Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 4003, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal

Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma nel

procedimento vertente tra il Comune di Anguillara Sabazia, il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale, Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, e la

Banca nazionale del lavoro, iscritta al n. 167 del registro ordinanze

1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145

dell'11 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Anguillara Sabazia,

dell'Ente Maremma, dei Torlonia e del Ministero dell'agricoltura e

foreste;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Guido Cervati e Gino Lanzara, per il Comune di

Anguillara, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma, l'avv. Francesco

Franchi, per i Torlonia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di una complessa vicenda giudiziaria, il Commissario per

la liquidazione degli usi civici di Roma, con decisione del 25

agosto-31 dicembre 1947 riconobbe e dichiarò soggetti al diritto

civico di pascolo in favore della popolazione del Comune di Anguillara

Sabazia tutti i terreni di proprietà Torlonia ivi situati costituenti

la tenuta Spanoro e determinò, ai sensi degli artt. 5 e 6 legge 16

giugno 1927, n. 1766, il compenso in favore del Comune per la

liquidazione dei diritti suddetti in una porzione dei terreni gravati

corrispondente in estensione e valore a 1/4 per quelli gravati dal solo

pascolo estivo, a 1/4 per quelli gravati dalla sola semina e pascolo

con buoi aratori, e a 1/3 per quelli gravati da entrambi i diritti. Il

Commissario, inoltre, con lo stesso provvedimento, nominò un

consulente tecnico con l'incarico di accertare con esattezza

l'estensione, il valore, i confini e i numeri catastali dei detti

terreni di proprietà Torlonia soggetti ad usi civici, e di specificare

su quali di essi gravassero entrambi o uno solo degli usi riconosciuti,

proponendo in concreto la porzione da assegnarsi al Comune a titolo di

compenso per la liquidazione, nella indicata misura. Contestualmente,

il Commissario affidò allo stesso consulente il compito di accertare

l'eventuale fondamento di altra istanza avanzata in quella sede dal

Comune e dichiarata "non provata allo stato, per ottenere

l'assegnazione della restante parte della tenuta Spanoro, onde

soddisfare particolari esigenze della popolazione di Anguillara: ciò

in base agli artt. 9 R.D. 3 agosto 1891, n. 510 e 7 della citata legge

n. 1766 del 1927, trattandosi di fondo situato in territorio ex

pontificio.

Depositata la relazione del consulente, il Commissario, con

decisione 10 novembre 1951, dava atto che i terreni in Comune di

Anguillara di proprietà Torlonia su cui gravavano i detti usi civici

ammontavano nel complesso a ha. 1016.40.90 di cui ha. 664,78 col

reddito imponibile di L. 41.046,04, del valore di L. 51.188.975,75,

soggetti ad entrambi gli usi sopra menzionati, ed ha. 351.62.92 col

reddito imponibile di lire 22.774,40, del valore di L.31.404.056,18,

soggetti al solo pascolo.

Dava atto altresì che il perito aveva identificato la quota di

compenso al Comune in una zona di ha. 368.44.61 di terreno della

tenuta Spanoro.

Il Commissario, inoltre, vagliata la relazione del consulente,

anziché procedere al distacco della sola quota di compenso assegnava

il resto della tenuta a favore del Comune, facendo uso delle facoltà

concessegli dalle sopraricordate provvidenze legislative per le terre

ex pontificie riconoscendo la natura indispensabile dei diritti

esercitati, e la insufficienza della zona di terreno da cedersi in

corrispettivo della liquidazione degli usi a garantire la prosecuzione,

come per il passato, dell'esercizio dei diritti civici. Con la stessa

decisione il Commissario fissava a favore dei Torlonia ed a carico del

Comune, quale compenso della residua devoluzione del fondo, il canone

annuo di L. 2.883.953.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n.

4003, emesso nei confronti di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia,

intestatari catastali, furono espropriati ha. 732.49.00 nel Comune di

Anguillara in favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale, ed il Comune suddetto, con ricorso al Commissario del 12

maggio 1965, fece rilevare che nella superficie come sopra espropriata

erano inclusi gli ha. 647.96.29, già attribuiti ad esso Comune per

effetto della totale affrancazione disposta con la citata sentenza

commissariale del 1951 e costituenti la differenza fra l'intera

superficie della tenuta Spanoro di ha. 1016.40.90 e la quota

identificata quale compenso per la liquidazione degli usi in ha.

