Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 4, comma 2,

limitatamente alle parole "non" e "se non previa intesa con il

Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento

di cui al comma precedente", del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), iscritto al n. 87 del

registro referendum;

Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Beniamino Caravita di Toritto

per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte,

della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto, della Puglia e della

Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare, presentata dai Consigli regionali delle Regioni

Valle d'Aosta, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Calabria e

Puglia, sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato l'art. 4,

secondo comma, limitatamente alle parole "non" e "se non previa

intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di

coordinamento di cui al comma precedente" del d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22

luglio 1975, n. 382)?".

2. - Con ordinanza depositata in data 27 novembre 1996, l'Ufficio

centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della

richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: Abolizione

dei limiti statali alle attività promozionali all'estero delle

Regioni.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dall'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giudizio di

ammissibilità della richiesta referendaria per la camera di

consiglio dell'8 gennaio 1997, disponendo altresì le comunicazioni

previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, i delegati dei

Consigli regionali delle Regioni promotrici del referendum hanno

depositato una memoria, con la quale insistono perché sia dichiarata

l'ammissibilità della richiesta e chiariscono che la stessa

mirerebbe ad attribuire alle Regioni la possibilità di svolgere

attività promozionali all'estero nelle materie di propria

competenza, senza limitazioni di provenienza governativa.

La richiesta di referendum, secondo i delegati dei Consigli

regionali, non solo rappresenterebbe il risultato dell'evoluzione

dell'ordinamento nazionale e comunitario, ma non porrebbe nemmeno in

discussione il potere estero dello Stato, in quanto si riferirebbe

esclusivamente allo svolgimento di attività che costituirebbero

espressione piena della capacità giuridica e dell'autonomia

regionale.

In relazione agli altri temi generali dell'ammissibilità

referendaria, le Regioni promotrici rilevano che il quesito, pur se

di tipo "parziale", non avrebbe natura manipolativa e, essendo

ispirato ad una matrice razionalmente unitaria, rispetterebbe anche

le condizioni di omogeneità, chiarezza, coerenza e univocità poste

dalla giurisprudenza costituzionale.

Né, ad avviso dei delegati dei Consigli regionali,

all'inammissibilità del referendum condurrebbe la considerazione che

l'esito favorevole della consultazione referendaria darebbe luogo ad

una situazione normativa incostituzionale. E ciò sia perché, a

fronte di attività promozionali delle Regioni all'estero

interferenti con la sfera dei rapporti internazionali riservata allo

Stato, sarebbe pur sempre esperibile il conflitto di attribuzione,

sia perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,

nessun rilievo potrebbe avere in sede di giudizio di ammissibilità

delle richieste di referendum abrogativo la eventuale illegittimità

costituzionale delle norme legislative residue. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo sulla quale questa

Corte è chiamata a pronunciarsi investe l'art. 4, secondo comma, del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, secondo il quale le Regioni "non

possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle

materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e

nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento" menzionati

nel primo comma dello stesso articolo, che ne affida l'adozione allo

Stato. A causa del modo in cui è formulato (si propone

l'eliminazione delle parole "non" e "se non previa intesa etc."), la

ratio che il quesito referendario obiettivamente incorpora consiste,

come del resto risulta anche dalla denominazione impostagli

dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione,

nella rimozione di ogni limite statale all'attività promozionale

all'estero delle Regioni, così che queste possano liberamente

autodeterminarsi senza dover soggiacere all'onere di intese previe o

di osservare indirizzi governativi procedimentali o di contenuto.

2. - La richiesta, nel suo oggettivo ed evidente significato, è

inammissibile.

Lo svolgimento all'estero di attività promozionale spetta

indubbiamente alle Regioni come attività loro propria, comprendente

ogni comportamento legato da un nesso di strumentalità con le

materie di competenza regionale, diretto allo sviluppo economico,

sociale e culturale del proprio territorio (sentenza n. 179 del

1987). E tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle Regioni

promotrici, si tratta di attività non solo contigua, ma anche

potenzialmente interferente con la politica estera riservata allo

Stato; essa postula pertanto strumenti giuridici di coordinamento

onde evitare che si determinino riflessi negativi sugli indirizzi di

politica internazionale assunti dal Parlamento e dal Governo.

3. - Questa Corte ha più volte ricordato come il peculiare,

reciproco atteggiarsi delle competenze statali e regionali in materia

internazionale ed il loro inevitabile interferire chiamino in causa

il principio di leale cooperazione (sentenze n. 425 del 1995, n. 212

del 1994, n. 250 del 1993), il quale impone, quale vero e proprio

vincolo costituzionale, in primo luogo la preventiva conoscenza da

parte dello Stato delle attività che le singole Regioni intendano di

volta in volta promuovere (quindi, un dovere di informazione

preventivo in capo alle Regioni: sentenze n. 425 del 1995, n. 204

del 1993, n. 472 del 1992); e, secondariamente, quale indefettibile

strumento di tutela dell'esclusività degli indirizzi statali di

politica internazionale, che vanno salvaguardati ovviamente prima che

l'attività delle Regioni venga intrapresa, la possibilità dello

Stato di opporre tempestivamente il proprio motivato diniego,

peraltro sindacabile da questa Corte in sede di conflitto (sentenza

n. 204 del 1993).

L'ipotesi, avanzata dalle Regioni promotrici, che lo Stato debba

far valere solo successivamente e in via repressiva la contrarietà

dell'attività regionale ai propri indirizzi di politica

internazionale equivarrebbe a vanificare il principio costituzionale

di leale cooperazione, sul quale si fondano sia l'esigenza

dell'obbligo di informazione preventiva da parte delle Regioni, sia

la possibilità di un preventivo motivato diniego da parte dello

Stato.

Poiché la ratio ispiratrice del quesito non è la sostituzione di

un modello di coordinamento con altro diverso ed equivalente dal

punto di vista della concretizzazione del principio di leale

cooperazione, bensì l'eliminazione in radice di ogni forma di

coordinamento fra Stato e Regioni in materia di attività

promozionali all'estero, si deve concludere che la richiesta

referendaria, per il tramite dell'abrogazione delle parole "non" e

"se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e

degli atti di coordinamento di cui al comma precedente" contenute

nell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è

tesa a colpire inammissibilmente il principio costituzionale di leale

cooperazione che trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della

Costituzione.

In conclusione, è qui operante il limite "gerarchico" del

referendum abrogativo, reso esplicito da questa Corte fin dalla

sentenza n. 16 del 1978.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la

abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge

22 luglio 1975, n. 382), richiesta dichiarata legittima, con

ordinanza del 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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