Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1968 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1951, n. 1425, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1966 dal

Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Di Francia

Alfonsina ed altri e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta

al n. 104 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 175 del 16 luglio 1966.

Visti gli atti di costituzione di Di Francia Alfonsina, Esterina e

Francesco e dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per i Di Francia, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1951,

n. 1425, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n.

299 del 31 dicembre dello stesso anno), vennero espropriati in danno

del signori Alfonsina, Esterina e Francesco Di Francia e trasferiti in

proprietà dell'Opera per la valorizzazione della Sila, terreni per una

superficie di ettari 319, 48, 20, siti in contrada Spineto dell'agro di

Aprigliano.

Nel corso del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Cosenza con

citazione 1 febbraio 1965, diretto ad ottenere la restituzione del

terreni, i Di Francia sollevavano la questione di legittimità

costituzionale del citato decreto di esproprio, sotto il profilo che in

esso decreto si era fatto riferimento alle risultanze del nuovo catasto

entrato in conservazione nella zona il 1 agosto 1953, anziché alle

risultanze in atto alla data del 15 novembre 1949.

Costituitosi il contradittorio, l'Opera per la valorizzazione della

Sila, resistendo alla domanda, deduceva che gli attori non avevano mai

lamentato il mancato rispetto del limite di trecento ettari posto

dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. "legge Sila").

Sul mancato riferimento nel decreto di esproprio alle risultanze del

catasto in atto alla data del 15 novembre 1949, l'Ente convenuto

osservava che la legge n. 230 del 1950 (c.d. "legge Sila"), a

differenza della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. "legge

stralcio"), non richiede alcun riferimento alle risultanze catastali e

che, pertanto, per determinare la quota di scorporo ai sensi della

legge de qua, si deve fare riferimento unicamente alla consistenza

patrimoniale effettiva. A giudizio dell'Ente convenuto, una conferma

della sua tesi si trarrebbe dall'ordinanza n. 173 del 23 dicembre 1963

con la quale questa Corte, in una controversia in tema di riforma

fondiaria, nella quale era parte la stessa Opera per la valorizzazione

della Sila, per giudicare della legittimità del decreto di esproprio

in relazione alla quota espropriata, rinviava gli atti al giudice a quo

perché fosse accertata l'effettiva consistenza del terreni, senza

tener conto delle risultanze né del vecchio né del nuovo catasto.

Il Tribunale di Cosenza con ordinanza del 12 marzo 1966 rimetteva a

questa Corte la questione di legittimità costituzionale, in relazione

agli artt. 76 e 77 della Costituzione, del suindicato decreto di

esproprio per il mancato riferimento alle risultanze del catasto in

conservazione alla data del 15 novembre 1949.

Sulla non manifesta infondatezza della questione osserva il

Tribunale che, per quanto sia esatto il rilievo dell'Ente convenuto che

gli attori non hanno mai lamentato la violazione del limite di trecento

ettari, è nondimento incontestato che il piano ed il decreto di

esproprio hanno tenuto conto del dati catastali non ancora attivati

nella zona alla data del 15 novembre 1949, mentre il riferimento ai

dati catastali in vigore a tale data, nel sistema della legislazione

della riforma fondiaria, è requisito di natura procedurale essenziale

per la legittimità dei decreti di scorporo, requisito che, sebbene

prescritto esplicitamente soltanto per la c.d. "legge stralcio" (legge

n. 841 del 1950), varrebbe anche per la c.d. "legge Sila". Di qui

l'incostituzionalità del denunziato decreto di esproprio per eccesso

di delega, indipendentemente dalla circostanza che, in concreto, sia

stato violato o meno il limite di trecento ettari.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 16 luglio 1966.

