Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1959 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 158r.d. 773/1931

usata come parametro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 13

giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 26 settembre 1957 emessa

dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di

Kamelger Giovanni, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1957 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5

dicembre 1957.

Udita nella camera di consiglio del 17 febbraio 1959 la relazione

del Giudice Giuseppe Castelli Avolio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - I carabinieri di Villabassa (Bolzano) con rapporto del 10

ottobre 1955 denunciavano all'autorità giudiziaria tale Kamelger

Giovanni quale responsabile di "espatrio clandestino" in Austria, "ove

aveva chiesto asilo politico", specificando che il medesimo si era

indotto a varcare il confine per sottrarsi alle conseguenze del

giudizio a suo carico per vilipendio della Nazione e oltraggio a

pubblico ufficiale, reati per i quali era stato condannato alla pena di

un anno e quattro mesi di reclusione dalla Corte di assise di primo

grado di Bolzano con sentenza del 23 maggio 1955, appellata da esso

Kamelger.

Il Pretore di Vipiteno trasmise gli atti, per ragione di

competenza, alla Procura della Repubblica di Bolzano e, dinanzi a quel

Tribunale, venne iniziato il processo a carico del Kamelger per il

detto reato di espatrio clandestino per motivi politici, in base al

disposto dell'art. 158, primo comma, del T.U. delle leggi di p.s., con

l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, Cod. pen., per aver commesso il

fatto al fine di assicurarsi l'impunità dai precedenti delitti.

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza 11 aprile 1957, escluse il

motivo politico, ritenendo che il Kamelger si fosse determinato ad

espatriare per ragioni di lavoro e di studio (infatti, studente di

ingegneria, era stato sospeso dall'Università di Padova a seguito

della precedente condanna); e, ritenendolo colpevole della ipotesi

contravvenzionale di semplice espatrio clandestino, di cui al secondo

comma dello stesso art. 158 T.U. delle leggi di p.s., ed escludendo

altresì l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 61 Cod. pen., lo

condannava a due mesi di arresto e 12 mila lire di ammenda, con la

concessione delle attenuanti generiche.

2. - Avverso questa sentenza produceva gravame il P.M., e la Corte

di appello di Trento, nell'udienza di dibattimento del 26 settembre

1957, sollevava, di ufficio, la questione circa la legittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di

p.s., con l'ordinanza che si trascrive:

"Visto l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e art. 1

D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, ed art. 16 capov. della Costituzione

della Repubblica italiana, rimette gli atti alla Corte costituzionale

ritenuto che sorge nella fattispecie la questione della abrogazione

della prima parte dell'art. 158 legge p.s. e sull'applicabilità in tal

caso dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, Cod. pen., questione

che non appare manifestamente infondata.

"Conseguentemente sospende il procedimento ordinando la

trasmissione degli atti a norma di legge alla Corte costituzionale in

Roma".

3. - L'ordinanza veniva notificata il 10 ottobre 1957 al Presidente

del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera e

del Senato, ed era pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 5

dicembre 1957.

Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, né costituzione nell'interesse del Kamelger. Pertanto, ai

sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale, la causa è stata trattata in camera

di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Pure attraverso la non perfetta formulazione dell'ordinanza,

sopra trascritta, della Corte d'appello di Trento, che si richiama ad

un inesistente art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,

mentre si tratta dell'art. 23 della legge (ordinaria) di pari data n.

87; che parla di "abrogazione" del primo comma dell'art. 158 della

legge di p.s., indifferentemente, tanto in relazione al disposto

dell'art. 1 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente "sanzioni

contro il fascismo", quanto in riferimento all'art. 16 della

Costituzione; e che sembra, infine, voglia rimettere alla Corte

costituzionale anche la questione circa l'applicabilità, nel caso,

dell'aggravante dell'art. 61, n. 2, del Cod. pen.; è chiaro che la

Corte d'appello di Trento ha inteso sottoporre al giudizio di questa

Corte la questione circa la legittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s., che contempla, com'è noto,

il reato di espatrio per motivi politici. È evidente che è di questa

questione che la Corte deve occuparsi.

2. - È il caso di ricordare che del secondo comma dell'art. 158,

che si riferisce al semplice espatrio clandestino, figura di reato

contravvenzionale, si occupò questa Corte con la sentenza del 23

gennaio 1957, n. 34. Con questa sentenza, escludendo dal suo esame -

perché allora non in controversia - l'ipotesi del primo comma del

menzionato articolo, che riguarda il fatto commesso per motivo politico

e previsto come delitto, la Corte ritenne la legittimità

costituzionale del disposto del detto secondo comma dell'art. 158, in

riferimento all'art. 16 della Costituzione, affermando che fra "gli

obblighi di legge", di cui parla l'art. 16, ben può essere compreso

quello di munirsi di passaporto per potere uscire dai confini dello

Stato.

3. - Ciò ricordato, e tenendosi presente siffatto obbligo di

munirsi del passaporto - o di altro documento che sia dichiarato

equipollente - in tutti i casi in cui si passi la frontiera, non può

questa Corte non rilevare come, in ordine alla questione ora in

discussione, e cioè la legittimità costituzionale del primo comma

dell'art. 158, debba essere affermata la fondatezza del dubbio

adombrato dalla Corte d'appello di Trento, e debba conseguentemente

essere pronunciata la illegittimità costituzionale di tale norma,

perché in contrasto con l'art. 16 della Costituzione e con i principi

fondamentali da questa posti, di libertà e di eguaglianza di tutti i

cittadini.

Mentre, infatti, nel secondo comma dell'art. 158, il legislatore ha

avuto di mira la disciplina delle modalità dell'attuazione di un

diritto di libertà - l'uscita cioè dal territorio nazionale, nel che

si concreta il diritto di libertà di espatrio -, il primo comma

dell'art. 158 disconosce questo diritto nell'ipotesi che l'uscita dal

territorio dello Stato sia stata determinata da motivi politici. Vero

è che la Costituzione ha espressamente sancito il divieto di porre

restrizioni per ragioni politiche alla libertà di circolazione e di

soggiorno nel territorio della Repubblica, nel primo comma dell'art.

16; ma è altrettanto vero che è la medesima ratio legis che regge

tutti e due i commi di questo articolo in ordine al precetto

legislativo che essi contengono. Il quale ha riferimento al medesimo ed

unico principio di libertà, qual'è la libertà di circolazione

all'interno del territorio della Repubblica e la libertà di uscire dal

territorio e di rientrarvi, salva la ricordata ottemperanza degli

obblighi di legge. D'altronde, una eventuale deroga, per motivi

politici, al principio di libertà, in particolare garantito rispetto

alla circolazione dall'art. 16 della Costituzione, sarebbe in patente

contrasto con quel principio fondamentale della libertà politica che

di sé informa tutta la Carta costituzionale e si concreta, nei suoi

termini più generali ed espliciti, nell'art. 3. Una differenziazione

della sanzione penale comminata per un reato, in funzione della natura

politica dei moventi, equivarrebbe, infatti, a stabilire davanti alla

legge una vera e propria discriminazione di trattamento dei cittadini

in ragione delle loro opinioni politiche, discriminazione evidentemente

inammissibile.

4. - Anche la genesi della norma costituzionale conferma che il

divieto di restrizione per ragioni politiche è comune ai due commi

dell'art. 16.

È noto, infatti, che l'originario art. 10 del progetto di

costituzione presentato dalla Commissione dei 75 non conteneva il

secondo comma relativo all'espatrio, ma due commi, invece, relativi

alla libertà di emigrazione. Dai lavori preparatori risulta che questi

commi furono poi inseriti nell'art. 35; il comma relativo all'espatrio

fu aggiunto in un momento successivo, e soltanto per un difetto di

coordinamento il divieto di restrizioni per ragioni politiche non fu

esplicitamente riferito a tutta la materia regolata dall'art. 16.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 13

giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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