Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1957

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 2 successivo ed iscritto al n. 50 del Reg. ric.

1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955,

n. 532, che determinava l'aliquota dell'imposta sull'entrata per il

commercio delle specialità medicinali.

Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Chiarelli per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 26 luglio 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana del 26 novembre dello stesso anno, l'Assessore

per le finanze di detta Regione determinava l'aliquota dell'imposta

sull'entrata per il commercio delle specialità medicinali. Con ricorso

depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 marzo 1956, previa

notifica fattane al Presidente della Giunta regionale, con atto del

giorno precedente, il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava

conflitto di attribuzione, deducendo la violazione degli artt. 14, 15,

17 e 20 dello Statuto speciale per la Sicilia, nonché degli articoli

23 e 119 della Carta costituzionale in relazione all'art. 36 del

citato Statuto.

Premesso che gli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto non prevedono

attribuzione alla Regione di potestà legislativa, né primaria né

concorrente, in materia tributaria, e che l'art. 36 dello stesso

Statuto avrebbe il contenuto limitato di consentire alla Regione la

deliberazione di tributi propri, il ricorrente deduce che resta escluso

ogni potere della Regione di legiferare sui tributi erariali,

modificandone le aliquote.

Né in questa materia può ammettersi una potestà amministrativa

primaria della Regione, in quanto la norma contenuta nella prima parte

del primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano, richiamando

soltanto gli artt. 14, 15 e 17, non contempla tale potestà

amministrativa rispetto alla materia tributaria. Non è, poi,

attualmente applicabile la seconda parte del primo comma dello stesso

art. 20, non essendo state ancora impartite direttive da parte del

Governo dello Stato.

Concludeva chiedendo che la Corte dichiari che ogni attribuzione in

materia di tributi erariali spetta allo Stato e che in particolare

spetta allo Stato (Ministro per le finanze) determinare le aliquote

dell'imposta sull'entrata, per l'effetto annullando il provvedimento

impugnato.

Si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale,

depositando, in data 9 aprile 1956, deduzioni, con le quali ha chiesto

che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso e comunque lo

respinga, dichiarando la competenza della Regione nella materia.

La difesa della Regione sostiene che, se fosse vero il presupposto

che l'atto in questione sia stato compiuto dalla Regione in esecuzione

di una legge statale, la inosservanza delle direttive del Governo dello

Stato provocherebbe un vizio dell'atto, che dovrebbe ricondursi

all'ipotesi della violazione di legge e non a quella dell'incompetenza,

facendo venire meno il presupposto del conflitto di attribuzione.

Soggiunge che altra tesi del ricorso è che l'attività di cui all'art.

20 dello Statuto avrebbe natura statale delegata. Se ciò fosse, "il

ricorso sarebbe irricevibile poiché il conflitto di attribuzione non

sorge se i due organi hanno natura parimenti statale".

Nel merito, premesso che è fuori discussione la natura

amministrativa dell'attività posta in essere con il provvedimento che

ha dato luogo al conflitto, la difesa della Regione sostiene che in

materia tributaria la Regione siciliana, sulla base dell'art. 36 del

proprio Statuto, dispone di una competenza legislativa primaria ed

esclusiva, salvo per quel che si riferisce alle imposte di produzione

ed alle entrate dei tabacchi e del lotto.

La competenza amministrativa spetterebbe alla Regione anche se, per

ipotesi, la competenza legislativa regionale in materia tributaria

avesse carattere concorrente e secondario: e ciò si evince, sia da un

principio generale collegato con l'art. 118 della Costituzione, in

virtù del quale spettano alla Regione le funzioni amministrative anche

nelle materie nelle quali la Regione disponga di sola competenza

legislativa secondaria, sia dalla considerazione che la competenza

legislativa tributaria della Sicilia, se intesa di carattere

complementare, dovrebbe essere ricondotta all'art. 17, lett. i, dello

Statuto e troverebbe, quindi, un aggancio formale, oltre a quello

sostanziale, con il conferimento di potere amministrativo attribuito

dall'art. 20 dello Statuto.

