Corte costituzionale

Sentenza n. 191/2001

Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del

21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto

Landolfi, promosso con ricorso del tribunale civile di Savona, in

composizione monocratica, notificato il 19 giugno 2000, depositato in

cancelleria il 11 luglio 2000 ed iscritto al n. 33 del

registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale civile di Savona, in composizione monocratica,

con atto in data 19 novembre 1999, haproposto conflitto di

attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione

alla delibera in data 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea - in

parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari - ha dichiarato che le affermazioni per

le quali il senatore Avogadro è stato chiamato a rispondere in sede

civile concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di

parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

I fatti per i quali si procede civilmente innanzi al predetto

tribunale riguardano alcune affermazioni del senatore Avogadro che il

dott. Alberto Landolfi, titolare, tra il 1996 e il 1997, delle

attività di indagine che vedevano coinvolte persone vicine al

partito della Lega Nord, ritiene diffamatorie. Tali dichiarazioni

erano contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa"

del 28 novembre 1996, con il titolo "Attentato Rai - Interpellanza di

Avogadro"; in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato

"Elezioni padane di domenica 26 ottobre", nonché nella "Nota per le

redazioni", integrativa di tale comunicato stampa. Mentre l'articolo

pubblicato sul quotidiano "La Stampa" si limitava a riferire di una

interrogazione parlamentare presentata dal senatore Avogadro in

merito al sabotaggio ad un ripetitore Rai e a riprodurne parzialmente

il contenuto, in tutti gli altri interventi l'anzidetto senatore

poneva l'accento sul carattere strumentale della iniziativa

giudiziaria, con la quale il dott. Landolfi avrebbe inteso colpire la

Lega "per acquisire meriti nei ministeri romani" e concludeva, nella

nota per le redazioni, rivolgendo alla stampa l'invito a corredare

l'articolo da pubblicare di "una foto del procuratore che risulta non

sopportare articoli in cui si parla di sue iniziative corredate da

altre foto".

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con atto

comunicato alla Presidenza il 13 aprile 1999, aveva considerato

applicabile la garanzia della insindacabilità di cui all'art. 68,

primo comma, della Costituzione, alle sole affermazioni riprodotte

nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa". L'Assemblea, con

deliberazione del 21 aprile 1999, riteneva invece coperte da tale

garanzia anche le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del

23 ottobre 1997 e nella relativa nota per le redazioni. Tale

delibera, secondo la prospettazione del ricorrente, non darebbe

adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto l'Assemblea a

disattendere la proposta della Giunta delle elezioni e inoltre non

fornirebbe alcun elemento utile a dimostrare l'esistenza di un

collegamento funzionale tra le affermazioni rese dal parlamentare e

l'esercizio del mandato rappresentativo, con ciò ledendo

attribuzioni costituzionalmente spettanti all'autorità giudiziaria

ricorrente.

2. - Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa del Senato ha rilevato come nella motivazione della

delibera impugnata si faccia riferimento alla circostanza che il

senatore Avogadro, con le dichiarazioni diffuse nel comunicato stampa

e nella nota per le redazioni, abbia replicato a indagini giudiziarie

che il dott. Landolfi stava svolgendo sull'attività della Lega Nord

tra il 1996 e il 1997. Correttamente, dunque, l'Assemblea avrebbe

considerato tali dichiarazioni quali espressioni non già di mera

critica politica, ma di una attività propria del parlamentare, in

difesa del movimento politico di appartenenza. Ne risulterebbe

conseguentemente comprovata, ad avviso della difesa del Senato, la

sussistenza di un collegamento funzionale tra le opinioni espresse e

l'esercizio delle funzioni di parlamentare.

3. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte

con ordinanza n. 141 dell'11-16 maggio 2000. A seguito di tale

pronuncia il ricorrente ha notificato al Senato della Repubblica, in

data 19 giugno 2000, il ricorso e l'ordinanza che lo ha dichiarato

ammissibile. Entrambi gli atti, con la prova dell'avvenuta

notificazione, sono stati depositati presso la cancelleria della

Corte costituzionale in data 11 luglio 2000. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione monocratica,

investe la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea

del Senato - in parziale difformità dalle proposte della Giunta

delle elezioni e delle immunità parlamentari - ha dichiarato che le

affermazioni per le quali il senatore Avogadro è stato chiamato a

rispondere in un procedimento civile concernono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, insindacabili ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il tribunale ricorrente, concordando con le valutazioni espresse

dalla Giunta delle elezioni, ritiene che possano essere ricondotte

all'esercizio delle funzioni di parlamentare le sole affermazioni del

senatore Avogadro contenute nell'articolo pubblicato sul quotidiano

"La Stampa" del 28 novembre 1996, con il titolo "Attentato Rai -

Interpellanza di Avogadro", non anche quelle diffuse attraverso il

comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato "Elezioni padane di

domenica 26 ottobre" e la relativa "Nota per le redazioni".

2. - Il ricorso, unitamente alla ordinanza n. 141 del 2000, con

cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, è stato

notificato al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, in data

19 giugno 2000; il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita

notificazione, sono stati depositati nella cancelleria della Corte

costituzionale in data 11 luglio 2000, e cioè quando erano trascorsi

ventidue giorni dalla data della notificazione.

3. - Il ricorso è improcedibile.

Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

si articola in due distinte fasi, che devono essere avviate ad

iniziativa della parte interessata. Quando la prima fase si sia

conclusa con la delibazione sommaria sulla ammissibilità del

conflitto, è necessario che il ricorrente notifichi il ricorso e

l'ordinanza che lo dichiara ammissibile agli organi interessati e che

depositi gli atti notificati presso la cancelleria della Corte nel

termine di venti giorni dall'ultima notificazione, come prescrive

l'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale. Questa Corte ha ripetutamente affermato

che il predetto deposito costituisce un adempimento necessario

perché si apra ritualmente la seconda fase del giudizio sul

conflitto, e che il prescritto termine di venti giorni ha carattere

perentorio, in quanto da esso decorrono gli ulteriori termini

stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, comma

quarto, delle richiamate norme integrative (v. sentenze n. 35, n. 50

e n. 203 del 1999; n. 274 e n. 342 del 1998; e n. 449 del 1997).

Non essendo stato rispettato il termine perentorio per il

deposito del ricorso, non è possibile procedere alla ulteriore fase

del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione

monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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