368.44.61. Di conseguenza il Comune, rilevato che i terreni così

espropriati erano, alla data del decreto presidenziale 27 dicembre

1952, già acquisiti al demanio comunale e, come tali, non soggetti

all'esproprio per riforma fondiaria, limitato ai terreni di proprietà

privata a norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

chiedeva reintegrarsi nel demanio comunale i terreni come sopra

espropriati, previa remissione alla Corte costituzionale della

questione di legittimità costituzionale del decreto citato che

assumeva viziato per eccesso dai limiti della delega di cui alle leggi

12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

Con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 il Commissario ha accolto

la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale

ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione

sollevata.

Al riguardo, il Commissario ha osservato che le terre provenienti

al Comune da uso civico acquistano indubbiamente natura demaniale di

uso civico, e che, come tali, sono escluse dall'esproprio per riforma

fondiaria così come anche avrebbe ritenuto la giurisprudenza di questa

Corte. Né varrebbe obiettare che, a norma dell'art. 2 della legge 12

maggio 1950, n. 230, sostituito dall'art. 4 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, la situazione delle terre va riferita alla data del 15

novembre 1949 poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

l'efficacia riconosciuta dalla legge comune a eventi o fatti successivi

al 15 novembre 1949, o collegati a situazioni in via di formazione

anteriormente a tale data, non troverebbe ostacolo nell'articolo

citato, che quindi varrebbe solo ai fini della determinazione del

limite quantitativo delle terre in relazione alle quali deve operarsi

l'esproprio. Né, d'altra parte, avrebbe rilievo la mancata opposizione

da parte del Comune al piano di esproprio, pubblicato fin dal 26 giugno

1951, poiché in materia non sarebbero ammissibili acquiescenze o

rinunzie. Sarebbe comunque socialmente preferibile la destinazione

fatta dal Commissario che non quella conseguente alla espropriazione,

poiché la ripartizione in unità poderali di circa dieci ettari

effettuata ordinariamente dall'Ente Maremma, mal si adatterebbe alle

esigenze degli assegnatari, piccoli coltivatori diretti, che sarebbero

invece favoriti dalle assegnazioni fatte dal Commissario, conformi a

criteri di maggior frazionamento.

Il Comrnissario osserva poi che la questione apparirebbe non

manifestamente infondata anche sotto altro profilo. Ed invero il

decreto di esproprio emanato nei confronti degli (apparenti)

proprietari Torlonia, intestatari catastali, non avrebbe tenuto conto

della situazione giuridica creatasi con la sentenza commissariale del

1947, che avrebbe trasformato il condominio di diritto germanico "per

facultates" esistente sulle terre in questione fra i Torlonia e la

popolazione di Anguillara, in condominio di diritto romano, cioè per

quote, ed ancor più con la sentenza commissariale del 1951, che

attribuiva l'intero fondo alla popolazione di Anguillara.

Anche a quest'ultimo proposito, infatti, varrebbe la già citata

giurisprudenza di questa Corte sugli effetti degli eventi successivi

alla data del 15 novembre 1949, e in più soccorrerebbe il criterio

pure assunto da questa Corte secondo cui nel contrasto fra intestazione

catastale e prova giuridica della proprietà è questa ultima che deve

prevalere.

L'ordinanza è stata notificata e comunicata come per legge.

Avanti a questa Corte si è costituito ritualmente il Comune di

Anguillara, in persona del sindaco "pro tempore Vito Catarci,

rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Lanzara e Guido Cervati, i

quali hanno depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

La difesa del Comune insiste nell'affermare che i terreni

espropriati col decreto impugnato erano di natura demaniale di uso

civico e come tali non soggetti ad esproprio ed in proposito fa

richiamo alle ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio, ribadendo il

concetto che la espropriazione per riforma fondiaria è limitata ai

terreni di proprietà privata, mentre i terreni pervenuti al Comune per

effetto della disposta affrancazione rientrerebbero, a norma dell'art.

