Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/03/1964 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 23 gennaio 1963 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra Annoni Agnese e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 145 del 1 giugno 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Annoni Agnese;

udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito l'avv. Franco Agostini, per Annoni Agnese.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 1961, la signora

Agnese Annoni in Rimoldi conveniva davanti al Tribunale di Milano

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, esponendo di avere

inutilmente richiesto le prestazioni antitubercolari in favore del

proprio marito invalido, perché la domanda era stata respinta dal

Comitato esecutivo competente in base all'art. 29 del decreto

presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, il quale richiede che il marito

di donna assicurata sia "vivente a carico della stessa". Affermava

peraltro che, in ogni caso, la norma doveva ritenersi illegittima,

avendo introdotto innovazioni restrittive rispetto alle leggi vigenti,

e perciò chiedeva che l'Istituto fosse condannato a corrispondere al

marito le prestazioni assicurative antitubercolari, con ogni pronuncia

conseguenziale.

L'Istituto si costituiva regolarmente e chiedeva di essere assolto

dalla domanda, sostenendo la legittimità del rifiuto opposto ad essa

in base alla disposizione ricordata e la infondatezza della questione

di costituzionalità proposta in via subordinata dalla attrice.

Il Tribunale, dopo avere escluso che la disposizione dell'art. 29

citato potesse essere interpretata nel senso sostenuto dall'attrice, e

cioè distinguendo due categorie di beneficiari, il marito invalido ed

il marito a carico della moglie, ancorché non invalido, riteneva

peraltro fondato il dubbio che la prima parte della disposizione possa

avere introdotto una innovazione restrittiva, esorbitando dai limiti

fissati dalla legge delegante, e ciò in violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

Di conseguenza, con ordinanza 23 gennaio 1963, sospendeva il

giudizio in corso e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la

soluzione della questione di legittimità del primo comma dell'art. 29

del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, ove si "richiede, per

il marito di donna assicurata, il requisito della vivenza a carico

della stessa".

L'ordinanza, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze del 1963, è

stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata

ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in data 18 aprile

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 giugno

1963, n. 145.

Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la signora Agnese

Annoni Rimoldi, mentre non si è avuta costituzione dell'Istituto, né

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli argomenti dell'attrice si trovano illustrati nella memoria

depositata il 28 novembre 1963, nella quale si richiamano le

considerazioni esposte nell'ordinanza del Tribunale; si sostiene poi

che la disposizione non può essere compresa né fra le norme di

attuazione della legge delegante, né fra le transitorie, ma che anzi

essa contrasta decisamente con il sistema costruito dalle leggi

precedenti, subordinando il diritto alle prestazioni per la tubercolosi

a una nuova condizione, la vivenza a carico, e restringendo così il

contenuto dei diritti soggettivi degli assicurati. Inversamente,

l'equiparare la moglie al marito invalido non solo corrisponderebbe

all'indirizzo di parificazione fra l'uomo e la donna sancito dalla

Costituzione, ma corrisponderebbe a corretti principi assicurativi, nei

confronti dei quali interessa solo la posizione del coniuge

dell'assicurato o dell'assicurata, e ai fini particolari

dell'assicurazione, che deve tutelare i lavoratori e familiari dalla

tubercolosi.

All'udienza la difesa della Annoni insisteva nelle conclusioni già

formulate. Considerato in diritto :

Nella ordinanza del Tribunale di Milano si afferma nel modo più

esplicito che la controversia principale pendente davanti ad esso non

potrebbe essere definita indipendentemente dalla risoluzione della

questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 29

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ove si richiede, per il marito di

donna assicurata, il requisito della vivenza a carico della stessa; e

si premette una esauriente dimostrazione, oltre che della rilevanza

della questione, della non manifesta infondatezza del dubbio che la

disposizione citata, richiedendo il requisito della vivenza a carico

della moglie da parte del marito invalido, possa avere introdotto una

innovazione restrittiva, esorbitando dai limiti fissati dalla legge

delegante.

In realtà, l'art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo

già modificato dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e poi sostituito

dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, disponeva che le

prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura della tubercolosi si

estendevano a favore della famiglia dell'assicurato, e precisava che

quali componenti della famiglia dovevano intendersi, oltre alla moglie

dell'assicurato e al marito invalido di donna assicurata, altri parenti

dell'assicurato; ma per questi ultimi prevedeva il requisito che essi

fossero "viventi a carico" dell'assicurato, mentre non faceva menzione

del requisito stesso né per la moglie dell'assicurato, né per il

marito di donna assicurata, richiedendo rispetto a quest'ultimo la

condizione di "invalido".

L'esame del primo comma dell'art. 29 del D.P.R. n. 818 del 1957,

sottoposto al giudizio della Corte, sembra sufficiente a dimostrare la

illegittimità della disposizione per eccesso di delega, poiché esso

risulta chiaramente dettato al solo scopo di inserire la condizione che

il marito di donna assicurata per la tubercolosi risulti "vivente a

carico della stessa"; e l'inserzione avrebbe dovuto essere ritenuta

superflua, ove quella condizione fosse già stata preveduta nelle

disposizioni vigenti.

L'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non conteneva alcuna

delegazione al Governo a provvedere a limitare il diritto alle

prestazioni assicurative o a subordinarlo a condizioni o presupposti

non previsti da norme anteriori (compito che, all'occorrenza, avrebbe

dovuto essere espletato dalla legge medesima, nella quale non mancano

disposizioni contenenti modificazioni e integrazioni della legislazione

precedente); pertanto la restrizione introdotta con l'art. 29 del

decreto legislativo presidenziale configura un caso di violazione

dell'art. 77 della Costituzione, da cui deriva la illegittimità

costituzionale della norma stessa;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel

primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile

1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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