Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo

comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del

testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei

dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza

emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per

la Basilicata sul ricorso proposto da Materi Filippo contro

l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,

primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La questione si è posta a seguito del ricorso proposto dal dott.

Filippo Materi, già dipendente del Ministero dei trasporti e in

quiescenza dall'1 febbraio 1986, contro l'E.N.P.A.S., che in

osservanza dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, aveva

ritenuto non riscattabile il servizio prestato dal ricorrente dal 9

dicembre 1946 al 31 agosto 1968 alle dipendenze del soppresso Ente

Autotrasporto Merci, in quanto per lo stesso gli era già stata

liquidata analoga indennità previdenziale.

Ad avviso del giudice a quo, il menzionato art. 2 deve ritenersi

implicitamente abrogato dagli impugnati artt. 15, primo comma, e 56

del d.P.R. n. 1032 del 1973.

L'art. 15 prevede infatti che "i servizi statali non compresi

nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di

cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del

trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a

riscatto" per la liquidazione dell'indennità di buonuscita. A sua

volta il successivo art. 56 sancisce l'abrogazione delle "norme

incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico".

Facendo cadere la condizione negativa posta dall'art. 2, il

legislatore delegato avrebbe però violato l'art. 76 della

Costituzione.

Con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (avente ad

oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249)

il Governo era stato infatti delegato "a provvedere.... alla raccolta

in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni

in vigore concernenti le singole materie, apportando, ove d'uopo,

alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro

coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore

accessibilità e comprensibilità delle norme e sempre con i criteri

indicati nel comma precedente": cioè quelli della "semplificazione"

e dello "snellimento delle procedure....".

In definitiva, conclude il giudice rimettente, l'art. 15 del

d.P.R. n. 1032 del 1973 ha apportato modifiche di carattere

sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi

riscattabili, laddove il legislatore delegante aveva consentito le

sole necessarie modifiche attinenti agli aspetti procedurali della

materia.

È quindi rilevante ai fini della decisione e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15,

primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte

in cui non escludono, alla stregua di quanto disposto dall'abrogato

art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la possibilità per il

dipendente statale di riscattare, ai fini dell'indennità di

buonuscita, i servizi pregressi per i quali sia stata liquidata

analoga indennità previdenziale, in violazione dell'art. 76 della

Costituzione, per eccesso di delega con riferimento all'art. 4 della

legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della legge

28 ottobre 1970, n. 775.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, del 10 gennaio 1990.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che conclude per l'infondatezza della questione.

Le norme denunciate - osserva l'Avvocatura - non hanno modificato

nella sostanza l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965, perché hanno

semplicemente omesso di esplicitare il principio di carattere

generale, secondo cui un periodo di servizio può essere utilizzato

una volta sola ai fini del trattamento di previdenza: le norme

denunciate, cioè, non consentono affatto che un periodo, già

considerato ai fini previdenziali (con la fruizione della relativa

indennità) possa una seconda volta, e cioè ai fini della buonuscita

E.N.P.A.S., essere utilizzato per effetto del riscatto. Il silenzio

della norma sul punto lascia operante il consolidato principio,

secondo cui il servizio prestato nella pubblica amministrazione - sia

esso effettivo o riscattato - può concorrere per una sola volta alla

costituzione della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita

(principio ben noto e costantemente seguito dagli organi

amministrativi). Sicché può ritenersi che gli artt. 15, primo

comma, e 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973, semplificando anche nella

forma la disciplina riguardante l'istituto del riscatto ai fini

previdenziali, abbiano convenientemente assolto il compito di

snellirne la relativa procedura, giusta quanto previsto dalla legge

di delega. Considerato in diritto

1. - L'art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,

consente di riscattare per la buonuscita i servizi statali non

compresi nel precedente art. 14, nonché i servizi non statali e i

periodi di tempo, di cui è prevista la computabilità come servizio

effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello

Stato. A sua volta, l'art. 56 dello stesso d.P.R. dichiara abrogate

le norme incompatibili con quelle contenute nel testo unico.

Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la

Basilicata, il combinato disposto dei due articoli menzionati

comporta l'abrogazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n.

1368, il quale limita la riscattabilità per la buonuscita dei

servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente

all'inquadramento nei ruoli statali, ai servizi per i quali non sia

stata già liquidata analoga indennità previdenziale.

Sotto questo aspetto, il decreto legislativo considerato si

porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Il

legislatore delegato avrebbe infatti apportato modifiche di carattere

sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi

riscattabili, mentre la legge di delegazione avrebbe consentito

soltanto modifiche attinenti agli aspetti procedurali della

disciplina.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata si fonda dunque

sull'effetto abrogativo che gli artt. 15, primo comma, e 56 del

d.P.R. n. 1032 del 1973 eserciterebbero nei confronti dell'art. 2

della legge n. 1368 del 1965. Sarebbe infatti la modifica normativa

conseguente all'abrogazione a rendere il decreto delegato eccedente

rispetto alla delega.

Senonché l'incompatibilità dell'art. 2 della legge n. 1368 del

1965 con il primo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973 non

è così evidente, né così certa, come l'ordinanza di rimessione

sostiene, limitandosi a porre a raffronto il contenuto letterale

delle due norme e traendone in modo apodittico la conseguenza

abrogativa.

All'opposto, anche alla stregua dell'orientamento del Consiglio di

Stato in sede consultiva, è dato per certo proprio il contrario, e

cioè che, pur dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1032 del 1973,

l'art. 2 della legge n. 1368 del 1965 è tuttora in vigore; quindi, i

servizi già ricordati in tanto sono riscattabili, agli effetti della

liquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita,

in quanto non sia stata già corrisposta dall'ente di provenienza del

dipendente analoga indennità previdenziale.

Del resto, risulta sufficientemente chiaro che con il primo comma

del menzionato art. 15, ed anche con il successivo secondo comma, il

legislatore delegato ha provveduto soltanto a stabilire quali siano i

servizi suscettibili di riscatto ai fini della liquidazione

dell'indennità di buonuscita. Rispetto ad una tale enunciazione,

potrebbero considerarsi contrastanti eventuali previsioni che

escludessero dalla riscattabilità una o più categorie di servizi,

mentre opera ad un livello diverso la norma che, con riferimento a

tutti i servizi considerati, impedisce il cumulo delle indennità

previdenziali di fine rapporto.

Qualunque valutazione voglia darsi di tale regola - che risulta

peraltro ragionevole e conforme al principio per cui la medesima

prestazione lavorativa, come non può dar luogo ad una pluralità di

rapporti retributivi, così non può dar luogo ad una pluralità di

rapporti previdenziali - è evidente che si tratta di regola la cui

asserita incompatibilità con il più volte menzionato art. 15 non

appare sorretta dagli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione.

Alla stregua della esposta interpretazione della norma censurata,

non sussiste il denunciato contrasto con la legge di delegazione e

deve essere quindi esclusa la violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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