Nei termini di legge si sono costituiti nel presente giudizio i

signori Di Francia e l'Opera per la valorizzazione della Sila, difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa degli espropriati chiede che sia dichiarata

l'illegittimità del decreto di esproprio, sostenendo che anche per le

espropriazioni disposte ai sensi della c.d. "legge Sila", la quota di

scorporo sia determinata sulla base delle risultanze catastali in atto

alla data del 15 novembre 1949; ed al riguardo deduce che in entrambe

le leggi di riforma si è adottato tale criterio formale e si è

scartato quello fondato sulle effettive misurazioni del terreni, a

motivo delle lungaggini e delle difficoltà cui avrebbero dato luogo; e

aggiunge che, essendo stata accertata la violazione del criterio

accolto dal legislatore, si era, nel giudizio di merito, ritenuto

superfluo accertare se, in concreto, fosse stato rispettato il limite

di trecento ettari per ciascuno degli espropriati, ma che, in effetti,

per taluno di essi, tale limite è stato violato.

L'Avvocatura generale dello Stato chiede, invece, che la questione

sia dichiarata infondata, e ripropone anche in questa sede gli

argomenti già addotti in tal senso, dall'Opera, nel giudizio di

merito.

Entrambe le parti hanno presentato nei termini brevi memorie

illustrative a conforto delle rispettive conclusioni. La difesa delle

parti private sottolinea, tra l'altro, che la tesi dell'Ente di

riforma, secondo cui dovrebbe farsi riferimento alle effettive

estensioni del terreni, è contraddetta dallo stesso provvedimento

denunziato che si riferisce invece ai dati del nuovo catasto e pertanto

ad un criterio formale e non effettivo; e contesta la tesi, data per

pacifica dall'Ente di riforma, secondo la quale non sarebbe stato

violato il limite di trecento ettari, deducendo che il relativo

accertamento dovrà, occorrendo, essere compiuto dal giudice di merito.

L'Avvocatura insiste invece nel sostenere che non v'è questione fra le

parti sul rispetto del suddetto limite alla cui tutela sarebbero

predisposte tutte le garanzie previste dalla c.d. "legge Sila" circa

l'estensione del suolo da espropriare, e deduce che l'avere gli

espropriati ripiegato sull'assunto della violazione del limite suddetto

è un indice della debolezza delle loro argomentazioni difensive.

All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno insistito

nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

Il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1425, emanato in applicazione della

legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. "legge Sila"), viene denunziato a

questa Corte per il solo fatto d; non essersi riferito alle risultanze

del catasto in conservazione nella zona alla data del 15 novembre 1949.

Non si deduce, nell'ordinanza di rinvio, la violazione del limite del

trecento ettari né si lamenta che non sia stata tenuta presente la

consistenza terriera effettiva degli espropriati alla data sopra

indicata.

La questione è infondata.

La "legge Sila", nell'assoggettare ad espropriazione i terreni di

proprietà privata, suscettibili di trasformazione, ha adottato, come

criterio determinante, quello della loro appartenenza a persone o

società che "al 15 novembre 1949 avevano più di trecento ettari", e

non quello basato su un riferimento a dati catastali, a motivo

dell'uniformità del terreni e della vetustà del catasto nel

territorio considerato (cfr. Relazione al Senato del Ministro

proponente, doc. n. 744). Consegue da ciò che, nel sistema della

"legge Sila", le proprietà soggette ad espropriazione, in quanto

superiori al limite sopra indicato, non possono essere determinate se

non sulla base della consistenza terriera effettiva degli espropriandi

alla data del 15 novembre 1949, a prescindere da qualsiasi riferimento

a risultanze catastali. L'adozione di questo diverso criterio di

espropriazione, riferito immediatamente alla superficie del terreni da

espropriare, dà anche ragione della differente disciplina seguita

nelle due leggi di riforma fondiaria per determinare la proprietà

esente dallo scorporo, che, nel sistema della "legge Sila", deve essere

individuata con esclusivo riferimento alla sua superficie effettiva,

anziché sulla base del reddito dominicale, quale risulta dalle tavole

catastali, secondo il sistema seguito, invece, dalla legge 21 ottobre

1950, n. 841 (c.d. "legge stralcio").

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Cosenza

con ordinanza 12 marzo 1966 sulla legittimità costituzionale del

D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1425, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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