria competenza in materia urbanistica,

e nel contesto delle disposizioni statali che comprendono le chiese e

gli altri edifici per i servizi religiosi tra le opere di

urbanizzazione secondaria, al pari di altri servizi di pubblico

interesse (cfr. legge n. 167 del 1962 modificata dalla legge n. 865

del 1971). La disciplina della Regione Abruzzo prevede fra l'altro,

all'art. 3, una dotazione di aree specificamente riservate ai servizi

religiosi sino ad un massimo del 20% di quelle obbligatoriamente

previste per attrezzature di interesse comune, nonché all'art. 5

l'erogazione di contributi nella misura pari al 10% dei contributi

per urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni, da utilizzarsi per la

realizzazione di attrezzature di interesse comune di tipo religioso.

Si è di fronte quindi ad un intervento generale ed autonomo dei

pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione - propria

della materia urbanistica - nell'esigenza di assicurare uno sviluppo

equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione

dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione,

che comprende perciò anche i servizi religiosi.

La realizzazione di questi ultimi ha per effetto di rendere

concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di

culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale

ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata

nell'art. 19 della Costituzione.

In tale campo perciò l'intervento dei pubblici poteri deve

uniformarsi al principio supremo "della laicità dello Stato che è

uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta

Costituzionale della Repubblica", principio che "implica non

indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello

Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di

pluralismo confessionale e culturale" (cfr. sent. n. 203 del 1989).

4. - La tesi difensiva della Regione Abruzzo si basa in sostanza

sull'argomento secondo cui l'esclusione dai contributi delle

confessioni religiose che non abbiano regolato per legge i propri

rapporti con lo Stato mediante intese non darebbe luogo a violazione

dei principi di libertà e di uguaglianza essendo il differente

trattamento legittima conseguenza di situazioni non omogenee.

Ma l'argomento è fuorviante: il rispetto dei principi di libertà

e di uguaglianza nel caso in esame va garantito non tanto in

raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose, (fra

l'altro sarebbe difficile negare la diversità di situazione della

Chiesa cattolica), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti

gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire

delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla

disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in

concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede

religiosa.

Se la diversità di trattamento ai fini dell'ammissione al

contributo pubblico, come la stessa difesa della Regione sottolinea,

è collegata alla entità della presenza nel territorio dell'una o

dell'altra confessione religiosa, il criterio è del tutto logico e

legittimo, e la previsione in tal senso della legge regionale (artt.

1 e 5) non è contestabile; essa non integra nemmeno stricto sensu

una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a

proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al

cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato.

Rispetto, però, alla esigenza sopra enunciata di assicurare

edifici aperti al culto pubblico mediante l'assegnazione delle aree

necessarie e delle relative agevolazioni, la posizione delle

confessioni religiose va presa in considerazione in quanto

preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e

cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà

religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato

come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Costituzione.

In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a

rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver

stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della

Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato

non può quindi costituire l'elemento di discriminazione

nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta

ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini.

5. - Invero, tutte le confessioni religiose sono - secondo il

dettato dell'art. 8, primo comma, della Costituzione - egualmente

libere davanti alla legge. A questo principio generale si aggiunge,

nella disciplina del citato art. 8, l'affermazione del diritto delle

confessioni di "organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (secondo comma),

cui segue la facoltà di aver rapporti con lo Stato, da disciplinare

per legge sulla base di intese con le rappresentanze delle

confessioni organizzate (terzo comma).

Possono quindi sussistere confessioni religiose che non vogliono

ricercare un'intesa con lo Stato, o pur volendola non l'abbiano

ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici

comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da

speciali statuti. Per tutte, anche quindi per queste ultime - ed è

ipotesi certo più rara rispetto a quella della sola mancanza

d'intesa - vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge.

Una volta, dunque, che lo Stato e i poteri pubblici in genere

ritengano di intervenire con una disciplina comune, quale è quella

urbanistica, per agevolare la realizzazione di edifici e di

attrezzature destinati al culto mediante l'attribuzione di risorse

finanziarie ricavate dagli oneri di urbanizzazione, la esclusione da

tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello "status" della medesima, e cioè in relazione alla sussistenza o meno

delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della

Costituzione, viene a integrare una violazione del principio

affermato nel primo comma del medesimo articolo.

Resta fermo che per l'ammissione ai benefici sopra descritti non

può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione

religiosa. Nulla quaestio quando sussista un'intesa con lo Stato. In

mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche

da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima

chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa,

l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici

destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed

incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da

parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di

destinazione.

