Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico,

primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia

riapprovata il 21 dicembre 1993 dal Consiglio regionale, avente per

oggetto: "Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio

1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale

dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge

23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n.

72", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato l'11 gennaio 1994, depositato in cancelleria il 18

successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente,

e l'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato l'11 gennaio 1994, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico, commi 1, 2 e 4, della legge della

Regione Puglia, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio

regionale il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni integrative

della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei

ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai

sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge

regionale 20 giugno 1980, n. 72".

Il ricorrente premette che il testo legislativo era stato

approvato dal Consiglio regionale una prima volta nella seduta del 18

maggio 1993 e che, a seguito del rinvio governativo, la Regione non

ha recepito nessuna delle osservazioni del Governo, riapprovando il

medesimo testo di cui alla seduta precedente.

Ciò posto, ad avviso del ricorrente, la legge in questione è

sicuramente incostituzionale.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che in materia di status

giuridico del personale delle USL alle regioni spetta soltanto, ai

sensi dell'art. 47, comma 4, della legge n. 833 del 1978, il potere

di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117,

ultimo comma, della Costituzione), rileva che la Corte

costituzionale, con la sentenza n. 342 del 1990, ha già dichiarato

l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge della Regione Puglia

riapprovata il 5 marzo 1990, recante un titolo identico a quello

della legge in esame, per non avere osservato l'art. 3 della legge

statale n. 207 del 1985, in quanto l'anzianità di servizio richiesta

era difforme da quella stabilita dalla norma statale (31 dicembre

1983).

La legge ora riapprovata, prosegue l'Avvocatura, nel complesso

delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico, vuole

eludere il dettato della sentenza della Corte costituzionale, oltre

che dei principi, giacché cerca di accreditare la convinzione che le

disposizioni in questione si riferiscano al personale di cui all'art.

1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, come sarebbe dimostrato dal

richiamo delle date (ad es. 30 giugno 1984) di riferimento

dell'anzianità di servizio indicate in detto art. 1 della legge n.

207, e dal richiamo testuale dello stesso art. 1 operato dal secondo

comma dell'articolo unico impugnato.

Tuttavia, l'interprete, considerato che il primo comma

dell'articolo in esame non definisce la natura del titolo in base al

quale il personale era in servizio alle date evidenziate, è

autorizzato a giungere senz'altro alla conclusione che si tratta

anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato (e cioè di

quello stesso di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990), per il

quale l'art. 3 della legge n. 207 del 1985 stabilisce una diversa

data di anzianità di servizio, data che la legge regionale deve

rispettare.

Infine, conclude il ricorrente, anche il quarto comma

dell'impugnato articolo unico è illegittimo per violazione dell'art.

117 della Costituzione, perché consente l'immissione in ruolo di

figure professionali non più presenti nell'ordinamento statale di

riferimento (v. art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990).

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, concludendo

per il rigetto del ricorso.

Osserva la difesa della Regione che la controversia sorge da

equivoci, e comunque attiene alla precisa individuazione del

significato delle parole adoperate da parte del legislatore

regionale.

Dovendo provvedere con legge sull'inquadramento in ruolo del

personale degli Istituti psichiatrici, in applicazione dell'art. 8

della legge 20 giugno 1980 n. 72, la Regione Puglia ha ritenuto

anzitutto di ribadire alla lettera i due requisiti oggettivi cui tale

inquadramento resta subordinato a norma dell'art. 1 della legge 20

maggio 1985, n. 207: che l'inquadramento in ruolo abbia luogo su

posto vacante nelle piante organiche (delle U.S.L.) e che il

dipendente da inquadrare sia stato in servizio alle date del 30

giugno 1984 e del 12 giugno 1985.

La lettera della norma non consente dubbi sul fatto che essa trovi

applicazione soltanto nei confronti del "personale degli istituti

psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici

ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72".

Quest'ultima norma ha disciplinato il procedimento - in tutto

equiparabile ad una vera e propria prova selettiva - per

l'assegnazione provvisoria ai servizi pubblici del personale previsto

dal precedente art. 7 della stessa legge regionale.

Si tratta - in altri termini - del personale delle strutture private che: a) fosse "in servizio continuativo alla data di entrata in

vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833"; b) risultasse "alla

stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali".

Quest'ultima circostanza, in particolare, prosegue la difesa della

resistente, consente di individuare il personale destinatario

dell'assegnazione provvisoria prevista dal citato art. 8 solo ed

esclusivamente nel personale legato alle strutture psichiatriche private da un rapporto di dipendenza, dal momento che l'obbligo della

denuncia ai fini "contributivi ed assistenziali" sussiste soltanto

per il personale dipendente.

Osserva ancora la Regione che, anche nell'eventualità che il

legislatore regionale avesse inteso far riferimento al personale

convenzionato, la normativa adottata non contrasta affatto con le

prescrizioni introdotte dal citato art. 3 della legge n. 207/85 in

ordine all'anzianità di servizio (31 dicembre 1983).

Per vero, la norma è riferita al personale "assegnato ai servizi

psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20

giugno 1980 n. 72". E cioè al personale "in servizio continuativo

alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833" e

successivamente assegnato provvisoriamente ai singoli servizi

pubblici con deliberazioni conseguenti alla pubblicazione della

delibera della Giunta regionale n. 3895 del 25 maggio 1981, recante

approvazione delle graduatorie provinciali del personale degli

Istituti psichiatrici convenzionati.

