Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 538 (norme sul trattamento economico e normativo per i

lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia

di Caserta), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1973 dal

tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa di lavoro vertente tra

Addonisio lolanda e la società SAGIS - Istituto sanatoriale l'Abetaia,

iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Uffciale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Iolanda

Addonisio e la società SAGIS - Istituto sanatoriale "l'Abetaia", il

tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 30 ottobre 1973,

premesso che per quanto concerne alcune domande avanzate dall'attrice

dovrebbe applicarsi il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960

relativo ai dipendenti degli istituti di cura privati della provincia

di Caserta, ha proposto, in riferimento agli artt. 76 e 39 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo

unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (norme sul trattamento

economico e normativo per lavoratori dipendenti dagli istituti di cura

privati della provincia di Caserta), che ha reso obbligatorio erga

omnes il detto contratto collettivo, perché emanato in forza dell'art.

1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato costituzionalmente

illegittimo da questa Corte.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e non ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e

pertanto la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi

dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

Con la sentenza n. 106 del 1962, ricordata nell'ordinanza, questa

Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 1 ottobre 1960, n. 1027, con il quale era stato esteso il campo

di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14

luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di quest'ultima

(3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e

contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione

della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione.

Per effetto della predetta sentenza vengono ad essere colpiti da

illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base

all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.

Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della

Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un contratto

collettivo integrativo stipulato l'8 febbraio 1960, fu emanato in forza

dell'art. 1 della detta legge, e ne va, pertanto, dichiarata

l'illegittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538, recante "Norme sul trattamento economico

e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati

della provincia di Caserta".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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