Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 aprile

1965, n. 458, attributiva della personalità giuridica pubblica

all'Unione generale invalidi civili, promosso con ordinanza emessa il

28 novembre 1972 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sui ricorsi

riuniti di Selleri Giancarlo, in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell'Associazione nazionale invalidi per esiti di

poliomielite (ANIEP), contro il Ministero dell'interno e l'Associazione

nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) ed altri, iscritta al n.

383 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visti gli atti di costituzione dell'ANIEP e dell'ANMIC;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Michele Costa, per l'ANIEP, e l'avv. Domenico

Marafioti, per l'ANMIC.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito del ricorso proposto da Giancarlo Selleri, in

proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ANIEP,

Associazione nazionale invalidi per esiti di poliomielite - firmataria,

con altre associazioni del settore dell'assistenza (ANMIC, ONMIC e

ANICI), dell'atto 13 marzo 1965, di costituzione di un organismo

confederale avente natura di ente associativo privato e di fatto,

denominato UGIC (Unione Generale Invalidi Civili) - avverso il d.P.R. 1

agosto 1969, n. 1116, con il quale era stato approvato il regolamento

per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, attributiva della

personalità giuridica pubblica all'UGIC, ridenominata ANMIC

(Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), e di altro

ricorso proposto dallo stesso Selleri e dall'invalido Sabatino Capanni

(per annullamento di delibera del Comitato centrale dell'ANMIC),

l'adito Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ritenuta

l'ammissibilità dei ricorsi (dei quali previamente aveva disposto la

riunione), con ordinanza 28 novembre 1972, ha sollevato - in quanto, a

suo avviso, rilevante e non manifestamente infondata - questione di

legittimità, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione della

legge 1965 n. 458 citata, sul rilievo che la istituzione - da questa

operata - di un ente pubblico per il raggiungimento delle finalità di

tutela degli invalidi civili sarebbe, nella specie, avvenuta mediante

la "appropriazione" (e quindi eliminazione) della preesistente realtà

associativa di carattere privato, rappresentata dalle associazioni di

fatto (tra cui la ANIEP) confederate nell'UGIC.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de

qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo

costituita l'ANMIC, che ha instato per una declaratoria di infondatezza

della sollevata questione.

3. - Si è costituita, altresì, l'ANIEP, deducendo

l'illegittimità, invece, della norma denunziata.

4. - Entrambe le parti hanno ribadito le loro conclusioni con

successive memorie illustrative. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione devolve alla Corte la questione

della legittimità della legge 23 aprile 1965, n. 458, in riferimento

agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

La normativa denunziata sarebbe, infatti, pervenuta alla

istituzione del soggetto di diritto pubblico ((ri)denominato ANMIC),

mediante intervento sull'ente privato UGIC - a sua volta nascente dalla

confederazione di associazioni di fatto operanti nel settore

dell'assistenza agli invalidi civili - trasformandolo nella struttura e

nello scopo.

Non si sarebbe, cioè, limitata a creare (e il giudice a quo non

contesta che ciò avrebbe potuto farsi) un ente pubblico accanto ad una

associazione privata, sibbene avrebbe addirittura sostituito il primo

alla seconda.

Discenderebbe da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione, sia del

diritto costituzionale di libertà di associazione (la cui garanzia

dovrebbe coprire non solo la nascita ma anche la vita ed il permanere

della privata associazione), sia del diritto del singolo allo

svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali, come

quella rappresentata dalla categoria degli invalidi civili.

2. - La questione è infondata.

La legge 1965 n. 458 citata - al di là dell'enunciazione del suo

art. 1, che attribuisce "personalità giuridica pubblica all'UGIC" -

realizza, infatti, come chiaramente emerge dal contesto delle sue altre

disposizioni, esaminate e valutate nel loro effettivo contenuto, la

creazione, in realtà, di un ente (del resto "ridenominato ANMIC")

strutturalmente e funzionalmente diverso da quello che si dice

riconosciuto.

L'assenza di una relazione di identità o continuità tra tale

istituito ente pubblico, da una parte e, dall'altra, la confederazione

UGIC e le private associazioni che questa compongono, è, in

particolare, comprovata dall'assoluta autonomia dei rispettivi

patrimoni; dalla diversità strutturale, per cui l'ANMIC - a differenza

dell'UGIC che confedera altre associazioni - associa, invece,

direttamente gli invalidi come singoli; dalla prevista estensione,

infine, dei diritti e delle agevolazioni contemplati dalla legge nei

confronti anche degli invalidi non iscritti (cfr. art. 2 comma

secondo).

Va poi considerato (e trattasi di argomento indubbiamente decisivo

per la soluzione della sottoposta questione) che il soggetto pubblico

nascente dalla legge denunziata è configurato come ente a struttura

associativa, ma la iscrizione come socio è esplicitamente dichiarata

facoltativa, e quindi libera (art. 2 comma primo).

Discende da ciò che - contrariamente a quanto, sia pur

dubitativamente, ritenuto dal giudice a quo - resta del tutto

impregiudicata l'esistenza e permanenza in vita delle collaterali

associazioni private del settore dell'assistenza agli invalidi civili,

né è toccata la facoltà di queste di avvalersi, nella loro

attività, di formule organizzatorie unitarie, quale quella

confederale, propria della UGIC.

Epperò - in quanto, appunto, non è nella specie, compromessa in

alcuna delle sue forme o manifestazioni, la libertà di associazione

né, tantomeno, la libertà dei singoli di svolgimento della loro

personalità nelle formazioni sociali - resta esclusa la dedotta

violazione degli artt. 18 e 2 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 23 aprile 1965, n. 458 (Attribuzione di personalità

giuridica pubblica all'UGIC), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e

18 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1975:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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