Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1980

Altra decisione · depositata il 22/12/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi del Presidente

del Consiglio dei ministri contro la Regione Sicilia:

1) ricorso notificato il 25 maggio 1979, depositato in cancelleria

l'8 giugno successivo, iscritto al n. 16 del registro conflitti 1979,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera 14

novembre 1978 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio

della Regione siciliana, con la quale il tasso di interesse globale che

gli Istituti di credito possono applicare alle operazioni di credito

agevolato che saranno perfezionate successivamente alla data della

delibera stessa, viene fissato nella misura del 15%;

2) ricorso notificato il 4 marzo 1980, depositato in cancelleria il

18 marzo successivo, iscritto al n. 7 del registro conflitti 1980, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera 24 ottobre

1979 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio della

Regione siciliana, avente per oggetto "Determinazione del tasso globale

di interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto

da leggi regionali";

3) ricorso notificato il 29 aprile 1980, depositato in cancelleria

il 12 maggio successivo, iscritto al n. 13 del registro conflitti 1980,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera 14

dicembre 1979 del Comitato regionale per il credito ed il risparmio

della Regione siciliana, con la quale il tasso globale di interesse che

gli Istituti di credito possono applicare alle operazioni di credito

agevolato, viene fissato nella misura del 18%.

Visti gli atti di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avv. Salvatore Villari per la Regione Sicilia e l'avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Mediante un ricorso notificato il 25 maggio 1979, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di

attribuzione, in relazione alla delibera adottata il 14 novembre 1978

dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione

siciliana (della quale il ricorrente assume di aver preso conoscenza

attraverso la nota 29 marzo 1979 della Banca d'Italia). Fissando nella

misura del 15% "il tasso di interesse globale", applicabile dagli

istituti di credito alle operazioni di credito agevolato perfezionate

dopo la data della delibera stessa, l'atto impugnato invaderebbe una

sfera di competenza costituzionalmente assegnata allo Stato (e già

definita dalla Corte, con le sentenze n. 58 del 1958 e n. 208 del

1975): poiché spetterebbe comunque allo Stato "la determinazione del

tasso globale degli interessi da corrispondere agli istituti di credito

per le operazioni relative ai crediti speciali"; mentre alle Regioni (e

in particolare alla Sicilia) sarebbe dato soltanto "procedere alle

variazioni dei tassi agevolati", posti a carico del beneficiano da

leggi regionali che abbiano previsto il concorso della Regione nel

pagamento degli interessi medesimi.

In termini sostanzialmente identici, con atto notificato il 4 marzo

1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per

regolamento di competenza anche in relazione alla delibera del 24

ottobre 1979, con cui il Comitato regionale per il credito ed il

risparmio della Regione siciliana ha fissato nella misura del 16,50%

"il tasso di interesse base che gli istituti di credito possono

applicare alle operazioni di credito agevolato". Premesso che la

conoscenza di tale delibera si sarebbe realizzata mediante una nota

della Banca d'Italia (datata 31 dicembre 1979, ma pervenuta alla

Presidenza del Consiglio dei ministri il 4 gennaio 1980), il ricorrente

osserva che l'atto in questione si riferirebbe "ai tassi massimi base o

di riferimento", anziché "ai tassi minimi di interesse", peculiari dei

crediti agevolati; e pertanto rinnova la richiesta che la Corte

dichiari di spettanza statale "la determinazione dei tassi massimi di

interesse globalmente dovuto agli istituti di credito anche per le

operazioni di credito agevolato", con il conseguente annullamento della

delibera stessa.

Infine, con un terzo ricorso, notificato il 29 aprile 1980, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di

attribuzione, in relazione alla delibera del 14 dicembre 1979, con cui

il Comitato regionale per il credito ed il risparmio della Regione

Sicilia ha elevato al 18% la misura del "tasso globale di interessi"

per le Operazioni di credito agevolato (e che il ricorrente assume di

aver conosciuto in seguito alla nota 6 marzo 1980 della Banca

d'Italia). Le ragioni addotte dal ricorso e le decisioni che il

Presidente del Consiglio dei ministri chiede a questa Corte coincidono

con quelle già ricordate, in ordine ai precedenti conflitti.

2. - Si è costituito, nei primi due giudizi, il Presidente della

Regione siciliana, chiedendo che i relativi ricorsi siano dichiarati

improponibili od inammissibili e, in via subordinata, vengano respinti.

Da un lato, infatti, le delibere impugnate non sarebbero idonee a

determinare un conflitto di attribuzione; tanto più che nei loro

confronti sussisterebbe lo specifico rimedio del parere ostativo del

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (previsto

dall'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133), che nel caso in esame

non sarebbe stato espresso. D'altro lato, la disciplina del credito

agevolato non potrebbe equipararsi al governo del credito in genere e

rientrerebbe interamente nella competenza regionale, senza incidere

sulla politica creditizia spettante allo Stato e, tanto meno, sulla

politica monetaria.

Nelle deduzioni relative al ricorso notificato il 4 marzo 1980, la

difesa regionale ha inoltre sostenuto che il ricorso stesso sarebbe

irricevibile, perché notificato oltre il termine di sessanta giorni,

imposto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - Con atto datato 14 novembre 1980, la difesa regionale ha per

altro richiesto che la Corte dichiari cessata la materia del

contendere, in seguito alla revoca delle delibere impugnate, disposta

dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, in data 9 aprile

1980. Tale richiesta è stata ribadita nella pubblica udienza e ad essa

ha aderito anche l'Avvocatura dello Stato, in base ad una nota

trasmessale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, già in data

29 agosto 1980. Considerato in diritto :

Data l'identità della sfera di competenza, su cui si controverte

nei tre giudizi pendenti fra lo Stato e la Regione Sicilia, i giudizi

stessi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

Nel corso di tali giudizi, il Comitato regionale per il credito ed

il risparmio, mediante deliberazione del 9 aprile 1980, ha revocato gli

atti impugnati "con effetto dalla data della loro adozione": al

dichiarato scopo di far venire meno i conflitti instaurati dallo Stato

contro la Regione. Cessata pertanto la materia del contendere, deve

procedersi alla conseguente declaratoria, in accoglimento della

richiesta avanzata dalla difesa regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere, relativamente ai

ricorsi per conflitto di attribuzione, proposti dal Presidente del

Consiglio dei ministri in ordine alle delibere 14 novembre 1978, 24

ottobre 1979 e 14 dicembre 1979 del Comitato regionale per il credito

ed il risparmio presso la Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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