Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1987

Altra decisione · depositata il 25/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei

ministri notificati il 5 agosto 1980, 29 aprile 1981 e 24 agosto

1982, depositati in cancelleria il 14 agosto 1980, 16 maggio 1981 e

31 agosto 1982 ed iscritti al n. 24 del Registro 1980, al n. 17 del

registro 1981 e al n. 13 del registro 1982 per conflitti di

attribuzione sorti a seguito dei decreti del Presidente della giunta

Provinciale di Bolzano del 4 marzo 1980, n. 72/V/LS, del 16 dicembre

1980 n. 85/V/LS e del 22 dicembre 1981, n. 103/V/1981 concernenti i

vincoli paesistici del "Parco naturale di Fanes-Sennes e Braies" del

"Parco naturale Monte Corno" e del "Parco naturale Dolomiti di

Sesto", nonché gli atti conseguenziali della Provincia Autonoma di

Bolzano;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di

Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri e l'avv.Giuseppe Guarino per la Provincia

autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso n. 24 del 31 luglio 1980 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato ha impugnato per conflitto di attribuzione il

decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 marzo

1980 n. 72/V/LS (pubbl. nel Boll. uff. Regione Trentino-Alto Adige

suppl. n. 2 al n. 31 del 10 giugno 1980) con il quale, ai sensi delle

leggi prov. Bolzano 25 luglio 1970 n.16 e 19 settembre 1973 n. 37, è

stato approvato il vincolo paesistico "Parco naturale di Fanes-Sennes

e Braies" e sono state determinate le "prescrizioni" di cui all'art.

5 della l. n. 16 del 1970.

Viene lamentata in primo luogo l'invasione della sfera di

competenza assegnata allo Stato da norme costituzionali poiché le

"prescrizioni" contenute in tale decreto, "ove fossero operanti anche

nei confronti dell'amministrazione militare", sarebbero "gravemente

limitative delle attività militari e pregiudizievoli degli interessi

della difesa nazionale".

Tali prescrizioni consistono:

1) nel divieto di costruire impianti ed infrastrutture, di

provocare esplosioni e usare armi, di installare campeggi ed eseguire

esercitazioni militari (art. 2);

2) nel divieto di costruzione di strade e di linee elettriche

(artt. 6 e 8) nonché di "alterazione" dei sentieri (art. 15);

3) nel divieto di circolazione con veicoli a motore (art. 7) e

di atterraggio o decollo di aeroplani o elicotteri (art. 10).

L'impugnato provvedimento in quanto incidente, con tali

prescrizioni, sulle attribuzioni dello Stato porrebbe quindi in atto

"un superamento dei limiti delle attribuzioni provinciali".

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in

persona del Vice Presidente della Giunta provinciale, rappresentato e

difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, deducendo l'infondatezza del

ricorso.

Sarebbe conforme ai principi generali il sacrificio di un

interesse generico, quale appunto quello connesso ad attività

militari, suscettibile di essere soddisfatto indifferentemente in una

o in diversa zona.

2. - Con ricorso n. 17 del 27 aprile 1981 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ha impugnato, altresì, per conflitto di

attribuzione il decreto del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano n. 85/V/LS del 16 dicembre 1980 (pubbl. nel Boll. Uff. Reg.

Trentino-Alto Adige n. 12 del 3 marzo 1981) istitutivo del "Parco

naturale di Monte Corno", nella parte in cui vieta in tale territorio

"i campeggi e le esercitazioni militari" (art. 2, lett. e) nonché,

"salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto

di materiali", "l'atterraggio e il decollo di aeroplani o elicotteri"

(art. 11, secondo comma), in contrasto con "il superiore interesse

della difesa e sicurezza del territorio nazionale".

A seguito della camera di consiglio del 2 luglio 1981 la Corte ha

accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei suddetti divieti

(ord. n. 115 stesso anno).

3. - Con ricorso n. 13, di contenuto identico al precedente di cui

al punto 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato,

infine, per conflitto di attribuzione il decreto del Presidente della

Giunta Provinciale di Bolzano del 22 dicembre 1981 n. 103/V/81

(pubbl. nel Boll. Uff. Reg. Trentino-Alto Adige n. 30 del 30 giugno

1982), istitutivo del "Parco naturale Dolomiti di Sesto",

limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 2 lett. e) e 11,

secondo comma, relative (come nel caso di cui al ric. n. 17/1981) ai

divieti di campeggi ed esercitazioni militari nonché di atterraggio

e decollo di aeroplani o elicotteri, salvo che per operazioni di

soccorso o per necessità di trasporto materiali.

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in

persona del vice Presidente, rappresentato e difeso dall'avv.

Giuseppe Guarino, deducendo, intanto, l'inammissibilità del ricorso,

poiché viene rilevata la genericità delle censure.

Nel merito, le prerogative assicurate dalla normativa provinciale

all'Amministrazione militare riguarderebbero solo le opere pubbliche

e non gli usi occasionali che potrebbero senza pregiudizio trovare

soddisfazione altrove. Considerato in diritto

1. - I ricorsi in epigrafe concernono questioni identiche ovvero

connesse. Possono essere riuniti per formare oggetto di un'unica

pronuncia.