11 della legge del 1927, in un regime di indisponibilità che li

assimilerebbe ai beni demaniali originari.

Quanto alla data di riferimento del 15 novembre 1949 la difesa del

Comune riafferma che essa va osservata solo ai fini di stabilire la

consistenza della proprietà, e non quindi al fine di identificare la

"qualitas soli", ed in proposito torna ad invocare la giurisprudenza

della Corte che autorizzerebbe tali conclusioni ponendo in evidenza la

necessità di fare riferimento alla situazione effettivamente

esistente alla data suddetta, e non alla situazione apparente.

D'altra parte, prosegue la difesa del Comune, la qualità pubblica

del terreno, che costituisce impedimento per l'esproprio andrebbe

comunque considerata al momento della emanazione del provvedimento

ablatorio, cioè alla data del decreto, poiché non sarebbe

concepibile una espropriazione per riforma agraria, cioè per creare

proprietà contadina privata, senza tener conto della avvenuta

destinazione pubblica del bene.

La difesa del Comune ribadisce e sviluppa poi l'altro profilo di

illegittimità costituzionale prospettato nell'ordinanza di rinvio

relativamente alla titolarità della proprietà effettiva dei terreni

espropriati, osservando in particolare che, con la determinazione in

concreto della quota di compenso spettante al Comune, effettuata con la

decisione del Commissario del 1947, si sarebbe già compiutamente

perfezionata la comunione per quote, costituendo il successivo distacco

delle porzioni attribuite al Comune con la decisione del 1951 un

provvedimento meramente esecutivo e dichiarativo di quella precedente

determinazione.

Il provvedimento con cui il Commissario, il 10 novembre 1951,

assegnò l'intera tenuta alla popolazione avrebbe, in altri termini,

le caratteristiche di un vero e proprio provvedimento di esproprio,

che avrebbe degradato il diritto dell'originario proprietario nel

pubblico interesse, sancito dall'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n.

1766, e R.D. 3 agosto 1891, n. 510.

E di qui scaturirebbe una ulteriore incompatibilità del decreto

impugnato col regime dei beni in questione trattandosi di terreni già

espropriati per pubblica utilità e quindi non suscettibili di riforma

agraria. Né varrebbe invocare (per sostenere il contrario) l'art. 9

della legge Sila, secondo cui nelle espropriazioni di proprietà

privata per riforma fondiaria sono trasferiti sulla indennità tutti i

diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico, in quanto tale

norma si riferirebbe agli usi civici quando si presentano come diritti

reali "in re aliena", mentre nel caso si tratterebbe di beni demaniali

di uso civico, divenuti tali attraverso il procedimento di liquidazione

previsto dalla legge.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità del

decreto impugnato.

Si è anche ritualmente costituito l'Ente Maremma in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido

Astuti e Guido Ruo i quali hanno ritualmente depositato le proprie

deduzioni.

La difesa dell'Ente osserva che i terreni in discussione alla data

del 15 novembre 1949 erano di proprietà privata anche se gravati da

usi civici di pascolo e di semina. La natura demaniale sarebbe stata

attribuita con efficacia costitutiva ai terreni stessi solo in virtù

della decisione commissariale del 1951 cioè in epoca successiva alla

suddetta data, per cui bene sarebbe stato disposto l'esproprio di cui

al decreto impugnato, dato che nulla vieterebbe di procedere allo

scorporo di beni privati anche se gravati di uso civico, come sarebbe

appunto reso palese dal citato art. 9 della legge 12 maggio 1950, n.

230.

Né sarebbe pertinente l'argomento sopra accennato concernente la

trasformazione del condominio di diritto germanico in comunione di

diritto romano, poiché sarebbe pacifica la distinzione fra diritti di

uso civico su terreni privati e usi civici esercitati sul demanio

universale e comunale, e nella specie trattandosi, alla data del 15

novembre 1949, di usi civici su terreni privati, la questione

apparirebbe ictu oculi infondata, e sarebbe fuori luogo indagare circa

la natura dei diritti civici stessi e sulla loro origine storica.