I rapporti considerati dal legislatore regionale sono quindi sorti

prima del 31 dicembre 1983, sia che si consideri l'instaurazione del

rapporto con la struttura privata convenzionata, che nel caso

s'intenda far riferimento all'assegnazione provvisoria presso le

strutture pubbliche.

In ordine, infine, al quarto comma della norma impugnata, la

Regione rileva che il ricorrente ha omesso di considerare che, in

virtù delle prescrizioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 207

del 1985, l'inquadramento straordinario in ruolo del personale ivi

contemplato ha "effetto dalla stessa data" dell'entrata in vigore

della legge. Se dunque l'inquadramento in ruolo deve farsi risalire

al 12 giugno 1985 è incontestabile la legittimità dell'estensione

del suddetto beneficio anche a quei profili funzionali che sono stati

trasformati nel 1990. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo,

secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata

dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni

integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per

l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi

psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72".

Ad avviso del ricorrente, i primi due commi dell'impugnato

articolo unico, nell'individuare il personale cui applicare il

beneficio dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali

disposto con la legge regionale n. 34 del 1990, non definiscono con

esattezza la natura del titolo in base al quale gli interessati

dovevano essere in servizio alle date indicate del 30 giugno 1984 e

del 12 giugno 1985, così consentendo di comprendere tra i

destinatari della norma non solo il personale di cui all'art. 1 della

legge statale 20 maggio 1985, n. 207, ma anche il personale con

rapporto convenzionale o incaricato per il quale l'art. 3 della legge

statale predetta richiede una anzianità di servizio maggiore (31

dicembre 1983): la norma finirebbe, pertanto, per riprodurre lo

stesso vizio di violazione della competenza regionale di attuazione

(art. 117, ultimo comma, della Costituzione) già rilevato da questa

Corte, con la sentenza n. 342 del 1990, in ordine all'art. 1, primo

comma, della legge regionale riapprovata il 5 marzo 1990, poi

promulgata, con l'omissione della norma dichiarata illegittima, in

data 30 luglio 1990 con il numero 34.

Anche il quarto comma dell'articolo unico in esame viola, infine,

ad avviso del ricorrente, l'art. 117, ultimo comma, della

Costituzione, in quanto consente l'immissione in ruolo di figure

professionali (ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato) non più presenti nell'ordinamento statale

di riferimento, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 28 novembre 1990, n.

384.

2.1. - Le questioni non sono fondate.

Va, innanzitutto, ribadito che, in materia di status giuridico del

personale delle unità sanitarie locali, alle regioni spetta

soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della

legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione), e

che ciò è giustificato da una evidente esigenza di uniformità di

disciplina; in particolare, poi, tale principio non può non valere

anche in ordine ai requisiti fissati dalla normativa statale (nella

specie, la legge 20 maggio 1985, n. 207) per consentire

l'inquadramento diretto in ruolo del personale in esame, requisiti

che non possono essere derogati dalle regioni (cfr. sent. n. 342 del

1990 e precedenti ivi richiamati).

Ciò posto, deve escludersi che, con i primi due commi

dell'articolo unico della legge impugnata, la Regione abbia

esorbitato dai limiti della anzidetta potestà legislativa di

attuazione. Invero, a differenza della norma dichiarata illegittima

con la predetta sentenza n. 342 del 1990, quella ora impugnata

risulta formulata in termini tali da fugare ogni dubbio di

difformità dalla legge statale di riferimento.

Con essa la Regione, come emerge anche dalla relazione alla legge,

ha inteso chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge

regionale n. 34 del 1990, identificando il personale da inquadrare

esclusivamente in quello disciplinato dall'art. 1 della legge n. 207

del 1985.

In tal senso depone sia il rilievo che, nel primo comma, sono

riprodotti i requisiti essenziali (attinenti allo status giuridico e

all'anzianità di servizio) richiesti da detta norma statale, vale a

dire che il personale ricoprisse un posto vacante in pianta organica

provvisoria della unità sanitaria locale e fosse presente in

servizio alle date del 30 giugno 1984 e 12 giugno 1985 (data di

entrata in vigore della legge n. 207); sia il fatto che il secondo

comma opera poi un generale rinvio, per quanto non previsto nel comma

precedente, all'art. 1 citato.

Ciò appare sufficiente per poter giungere alla conclusione che

l'interpretazione prospettata dal ricorrente, secondo il quale la

norma impugnata sarebbe applicabile anche al personale con rapporto

convenzionato (e non anche incaricato, come erroneamente è detto nel

ricorso) di cui all'art. 3 della legge n. 207 del 1985, con

conseguente difformità dell'anzianità di servizio richiesta, deve

essere esclusa, in base agli ordinari canoni ermeneutici.

2.2. - Passando, infine, alla seconda censura, relativa al quarto

comma dell'articolo unico in esame, va osservato che è bensì vero

che i profili professionali di ausiliario socio-sanitario e di

ausiliario socio-sanitario specializzato sono stati soppressi (e

riunificati in un unico profilo con diversa denominazione) a

decorrere dal 1° dicembre 1990, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n.

384 del 1990; ma è altrettanto evidente che la legge impugnata

integra la legge regionale n. 34 del 30 luglio 1990, entrata in

vigore precedentemente alle dette modifiche, e che quest'ultima legge

a sua volta concerne, in attuazione della più volte citata legge

statale n. 207 del 1985, personale in servizio in anni precedenti: ne

consegue che non può certamente ritenersi illegittimo l'aver

menzionato profili professionali esistenti all'epoca cui la norma si

riferisce.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della

Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni

integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per

l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi

psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72",

sollevate, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, della

Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il

ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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