Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1988

Altra decisione · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera regionale,

riapprovata il 12 marzo 1987 dal Consiglio regionale con la

maggioranza assoluta dei componenti e comunicata al Rappresentante

del Governo il 14 marzo 1987, recante "Istituzione della Commissione

speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 30 marzo 1987, depositato in cancelleria il 3 aprile

successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e

l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 30 marzo 1987, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Sardegna approvata il 3

febbraio 1987, riapprovata il 12 marzo 1987 e comunicata il 14 marzo

successivo, concernente "Istituzione della Commissione speciale di

indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna".

Premette il ricorrente che la legge attribuisce (art. 2) alla

Commissione speciale il compito di verificare l'attuazione delle

conclusioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta

istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, nonché lo stato di

attuazione degli interventi proposti da detta Commissione

parlamentare, e di formulare proposte di intervento per prevenire e

reprimere manifestazioni di criminalità. L'art. 3 attribuisce poi

alla Commissione consiliare talune facoltà nei confronti della

giunta regionale e il potere di predisporre audizioni di

amministratori di enti locali, di operatori pubblici e privati e di

altre persone che riterrà opportune sentire.

Il ricorrente deduce che il potere di inchiesta non si configura

come funzione autonoma, bensì strumentale rispetto all'esercizio

delle funzioni istituzionalmente spettanti al Consiglio regionale:

pertanto, l'inchiesta può essere disposta soltanto in quelle materie

per le quali l'organo che la dispone è attributario di specifiche

competenze e potestà decisionali.

Nella fattispecie, l'inchiesta riguarda argomenti - ordine

pubblico, criminalità, operato degli organi chiamati eventualmente a

dar seguito alle conclusioni dell'inchiesta parlamentare chiaramente

esulanti dalle competenze regionali, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5

dello Statuto speciale.

2. - La Regione Sardegna, costituitasi oltre il termine indicato

nell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, conclude per l'infondatezza della questione.

3. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 4

agosto 1987 è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 1987, n.

33 (concernente "Istituzione di una commissione speciale per una

indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone

della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e

di violenza"), la quale, ai sensi dell'art. 5, sostituisce quella

impugnata. Considerato in diritto Come detto in narrativa, la legge della Regione Sardegna 27 luglio

1987, n. 33, recante "Istituzione di una commissione speciale per una

indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone

della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e

di violenza", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 32

del 4 agosto 1987, ha sostituito la legge impugnata (art. 5).

Ne deriva che deve essere dichiarata cessata la materia del

contendere del presente giudizio (da ult., sent. n. 434 del 1987).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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