Chiede pertanto, in via principale, dichiararsi infondata la

questione, e, in via subordinata, dichiararsi l'illegittimità del

decreto impugnato in quanto abbia compreso nella superficie espropriata

terreni che alla data del 15 novembre 1949 dovessero considerarsi parte

del demanio di uso civico del Comune di Anguillara Sabazia e non già

di proprietà privata gravata di uso civico.

Si è anche costituito il Ministero dell'agricoltura e foreste, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso come per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente presentato

le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura sostiene, in sostanza, tesi analoghe a quelle dedotte

come sopra dall'Ente, insistendo nell'affermare che fuor di luogo

sarebbero i richiami alla giurisprudenza della Corte contenuta nella

ordinanza di rinvio per quanto attiene alla inespropriabilità dei

terreni demaniali, dato che i mutamenti successivi al 15 novembre 1949

nella situazione di appartenenza dei terreni sottoposti a riforma

fondiaria non avrebbero rilevanza, salvo le successioni a causa di

morte.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione.

Si sono infine tempestivamente costituiti Torlonia Alessandro, Anna

Maria e Giulia, rappresentati e difesi dagli avvocati Tullio Spiriti e

Francesco Franchi che hanno ritualmente depositato le proprie

deduzioni.

La difesa dei Torlonia pone in evidenza il fatto che la quota di

ha. 368.44.61 attribuita al Comune di Anguillara come compenso per la

liquidazione degli usi civici con la citata decisione del Commissario

del 1951 non è stata compresa nell'esproprio; che il Comune non aveva

ritenuto di fare opposizione all'esproprio della rimanente superficie

considerando (delibera n. 27 del 17 aprile 1943) che le terre

espropriate erano ripartite per la trasformazione fondiaria fra gli

agricoltori locali; che tuttavia il Comune, intervenuta la

liquidazione a favore dei Torlonia dell'indennità di esproprio

(stabilita, per la parte che interessa, in L. 55.822.804,15), aveva

citato essi Torlonia avanti al tribunale di Roma per ottenere

l'attribuzione dell'indennità stessa, e che il giudizio è ancora in

corso.

Nel merito ribadisce le tesi sopra esposte concernenti la natura di

beni privati dei terreni espropriati alla data del 15 novembre 1949 e

la conseguente infondatezza della questione.

Inoltre argomenta dal già citato art. 9 della legge 12 maggio

1950, n. 230, che la legge stessa prevederebbe l'espropriabilità di

terreni gravati da uso civico, salvo l'attribuzione al Comune della

indennità relativa.

La difesa del Comune di Anguillara ha depositato una memoria

illustrativa con cui riafferma e sviluppa le tesi già svolte.

In particolare pone in evidenza il fatto che la sentenza del

Commissario emessa nel 1951 sarebbe l'atto conclusivo di un lungo iter

processuale, apertosi in epoca lontana ed avente sostanzialmente ad

oggetto l'attribuzione della qualità demaniale alle terre in

questione, il che renderebbe più evidente l'irrilevanza nella specie

della data del 15 novembre 1949, dovendosi appunto considerare la

proprietà Torlonia " condizionata" dalle istanze del Comune fin da

epoca di molto anteriore.

La difesa torna poi a riaffermare l'esigenza di collegare la natura

pubblica dei terreni in discussione al momento dell'emissione del

decreto di scorporo, osservando che, in caso contrario, si

profilerebbero conseguenze abnormi, quali la possibilità di

espropriare per riforma fondiaria un terreno su cui, successivamente

al 15 novembre 1949, sia stata disposta la espropriazione per pubblica

utilità. L'art. 4 della legge n. 841 del 1950 dovrebbe, perciò,

intendersi riferito alla proprietà terriera privata, escludendo a

priori qualsiasi terreno pubblico, indipendentemente dalla data di

assunzione di tale qualifica.

Insiste altresì nell'affermare che, per effetto della decisione

commissariale del 1947, si sarebbe istituita fra i Torlonia ed il

Comune una comunione per quote.