6. - Quanto è stato detto fin qui in riferimento a tutte le

confessioni religiose e all'art. 8 della Costituzione, trova

ulteriore ed ampia conferma se si esamina più specificamente la

questione sotto il profilo dell'art. 19 della Costituzione e dei

diritti della persona.

L'Assemblea Costituente pervenne alla definitiva formulazione del

testo così da garantire a chiunque il "diritto di professare

liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale

o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in

pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon

costume". L'esercizio del culto - come si è già accennato - è

dunque componente essenziale della libertà religiosa, conseguenziale

alla stessa professione di una fede religiosa, non soggetto anche

nella sua forma pubblica a nessun controllo, salvo la condizione, in

un certo senso ovvia e naturale, che "non si tratti di riti contrari

al buon costume" (A.C. pagg. 2773 e segg.).

Già nella sentenza n. 59 del 1958 questa Corte aveva ritenuto di

dover "stabilire con chiarezza la distinzione, da cui si disnodano

poi tutte le conseguenze, fra la libertà di esercizio dei culti

acattolici come pura manifestazione di fede religiosa, e la

organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo

Stato", distinzione "evidente dal punto di vista logico e

positivamente fondata negli artt. 8 e 19 della Costituzione".

A parte la terminologia di "culti acattolici", che trova la sua

spiegazione nella natura del giudizio che investiva la legge 24

giugno 1929 n. 1159 e il regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289,

concernenti appunto i culti definiti acattolici, la Corte sottolineò

che la formula dell'art. 19 non potrebbe essere più ampia, nel senso

di comprendere tutte le manifestazioni del culto, e conseguentemente

dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma che richiedeva

l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori per

l'esercizio del culto.

7. - In definitiva anche la decisione della questione oggi in

esame è conseguenziale alle affermazioni di quella pronuncia e alla

lettura che essa ha data degli artt. 8 e 19 della Costituzione.

Esattamente pertanto il T.A.R. remittente, nel riferirsi ai

suddetti articoli, li ha collegati con gli artt. 2 e 3 della

Costituzione, richiamando perciò la garanzia dei diritti inviolabili

della persona ed il principio di uguaglianza nella sua più ampia

accezione, comprendente la considerazione dei contenuti di libertà

"in positivo" giusta la formulazione del secondo comma del citato

art. 3.

Infatti gli interventi pubblici previsti dalla disposizione

sottoposta al vaglio di questa Corte vengono ad incidere

positivamente proprio sull'esercizio in concreto del diritto

fondamentale e inviolabile della libertà religiosa ed in particolare

sul diritto di professare la propria fede religiosa in forma

associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. Ne

consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra

fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto

contrasta con il diritto di libertà e con il principio di

uguaglianza. Né siffatte conclusioni possono cambiare in dipendenza

del fatto che i contributi pubblici per le finalità sopra descritte

e con i controlli circa la loro effettiva destinazione e

utilizzazione che la stessa legge prevede, vengano richiesti e

percepiti dalle confessioni religiose, che provvedono a realizzare in

rapporto alle esigenze della popolazione gli edifici di culto. È

determinante la finalità che caratterizza la disposizione impugnata

e l'effetto che ne discende: finalità ed effetto essendo quelli di

facilitare l'esercizio del culto, l'agevolazione non può essere

subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una

confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la

regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell'art.

8, terzo comma, della Costituzione.

Restano assorbiti gli altri parametri costituzionali invocati

nell'ordinanza di rimessione.

8. - La questione sollevata dal giudice a quo investe l'art. 1 e

l'art. 5, terzo comma, della legge regionale dell'Abruzzo n. 29 del

1988.

Invero la norma discriminatrice riconosciuta costituzionalmente

illegittima è enunciata nell'art. 1 ed ha effetto non solo per

l'art. 5 che espressamente la richiama a proposito dei contributi,

bensì delimita l'area di applicazione dell'intera legge con effetto

quindi per tutti gli interventi in essa previsti.

Per le ragioni su svolte la illegittimità costituzionale della

norma discriminatrice contenuta nell'art. 1 non può non avere

effetto per tutte le disposizioni della legge che la presuppongono o

ad essa fanno esplicito riferimento.

Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art.

1 nella parte che enuncia l'anzidetto criterio discriminante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 "Disciplina urbanistica dei

servizi religiosi") limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo

Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della

Costituzione e".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari