Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1960 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1d.P.R. 28/1959

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal dal Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 13 novembre

1959 recante "Norma per l'attuazione delle competenze provinciali in

materia di case popolari", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 28 novembre 1959, depositato

nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 dicembre 1959 ed

iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1959.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La

Greca, per il ricorrente, e gli avvocati Karl Tinzl e Giuseppe Guarino,

per la Provincia di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato alla Regione Trentino - Alto Adige e alla

Provincia di Bolzano il 28 novembre 1959 il Presidente del Consiglio

dei Ministri ha impugnato innanzi a questa Corte la legge recante

"Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case

popolari", approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano per la

seconda volta (a seguito di rinvio da parte del Commissario di Governo)

nella seduta del 13 novembre precedente.

La legge impugnata si compone di sette articoli. Di essi, il primo

demanda alla Giunta provinciale l'approvazione dei bilanci del locale

Istituto autonomo per le case popolari e il potere di annullare le

deliberazioni dello stesso Istituto non conformi alle leggi o agli

interessi dell'Istituto. L'art. 2 dispone che la legge statale 9 agosto

1954, n. 640 (contenente norme per l'eliminazione delle abitazioni

malsane), "si applica come legge della Provincia, salvo quanto disposto

nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, e negli articoli seguenti". Gli

artt. 3, 4, 5, 6, modificano gli artt. 1, 4, 6 e 8 dell'anzidetta legge

del 1954, sostituendo, nelle rispettive disposizioni, allo Stato la

Provincia e al Ministro dei lavori pubblici la Giunta provinciale.

L'art. 7 dispone che agli oneri finanziari che la nuova legge comporta

si provvederà "ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, ed;

occorrendo, con ulteriore apposito stanziamento nel bilancio della

Provincia".

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri investe in

primo luogo l'intera legge: arbitrariamente la Provincia avrebbe

ritenuto di poter emanare norme di attuazione dello Statuto, mentre

l'art. 95, St. T. A. A. riserva allo Stato siffatta potestà normativa;

inoltre l'intera legge sarebbe illegittima perché contrasterebbe con

le norme di attuazione emanate dallo Stato col D.P.R. 26 gennaio 1959,

n. 28, e per di più pretenderebbe di modificarle. Passando poi

all'esame dei singoli articoli, il ricorso lamenta che:

1) il controllo di merito e la potestà di annullamento attribuiti

dall'art. 1 alla Provincia nei confronti degli atti dell'Istituto

autonomo case popolari contrasterebbero con le norme statali di

attuazione, da un lato, non potendo la Provincia ingerirsi nelle

attività edilizie dell'Istituto "non trasferite alla competenza

provinciale", e dall'altro perché interferirebbero con l'autonomia

dell'Istituto, salvaguardata da quelle norme; inoltre l'attribuzione

alla Provincia degli anzidetti poteri di controllo, esorbitanti dalla

sua competenza, rappresenterebbe violazione dell'art. 130 Cost. e

dell'art. 48, n. 5, St.T.A.A.;

2) gli artt. 3 - 6, modificativi della legge 9 agosto 1954, n. 640,

contrasterebbero anch'essi con le norme statali di attuazione dello

Statuto, dato che queste considerano tuttora operante nella Provincia

quella legge; inoltre esse contrasterebbero con l'art. 11, n. 11,

dello. Statuto, in quanto la materia delle abitazioni malsane - cui ha

riguardo la legge del 1954 - non rientra tra quelle attribuite alla

Provincia dall'anzidetta disposizione statutaria;

3) l'art. 7 violerebbe l'art. 81 Cost. per non avere indicato gli

specifici mezzi di copertura in relazione agli oneri inerenti alla

nuova legge.

Resiste al ricorso la Provincia di Bolzano, la quale si è

costituita nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1959, deducendo

in primo luogo che la potestà statale di emanare norme di attuazione

degli Statuti regionali si riferisce soltanto al passaggio del

personale e degli uffici dallo Stato alle Regioni o alle Provincie, e

non alle altre materie, per le quali non può esser disconosciuta

potestà normativa pienamente autonoma, nei limiti dello Statuto, agli

anzidetti enti. Comunque, - indipendentemente dal giudizio di

costituzionalità a quell'epoca pendente avverso le norme di attuazione

emanate al D. P. R; 26 gennaio 1959, n. 28, e deciso nelle more del

presente giudizio con la sentenza di questa Corte 26 gennaio 1960, n. 2

- la legge provinciale di cui si discute non contrasterebbe affatto con

quelle norme di attuazione.

Quanto all'art. 1, si rappresenta che l'art. 6 del D.P.R. n. 28,

riconosce esplicitamente alla Provincia la competenza legislativa, e

con ciò anche quella amministrativa, in ordine agli Istituti case

popolari (che sono istituti provinciali), "e, per quanto riguarda la

vigilanza, contiene soltanto nell'ultimo comma una riserva circa le

case costruite dallo. Stato a totale suo carico". Di conseguenza,

"salva questa eccezione, del resto impugnata", spetterebbe alla

Provincia, ai sensi degli artt. 13 e 48, n. 5, St., la vigilanza e la

tutela (e quindi anche la possibilità di annullare atti viziati nel

merito) nei confronti degli Istituti.

Quanto agli artt. 3 - 6 della legge impugnata, la Provincia deduce

che le norme di attuazione contenute nel D.P.R. n. 28 non

escluderebbero affatto il passaggio alla competenza provinciale della

"sottomateria" regolata dalla legge 9 agosto 1954, n. 640; che anzi,

riconoscendo espressamente gli artt. 3 e 11 di quelle norme la

competenza amministrativa della Provincia in tale "sottomateria", ciò

implicherebbe - ai sensi dell'art. 13 St. il riconoscimento alla

Provincia anche della potestà legislativa. Né lo Stato può dolersi

del fatto che la Provincia abbia dichiarato di far propria, in parte

conservandola, in parte modificandola, la legge del 1954, inerendo ciò

ai naturali poteri della Provincia in conseguenza del passaggio a essa

della potestà normativa: ai sensi dell'art. 92 St., infatti, nelle

materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, le

leggi statali conservano vigore solo fin quando non sia diversamente

disposto con leggi regionali o provinciali.

Quanto, infine, all'art. 7 della legge impugnata, la Provincia

deduce che, siccome la legge non contiene alcuna precisa indicazione di

spesa, e soltanto nel bilancio del 1960 potrà eventualmente esservi

bisogno di una spesa, "per ora deve bastare la previsione e l'impegno

generico per lo stanziamento della rispettiva copertura In quel

bilancio".

Come si è detto, il giudizio avverso le norme di attuazione dello

Statuto speciale pel Trentino-Alto Adige, approvate con D.P.R. 26

gennaio 1959, n. 28, è stato deciso, successivamente alla

presentazione del ricorso di cui si discute, con la sentenza di questa

Corte 22 gennaio 1960, n. 2, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale soltanto di alcune disposizioni dell'art. 6, e

precisamente dell'ultima parte del primo comma (relativa al trattamento

da usare agli assegnatari degli alloggi degli Istituti di case

popolari) e dell'ultima parte del terzo comma (relativa alla nomina

degli amministratori degli Istituti stessi). Per il resto, il D.P.R. è

rimasto in vigore.

Nell'imminenza dell'udienza di trattazione, sia la difesa dello

Stato che quella della Provincia hanno depositato memorie illustrative

delle rispettive tesi. Oltre a ribadire i punti di vista già

enunciati, in esse vengono precisate le rispettive posizioni con

riferimento alla sopravvenuta sentenza n. 2.

Richiamandosi a quest'ultima, la difesa dello Stato osserva che,

sopravvivendo la disposizione del D.P.R. n. 28 del 1959, in virtù

della quale nella Regione Trentino-Alto Adige "gli Istituti aut. delle

case popolari continuano ad esser sottoposti alla vigilanza del

Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni

relative alle case costruite dallo Stato a totale suo carico", gli

Istituti case popolari del Trentino-Alto Adige sono, sì, soggetti,

oltre che al controllo statale, anche a quello della Provincia (per

ciò che riguarda l'attività relativa alle case non costruite a totale

carico dello Stato); ma, pure nell'ambito della competenza provinciale

di controllo, la determinazione della "intensità" e delle' "forme e

modalità" dei controlli non potrebbero spettare se non alla

legislazione statale: e ciò, da un lato, per la "logica del sistema",

in quanto, dovendo il controllo essere esercitato da due enti diversi,

"è evidente che un'unica norma debba disciplinarne l'attuazione, e

tale norma, in vista anche dell'interesse, che non può considerarsi

localizzato al territorio della Provincia, deve promanare dallo Stato";

dall'altro, perché così risulta dall'art. 1 del D.P.R. n. 28, in base

al quale è di competenza legislativa dello Stato "l'ordinamento e il

funzionamento degli enti ed istituti che hanno per fine la costruzione

e la gestione di case economiche e popolari e che svolgono la loro

attività anche al di fuori del territorio della Regione" (tra i quali

enti e istituti rientrerebbero appunto gli Istituti case popolari).

Donde l'illegittimità dell'art. 1 della legge impugnata.

Illegittimità rincarata dal fatto che l'articolo prevede un controllo

di merito destinato a essere esercitato in una forma diversa da quella

prevista dall'art. 130 Cost. e a incidere profondamente nell'autonomia

del l'ente controllato, del quale pretenderebbe "salvaguardare gli

interessi".

Con riferimento agli artt. 3 - 6 della legge impugnata, si aggiunge

agli argomenti già svolti che la legge 9 agosto 1954, n. 640, sulle

abitazioni malsane è volta alla tutela di interessi ultraregionali, i

quali impongono una soluzione unitaria, affidata allo Stato, tanto che

l'art. 3 del D.P.R. n. 28 del 1959 non ha voluto che passasse alle

Provincie la proprietà delle case costruite nella Regione in

attuazione di quella legge: "con la conseguenza che, almeno per queste

case, costruite dallo Stato con danaro proprio, neanche le attribuzioni

amministrative possono intendersi trasferite alla Provincia (sent. 2

del 1960, punto 5)". Inoltre, nel trasferire funzioni statali a organi

provinciali, il legislatore della Provincia non avrebbe tenuto conto

"che, comunque, a tanto può procedersi solo mediante specifiche norme

di attuazione (sent. 2 del 1960, punto 15, ult. parte)".

Nelle memorie della Provincia si afferma, innanzi tutto, che in

virtù del D.P.R. n. 28, si è operato il trasferimento alla Provincia

delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di case popolari:

donde la legittimità dell'attribuzione da parte della legge impugnata

agli organi provinciali di competenze già di organi statali. Si

aggiunge poi che la legge impugnata non ha invaso il campo attribuito

allo Stato dall'art. 95 St., in quanto le norme in essa contenute non

sono norme di attuazione dello, Statuto, nel senso del cit. art. 95,

bensì norme "emanate in base ed in conseguenza, e, si può aggiungere

senz'altro, in conformità alle norme di attuazione emanate dallo

Stato".

Con specifico riferimento all'art. 1 della legge impugnata si

osserva che la sent. n. 2 ha riconosciuto la competenza della Provincia

al controllo sull'Istituto case popolari, e si aggiunge che l'art. 1

contempla esclusivamente controlli di legittimità, tale dovendo esser

considerato anche quello in base al quale la Provincia può annullare

le deliberazioni dell'Istituto case popolari che importino evidente

lesione degli interessi propri.

Con riferimento agli artt. 2 - 6, si sottolinea che dagli artt. 1,

3 e 11 del D.P.R. n. 28 risulta il passaggio alla Provincia della

competenza legislativa e amministrativa nella materia di cui alla legge

9 agosto 1954, n. 640; e si aggiunge che nel ricorso dello Stato non si

presenta come motivo d'impugnativa il fatto che la Provincia abbia

"recepito" il testo di una legge statale. A parte che un tale sistema

di legislazione degli enti autonomi non è illegittimo .(come

risulterebbe anche dalla sentenza n. 2), un siffatto argomento non

potrebbe dunque esser posto a base dell'accoglimento del ricorso.

Con riferimento all'art. 7, la memoria ribadisce che l'art. 81

Cost. non esige l'indicazione "della cifra che sarà impiegata" ma

soltanto "l'indicazione di massima della fonte di copertura"; e tale

indicazione, sufficiente allo scopo, nella legge impugnata non manca.

All'udienza di trattazione del giudizio le difese hanno illustrato

e sviluppato le rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. Il primo motivo del ricorso, col quale si denuncia la violazione

dell'art. 95 St. spec. T. A. A., in quanto con la legge impugnata la

Provincia di Bolzano si sarebbe arrogato il potere, non spettantele, di

emanare norme di attuazione dello Statuto, non ha fondamento.

Con la legge in esame - la quale si intitola "Norme per

l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari"

- anche se, come si dirà, ha esorbitato dai limiti della propria

potestà normativa, la Provincia infatti non ha preteso di dettar norme

di attuazione dello Statuto, bensì semplicemente di legiferare

nell'ambito della competenza, che ha ritenuto spettarle ai sensi dello

Statuto e delle norme di attuazione emanate dallo Stato.

2. - Nel trattare delle altre censure contenute nel ricorso

conviene esaminarle con riferimento ai singoli articoli della legge

impugnata e nell'ordine di questi.

L'art. 1 della legge sottopone al controllo della Provincia il

bilancio preventivo e il conto consuntivo del locale Istituto autonomo

per le case popolari, nonché tutte le deliberazioni da esso adottate,

disponendo che tale controllo si esercita, per quanto riguarda il

bilancio e il conto, sottoponendoli all'approvazione della Giunta

provinciale, e, per quanto riguarda le altre deliberazioni, consentendo

alla stessa Giunta di chiederne copia e di annullarle allorché esse

siano illegittime (in quanto "violino le leggi ed i regolamenti e lo

statuto dell'Istituto") o siano palesemente non opportune (in quanto

"importino una evidente lesione degli interessi dell'Istituto"). Nei

confronti del bilancio e del conto la legge prevede dunque un controllo

di merito (mediante approvazione), mentre nei confronti delle altre

deliberazioni prevede un controllo di legittimità (possibilità di

annullamento di quelle illegittime) e di merito (possibilità di

annullamento di quelle palesamente inopportune).

Nel ricorso si denuncia che gli anzidetti controlli di merito e la

potestà di annullamento contrasterebbero con le norme di attuazione

dello Statuto regionale contenute nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28

(dato che queste "salvaguardano il carattere autonomo del suddetto

Istituto"), e, inoltre, contrasterebbero con l'art. 130 Cost. e con

l'art. 48, n. 5, St. speciale. Ma l'assunto, nei suoi termini

generali, non ha fondamento. È da osservare innanzitutto che è

improprio il richiamo all'art. 130 Cost. (il quale, mentre ammette

illimitatamente il controllo regionale di legittimità sugli atti degli

enti locali, limita il controllo di merito sugli atti stessi alla

richiesta motivata di riesame), in quanto il controllo sugli atti degli

enti locali nel Trentino-Alto Adige è disciplinato dall'art. 48, n.

5, St. spec., che affida alle Provincie "la vigilanza e la tutela" su

tali enti. Orbene, tale formula statutaria (e in particolare la

possibilità della "tutela") certamente consentono alla legislazione

autonoma, nelle materie di sua competenza, sia la possibilità di

sottoporre ad approvazione gli atti degli enti soggetti a controllo,

sia la possibilità di sottoporli ad annullamento quando siano

"evidentemente" contrastanti con gli interessi degli enti stessi;

quanto poi alla possibilità di sottoporre ad annullamento gli atti

comunque contra jus, essa è sempre stata considerata, nella nostra

legislazione, come manifestazione tipica della "vigilanza". Né alcuna

disposizione del D.P.R. n. 28 e in specie l'art. 6, che riguarda

espressamente gli Istituti autonomi case popolari - si oppone, in via

generale e assoluta, a controlli di legittimità e di merito del tipo

di quelli esaminati.

Il ricorso aggiunge però che le denunciate illegittimità

sussisterebbero quanto meno per ciò che riguarda il controllo sugli

atti posti in essere dall'Istituto autonomo case popolari di Bolzano in

relazione ad attività edilizie non trasferite dal D.P.R. n. 28 alla

competenza provinciale. In effetti, se l'annullamento delle

deliberazioni dell'Istituto da parte della Giunta provinciale previsto

dai commi secondo e terzo dell'articolo in esame, e la richiesta da

parte della stessa Giunta di qualsiasi deliberazione o atto

dell'Istituto, prevista dal 2 periodo del primo comma, fossero

consentiti anche in relazione a simili attività edilizie, le

disposizioni anzidette sarebbero in insanabile contrasto col disposto

della la parte del terzo comma dell'art. 6 D.P.R. n. 28 (riconosciuta

legittima dalla sentenza 22 gennaio 1960, n. 2, di questa Corte), in

base alla quale "gli Istituti autonomi per le case popolari continuano

ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici

per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite

dallo Stato a totale suo carico". La Corte ritiene però di aderire

all'interpretazione delle anzidette disposizioni, data, durante la

discussione orale, dai rappresentanti della Provincia, nel senso che

esse riguardano semplicemente le deliberazioni inerenti alle attività

edilizie passate alla competenza provinciale, e non anche quelle

inerenti alle altre attività dell'Istituto. In questa interpretazione

conforta anche il titolo della legge, il quale la dichiara volta alla

"attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari".

Accettata tale interpretazione - come la Corte ritiene di dover

fare - la denunciata illegittimità non sussiste nelle riferite

disposizioni.

A diversa conclusione bisogna giungere per la disposizione -

contenuta nel 1 periodo del primo comma - che sottopone i bilanci

preventivi e i conti consuntivi dell'Istituto all'approvazione della

Giunta provinciale. Dato il carattere unitario di tali atti di

amministrazione, nei quali, anche in considerazione della

indissociabilità delle spese generali dell'Istituto, la parte relativa

alla gestione dei fondi, delle attività e delle spese di pertinenza

statale non può essere avulsa dalle altre parti, qui non è possibile

che il controllo si eserciti rispettivamente, dallo Stato e dalla

Provincia, limitatamente a una parte soltanto o a singole parti. E

siccome il sistema instaurato dall'art. 6 del D.P.R. n. 28 non consente

alla Provincia il sindacato sull'attività dell'Istituto relativa ai

settori di pertinenza finanziaria dello Stato, è da ritenere che

occorrono norme di attuazione destinate a coordinare controllo statale

e controllo provinciale sui bilanci e sui conti consuntivi

dell'Istituto.

Sussiste dunque, per il lo periodo del primo comma dell'art. 1, il

contrasto col sistema dell'art. 6 D.P.R. n. 28. Onde va dichiarata

l'illegittimità costituzionale della disposizione.

3. - In ordine ai successivi articoli della legge provinciale

impugnata, l'illegittimità denunciata consiste, in sostanza, nel fatto

che con essi la legge avrebbe valicato i limiti fissati alla

legislazione provinciale dalle norme di attuazione emanate col D.P.R.

26 gennaio 1959, n. 28, dato che questo - come si esprime l'Avvocatura

dello Stato - "conferma operante nella Provincia di Bolzano" la legge

statale 9 agosto 1954, n. 640.

L'art. 2 della legge impugnata dispone: "La legge 9 agosto 1954, n.

640, si applica come legge della Provincia, salvo quanto disposto nel

decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e negli

articoli seguenti"; e gli artt. 3, 4, 5 e 6 apportano modificazioni al

contenuto di vari articoli della stessa legge 640. In tal modo la

Provincia ha ritenuto di essere sottentrata interaramente allo Stato e

di avere acquistato potere di legiferazione nel campo governato

dall'anzidetta legge statale del 1954.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri contesta alla Provincia -

appellandosi al D.P.R. n. 28, e alla citata sentenza di questa Corte

22 gennaio 1960, n. 2, che ebbe a giudicare di esso - ogni potestà

legislativa in detto settore.

Si potrebbe in primo luogo osservare - con riferimento a uno dei

rilievi contenuti nel ricorso - che molte disposizioni della legge 640

attengono a materie estranee all'edilizia popolare ed economica. E di

esse, mentre taluna rientra nella competenza provinciale (così la

materia urbanistica, cui si riferiscono gli artt. 16 e 17 della legge,

e che è riconosciuta alla Provincia dall'art. 11, n. 6, dello Statuto

speciale), non ugualmente può dirsi per varie altre. Gli artt. 2, 10,

li della legge attengono infatti, rispettivamente, alla dichiarazione

di inabitabilità dei locali malsani e allo sgombero di essi, nonché

alle misure per eliminare materialmente la possibilità che essi

vengano ridestinati ad alloggio; mentre gli artt. 14 e 15 riguardano

materia tributaria. Ciò solo potrebbe bastare a far dichiarare

l'illegittimità costituzionale - quanto meno parziale - dell'art. 2

della legge impugnata. Ma, ad avviso della Corte, esiste una ragione

unitaria e assorbente per escludere che la Provincia possa far propria

qualsiasi parte del contenuto della legge statale del 1954, e quindi.

modificare la relativa disciplina.

Se è vero, infatti - come sottolinea nel suo argomentare la difesa

della Provincia di Bolzano -, che la recente sentenza n. 2 di questa

Corte ha affermato che - salvo le riserve di competenza statale

enunciate nell'art. 1 del D.P.R. n. 28 - le Provincie del Trentino-Alto

Adige dispongono oggi nella materia dell'edilizia popolare di tutta la

potestà normativa, occorre altresì tener presente che quella sentenza

ha dichiarato inoltre non costituire lesione dell'autonomia delle

Provincie il fatto che, per la necessità di soddisfare particolari

interessi di carattere nazionale, lo Stato emani in materia proprie

leggi destinate a favorire, a carico della propria finanza,

l'incremento edilizio in singoli settori. Beninteso - e ciò va subito

precisato - la sussistenza di tale potestà statale e l'esercizio di

essa non escludono, né fanno venir meno in tutta la materia e nei

singoli settori di essa - salvo quelli elencati nell'art. 1 D.P.R. n.

28 -, la potestà della Provincia di operare con proprie leggi e con

propri mezzi.

Orbene, se in particolari settori - tra i quali appunto quello

dell'edilizia destinata a consentire la sistemazione degli allocati in

abitazioni malsane (art. 10 legge n. 640) - lo Stato ha ritenuto di

assumere a totale suo carico le spese necessarie, evidentemente nel

presupposto del preminente interesse nazionale dei relativi bisogni (e

per lo più sollecitato da gravi ragioni contingenti delle quali non

può non prendere diretta cura); e se, relativamente a tali settori, il

D.P.R. n. 28, in occasione del trasferimento alle Provincie di Trento e

di Bolzano dei poteri in materia di edilizia popolare ed economica, ha

ritenuto di non trasferire anche il carico finanziario e la proprietà

degli immobili (v. l'art. 3, comma secondo, del decreto n. 28, nonché

la sentenza n. 2 citata) - con ciò dimostrando il perdurante interesse

statale a che le esigenze in questione continuino a esser soddisfatte

anche in quelle Provincie autonome - ; è da escludere che per i

settori stessi lo Stato abbia voluto col decreto n. 28 rinunciare alla

potestà normativa, e anzi addirittura (dato che ciò consegue

necessariamente al trasferimento della potestà normativa ad altri

enti) abbia voluto disinteressarsi della conservazione della normativa

già instaurata e vigente.