2. - Con tre successivi decreti del 4 marzo 1980, 16 dicembre

stesso anno e 22 dicembre 1981, la Provincia autonoma di Bolzano ha

rispettivamente approvato il vincolo paesistico denominato "Parco

naturale Fanes-Sennes e Braies", l'altro "Parco naturale di Monte

Corno" e infine un terzo denominato "Dolomiti di Sesto", ivi

determinandosi le relative prescrizioni e divieti ai sensi dell'art.

5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive

modifiche.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i menzionati

decreti con i tre separati ricorsi di cui in narrativa, per conflitto

di attribuzione e conseguente regolamento di competenza, lamentando:

- quanto al primo decreto, la grave limitazione delle attività

militari e dei conseguenti interessi della difesa nazionale per i

generali divieti posti al costruire impianti e infrastrutture,

provocare esplosioni e usare armi, installare campeggi ed eseguire

esercitazioni militari (art. 2); alla costruzione, inoltre, di strade

(art. 6) e di linee elettriche (art. 8), nonché di alterazione di

sentieri (art. 15); alla circolazione, infine, con veicoli a motore e

atterraggio o decollo di aeromobili (artt. 7 e 10);

- quanto al secondo e al terzo, il divieto di campeggi ed

esercitazioni militari e di atterraggio e decollo di aeromobili (art.

2, secondo comma, lett. e), e rispettivamente art. 11, secondo

comma).

Viene considerato, in definitiva, che da parte della Provincia

siasi inciso direttamente sulle attività militari, con

regolamentazione ad essa non spettante.

Deduce, per contro, la Provincia di Bolzano la inammissibilità

dei proposti conflitti, in quanto generici e privi di puntuali

riferimenti; nel merito si contestano gli asserti del ricorrente

Presidente del Consiglio, poiché - si assume - le prerogative di

salvaguardia assicurate dalla normazione provinciale

all'amministrazione militare riguarderebbero soltanto - art. 15 legge

25 luglio 1970, n. 16 - le opere per la difesa militare e non gli usi

"occasionali" del territorio.

3. - L'eccezione di inammissibilità non ha fondamento: i ricorsi

puntualmente elencano il contesto di limitazioni che si ravvisa

lesivo dell'amministrazione militare e conseguentemente della difesa

nazionale ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il

Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Nel merito, la Corte ha già avuto modo di considerare - e di

recente - che le attività militari nel loro complesso, per i

contenuti strumentali di addestramento che necessariamente le

richiedono, costituiscono attribuzione esclusiva delle formazioni

armate dello Stato (sentenza n. 167 del 1987). Se è vero, pertanto,

che la normativa della Provincia di Bolzano testualmente riconosce

esorbitare dalle competenze provinciali, perché di spettanza dello

Stato, le opere destinate alla difesa (citata legge n. 16/1970: artt.

12 e 15) a queste ultime vanno indissolubilmente collegate - in

identità di competenze - le anzidette attività (sentenza n.

216/1986). A ciò consegue la carenza di legittimazione per la

Provincia al porre limiti al riguardo.

Va ribadito, tuttavia, quanto è già occorso più volte di

considerare: che cioè le attività addestrative di cui si discorre

con le installazioni che ne sono il presupposto tecnico non possono

indiscriminatamente venir intraprese e situate in qualsiasi zona o

territorio. Tenuto conto degli essenziali compiti addestrativi delle

forze armate della Nazione nonché dell'eminente valore del

patrimonio paesaggistico e ambientale, si tratta, dunque, della

necessità di comporre le diverse esigenze di carattere e di

interesse unitario con le istanze e relative pari esigenze delle

autonomie.

Va ricordato (cit. sentenza n. 167 del 1987) che a realizzare tale

indeclinabile bilanciamento soccorre l'art. 3 della legge 24 dicembre

1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) con i

suoi meccanismi di consultazione paritetica dalla Provincia stessa

nelle sue deduzioni definiti garantisti delle autonomie locali e che

non possono essere unilateralmente disattesi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe:

a) dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la

competenza a porre vincoli paesistici e conseguenti prescrizioni che

comportino per l'amministrazione militare il divieto:

1) di costruire impianti ed infrastrutture, nonché di

provocare esplosioni, usare armi, installare campeggi ed eseguire

esercitazioni militari;

2) costruire strade (con possibili alterazioni di sentieri) e

linee elettriche;

3) circolare con veicoli a motore ovvero atterrare o decollare

con aeromobili;

b) annulla, limitatamente alla parte in cui non fanno salva la

competenza dello Stato per le attribuzioni di cui al precedente punto

a), le disposizioni contenute:

1a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano 4 marzo 1980 n. 72/V/IS (Approvazione del vincolo paesistico

"Parco naturale Fanes-Sennes e Braies": artt. 2, 6, 7, 8, 10, 15;

2a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano 16 dicembre 1980 n. 85/V/LS (Approvazione del piano

paesistico "Parco naturale Monte Corno"): artt. 2, secondo comma,

lett. e) ed 11, comma secondo dell'elenco dei vincoli e delle

relative prescrizioni;

3a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano 22 dicembre 1981 n. 103/V/81 (Approvazione del vincolo

paesistico "Parco naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco,

Sesto e S.Candido"): artt. 2 e 11.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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