Anche la difesa dell'Ente Maremma ha depositato nei termini una

memoria illustrativa con cui ripropone le tesi già esposte, insistendo

particolarmente sulla differenza tra usi civici esercitati su terreni

privati e su terreni costituenti il demanio universale comunale, e

riaffermando la natura privata dei terreni in discussione alla data del

15 novembre 1949. In proposito confuta la possibilità di attribuire

rilievo giuridico, in relazione a tale data, alla, per allora futura,

destinazione al Comune delle terre appartenenti ai Torlonia.

Nega poi, in particolare, che per effetto della sentenza del

Commissario del 1947 si sia stabilita una comunione per quote fra il

Comune ed i Torlonia osservando che, se mai, in forza del detto

provvedimento la comunione si sarebbe potuta istituire solo per la

quota che il Commissario aveva allora determinato quale compenso per

la liquidazione, e non per la rimanente parte della proprietà

privata, rispetto alla quale sarebbe stata solo prevista

l'eventualità di una futura assegnazione al Comune. In ogni modo, la

comunione per quote ideali avrebbe potuto sorgere solo al termine del

procedimento di liquidazione e non nel corso di esso, potendosi

parlare di estinzione degli usi civici, appunto, solo per effetto

della liquidazione o affrancazione, ed avendosi quindi, fino a tale

momento, una proprietà soltanto privata, gravata di usi civici. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio a questa Corte, la questione di

legittimità costituzionale, riguardante il decreto presidenziale di

esproprio 27 dicembre 1952 in favore dell'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale, viene proposta dal Commissario liquidatore

nei seguenti termini riassuntivi:

a) le terre rivendicate in relazione alle decisioni commissariali

31 dicembre 1947-31 dicembre 1951 e come loro effetto, andrebbero

classificate di natura demaniale di uso civico;

b) data tale natura, la loro soggezione ad esproprio verrebbe ad

essere esclusa dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

operativo solo su terreni di proprietà privata. Ciò non

contrasterebbe con l'obbligo del riferimento, prescritto dall'ora

citato articolo, alla "consistenza dei terreni alla data del 15

novembre 1949" perché tale riferimento varrebbe soltanto ai fini della

determinazione del limite quantitativo delle terre e lascerebbe intatta

la possibilità di sviluppo di situazioni già in via di formazione a

quella data o il verificarsi succesivo di condizioni già predisposte,

con effetto retroattivo alla stessa data;

c) per effetto della citata decisione commissariale del 1951, che

ha assegnato tutto il comprensorio al Comune, i Torlonia ne sarebbero

rimasti solo "proprietari apparenti": sicché il decreto presidenziale

di esproprio, non avendo tenuto conto della situazione giuridica sorta

e sviluppatasi come sopra, sarebbe affetto da vizio di

incostituzionalità, per avere travalicato i confini assegnati dalla

legge di delegazione.

2. - La Corte osserva che, per determinare la quota di proprietà

terriera suscettibile di trasformazione fondiaria od agraria ai sensi

della legge n. 841 del 1950, occorre far riferimento alla "consistenza"

di detta proprietà al 15 novembre 1949. L'accertamento della

"consistenza" implica, sia l'individuazione dei titolari della

proprietà, sia la rappresentazione dello stato di fatto dei terreni,

il tutto secondo la realtà effettiva e non secondo l'apparenza formale

(giurisprudenza costante: da ultimo sentenza n. 70 del 1969).

Ne deriva che, per verificare, nel caso, se il decreto

presidenziale di esproprio siasi mantenuto nei limiti della delega,

occorre rapportare anzitutto l'esame della situazione di fatto e di

diritto alla predetta data di riferimento.

La situazione che ne risulta è quella conseguente alla decisione

commissariale 25 agosto 1947 con la quale, premesso che con precedente

sentenza era stato riconosciuto in favore della popolazione di

Anguilara Sabazia il diritto civico di semina con pascolo dei buoi

aratori su parte della tenuta denominata Spanoro, appartenente ai

Torlonia, si estendeva tale riconoscimento all'esistenza del diritto

civico di pascolo estivo. L'uno e l'altro diritto venivano poi, con la

citata sentenza, "liquidati" mediante l'affrancazione dalla suindicata

soggezione ad uso civico e l'assegnazione in proprietà del Comune di

una quota del terreno, a compenso della liquidazione. Per la

determinazione in concreto di tale quota, la decisione, dopo avere

prestabilito le rispettive proporzioni a seconda della natura e

incidenza dell'uso civico, ha, con separata ordinanza, disposto una

consulenza tecnica. La consulenza veniva estesa all'accertamento delle

condizioni di fatto e di diritto per addivenire, a termine dell'art. 7

della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in relazione all'art. 9 del r.d.