La verità è che, se non può negarsi che anche nei settori di cui

trattasi - e in particolare in quello dell'edilizia destinata a dare

alloggio agli occupanti di abitazioni malsane - le Provincie del

Trentino-Alto Adige hanno acquistato il potete di provvedere

autonomamente con proprie leggi e con propri mezzi, non per questo deve

considerarsi venuto meno il potere dello Stato di provvedere anche in

quella Regione con proprie leggi e con propri mezzi alla soddisfazione

dei perduranti interessi nazionali, sia per integrare le provvidenze

previste dalla legislazione provinciale, sia per sopperire alla carenza

di esse.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e in armonia col

secondo comma, il primo comma dell'art. 3 del decreto n. 28, per la

parte che riguarda il trasferimento alle Provincie di Trento e di

Bolzano delle "attribuzioni amministrative che la legge 9 agosto 1954,

n. 640, demanda agli organi centrali e periferici del Ministero dei

lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica", non va

dunque inteso - come vorrebbe la Provincia di Bolzano - come una norma

di attuazione dello Statuto regionale volta a operare il trasferimento

alle Provincie delle funzioni amministrative statali inerenti a una

materia passata (ai sensi degli artt. 11 e 13 St. spec.) alla

competenza legislativa e amministrativa delle Provincie stesse. Esso va

invece considerato (in armonia con le disposizioni attinenti allo

stesso settore contenute nell'art. 11 del decreto n. 28) come una norma

(emanata in base a un potere discrezionale) di contenuto specificativo

delle disposizioni statutarie (norma cioè del tipo di quelle comprese

nell'art. 1 dello stesso decreto n. 28), volta ad attribuire alle

Provincie la sola potestà amministrativa in un settore del quale lo

Stato ritiene di non disinteressarsi, e nel quale continua a operare

con proprie leggi e propri mezzi. Norma destinata dunque (al pari delle

disposizioni contenute nell'art. 11) a trasferire alle Provincie

attribuzioni amministrative, che, volendo, lo Stato avrebbe anche

potuto ritenere. Le potestà amministrative delle Provincie nello

specifico settore regolato dalla legge 640 del 1954 traggono quindi il

titolo non dallo Statuto regionale, bensì dal decreto n. 28 del 1959.

Una volta operato, da quest'ultimo provvedimento, il trapasso alle

Provincie delle attribuzioni amministrative anzidette, è evidente che

le Provincie hanno anche il potere (ex art. 11, n. 1 e n. 11, St.

spec.) di dettare le norme di organizzazione occorrenti per distribuire

tra i propri organi e uffici le attribuzioni in precedenza esercitate

dagli organi e uffici statali. Tuttavia ciò non le autorizza in alcun

modo a por mano alle disposizioni statali del 1954 in materia di

alloggi popolari per gli occupanti di abitazioni malsane.

Quanto precede dimostra peraltro, a un tempo, l'infondatezza

dell'affermazione contenuta nella memoria dell'Avvocatura dello Stato,

secondo la quale, nel campo regolato dalla legge del 1954, le Provincie

del Trentino-Alto Adige, oltre a non possedere potestà legislativa,

non possederebbero neanche potestà amministrativa. Nonostante

l'univoco dettato del primo comma dell'art. 3 decreto n. 28 del 1959,

l'Avvocatura invoca, a sostegno della sua affermazione, la sentenza n.

2 di questa Corte, più volte citata. Ma il richiamo non è

appropriato. La sentenza n. 2 infatti ha negato alla Provincia non

qualsiasi potestà amministrativa nel settore in questione, bensì

semplicemente quella specifica potestà della quale si .dibatteva nel

giudizio da essa deciso: e cioè la potestà amministrativa

strettamente inerente alla conservazione, al patrimonio statale, delle

case di cui trattasi - conservazione sancita nel secondo comma dello

stesso articolo, e contro la quale appunto (e soltanto) era rivolto il

motivo di impugnativa esaminato e deciso al punto 50 (cui l'Avvocatura

dello Stato si richiama) della sentenza della Corte.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,

nonché degli artt. 3, 4, 5, 6 della legge impugnata e, in conseguenza,

anche dell'art. 7, il quale ha riguardo alla copertura degli oneri

finanziari derivanti appunto dagli artt. da 2 a 6.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale: a) della disposizione,

contenuta nella prima parte del comma primo dell'art. 1 della legge

approvata per la seconda volta dal Consiglio provinciale di Bolzano

nella seduta del 13 novembre 1959, avente a oggetto "Norme per

l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari",

in base alla quale "sono sottoposti all'approvazione della Giunta

provinciale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto

autonomo per le case popolari"; b) degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 della

stessa legge;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni dell'art. 1

dell'anzidetta legge, in riferimento all'art. 130 Cost., all'art. 48,

n. 5, St. spec. T.A.A., e al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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