3 agosto 1891, n. 510, e secondo istanza del Comune, all'assegnazione

anche del fondo residuo, onde soddisfare a prospettati bisogni della

popolazione in relazione alla quantità delle terre disponibili: ciò

secondo la possibilità offerta dalle ora citate disposizioni,

trattandosi di fondo situato in zona già appartenente a Provincia ex

pontificia. Nel disporre tale estensione della consulenza tecnica il

Commissario rilevava che "allo stato" vi era carenza di ogni elemento

per provvedere sulla istanza del Comune, la cui fondatezza si

presentava soltanto " eventuale".

La situazione dei beni ora descritta alla data del 15 novembre 1949

va poi confrontata con la situazione vigente alla data del decreto

presidenziale di esproprio per riforma fondiaria (27 dicembre 1952).

In data anteriore, e cioè il 31 dicembre 1951 era intervenuta la

decisione commissariale con la quale, a seguito dei risultati della

disposta perizia, venivano assegnati al Comune di Anguillara ha.

368.44.61 costituenti parte della tenuta, a titolo di compenso della

liquidazione degli usi civici. Contestualmente, la stessa decisione,

seguendo il parere del consulente e sciogliendo la precedente riserva,

assegnava inoltre al Comune le residuali terre della tenuta, dietro un

canone annuo da versarsi ai Torlonia.

3. - Ciò posto, la Corte osserva, anzitutto, che la questione di

legittimità costituzionale prospettata dall'ordinanza di rinvio non

riguarda né poteva riguardare alcuna illegittimità del decreto

presidenziale in relazione a quella parte del fondo assegnata al Comune

a compenso della liquidazione dell'uso civico e già delineata, nella

sua essenza e nel suo divenire, fin dalla decisione commissariale del

1947. È pacifico, e risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, che tale

parte di fondo non è stata compresa nel decreto di esproprio.

La questione riguarda, invece, la restante parte che al Comune è

stata assegnata in relazione, come si è detto, alle particolari norme

vigenti per le Provincie ex pontificie e che il Comune ha fatto oggetto

di azione di revindica davanti al Commissario, essendo stata compresa

nel piano di esproprio di cui al decreto presidenziale del 1952.

In proposito, la Corte rileva che alla data del 15 novembre 1949

non era stato ancora emanato alcun concreto provvedimento di

assegnazione della parte residua della tenuta.

Tale parte, come non era stata assoggettata in passato, alla pari

della totalità, a regime giuridico dei beni demaniali propriamente

detti, bensì al diverso regime afferente ai beni privati, gravati da

uso civico (sempre espropriabili ai sensi degli artt. 9 legge n. 230

del 1950 ed 1 legge n. 841 dello stesso anno), così continuò a

conservare questa natura basilare di bene privato dopo la decisione

commissariale del 1947 (ed anzi con maggiore evidenza, posto che la

liquidazione aveva segnato la fine dell'uso civico) e sino a quella del

1951. Soltanto quest'ultima decisione ha apportato una modificazione

della situazione precedente, dando luogo alla costituzione - ex nunc -

di una nuova situazione giuridica: il che è conclusivamente reso

palese dall'ordine contenuto nella decisione del 1951 rivolto ai

Torlonia, quali tuttora proprietari, di rilasciare al Comune la residua

parte della tenuta.

Queste considerazioni conducono, di per sé, alla conclusione che

il decreto presidenziale, avendo esattamente identificato la

"consistenza" della proprietà alla data del 15 novembre 1949, ne ha

tratto le debite conclusioni, senza esorbitare dai limiti della delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 4003

(riguardante il trasferimento in proprietà dell'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale di terreni di proprietà

Torlonia siti in Comune di Anguillara Sabazia), proposta, con ordinanza

21 febbraio 1969 del Commissario per la liquidazione degli usi civici

in Roma, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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