In ipotesi ancora più subordinata, la difesa della Regione deduce

che la competenza amministrativa della Sicilia trova il suo fondamento

nello stesso art. 20 che conferisce tale potestà non solo nelle

materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto, ma anche nelle

altre materie disciplinate da leggi statali, di modo che la Regione

siciliana ha una competenza amministrativa di carattere generale vuoi

per l'esecuzione delle leggi regionali, vuoi per l'esecuzione delle

leggi dello Stato. Né potrebbe ritenersi che la competenza

amministrativa attribuita alla Regione per la esecuzione delle leggi

statali resti sospesa in mancanza della formulazione di apposite o

specifiche direttive da parte del Governo, sia perché la direttiva

dello Stato, nell'ipotesi di mancata espressa formulazione, così come

per ogni altro atto discrezionale, è già contenuta, espressamente o

implicitamente, nella legislazione, nella quale l'atto amministrativo

trova il suo fondamento, sia perché l'opposta interpretazione

condurrebbe all'assurda conseguenza di ritenere che lo Statuto,

anziché allargare, abbia ristretto la sfera di decentramento già

realizzata per la Sicilia con la istituzione dell'Alto Commissariato.

All'udienza i difensori hanno illustrato le rispettive tesi,

insistendo nelle già dedotte conclusioni. Considerato in diritto :

Con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957 in una controversia identica

a quella in oggetto, la Corte ha rigettato le eccezioni di

inammissibilità dedotte dalla difesa della Regione siciliana negli

stessi termini in cui sono state qui prospettate. Per le regioni

esposte nella richiamata decisione le eccezioni devono essere

rigettate.

La stessa sentenza ha risoluto tutte le questioni sollevate con

questo ricorso. Anche nel caso già deciso trattavasi di stabilire se

spettino alla Regione siciliana i poteri che, in base alle leggi dello

Stato, competono al Ministro per le finanze in materia di imposta

generale sulla entrata, poteri esercitati dall'Assessore per le finanze

della Regione con il decreto qui impugnato, analogo a quello che diede

luogo alla impugnazione definita con la sentenza più volte ricordata.

Tale decisione, premesso che alla Regione siciliana spetta, in virtù

dell'art. 36 dello Statuto, la potestà legislativa in materia

tributaria, dichiara che, per il necessario collegamento con tale

potestà, spetta anche alla Regione la potestà amministrativa nella

stessa materia. La decisione soggiunge che la legislazione regionale,

nella materia di che trattasi, non essendo questa menzionata nell'art.

14 dello Statuto, non può avere se non carattere concorrente e

sussidiario; da ciò si deduce che le leggi regionali riguardanti i

tributi debbono rispettare, non soltanto le leggi costituzionali ed i

limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli

interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, secondo

quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano.

Inoltre, poiché risponde ad una esigenza fondamentale per l'economia e

per l'uguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del

territorio della Repubblica appartengano, che l'obbligazione tributaria

si ricolleghi ad un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di

ciascun tributo, ai cespiti colpiti ed alle modalità della

riscossione, occorre che anche a questa esigenza sia subordinata la

legislazione regionale, la quale deve essere quindi coordinata con la

finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non derivi

turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale, e

deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della

legislazione statale per ogni singolo tributo.

Per quanto si riferisce alla fattispecie sottoposta al giudizio

della Corte, fattispecie analoga a quella ora in esame, la sentenza

più volte richiamata ha considerato che, non essendo state finora

emanate leggi per il passaggio dallo Stato alla Regione delle funzioni

e degli uffici statali in materia di tributi in genere e di imposta

sull'entrata in particolare, ad eccezione di quanto riguarda la

riscossione, le norme statali e regionali in atto vigenti non

contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti

finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana. Ciò stante,

l'Assessore ha esercitato poteri che le leggi dello Stato demandano al

Ministro per le finanze e che, in mancanza di esplicite disposizioni,

non erano consentiti all'Assessore quando il decreto assessoriale è

stato emanato.

Per tali ragioni, che nella ricordata sentenza sono state

ampiamente esposte e che qui basta semplicemente richiamare in sintesi,

l'impugnato decreto dell'Assessore, avendo invaso la sfera di

competenza riservata allo Stato, deve essere annullato ai sensi degli

artt. 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e la

Regione siciliana, sollevato dallo Stato con ricorso 20 marzo 1956 in

relazione al decreto dell'Assessore per le finanze della Regione

siciliana 26 luglio 1955, n. 532:

respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione

siciliana;

riconosciuta la potestà legislativa e amministrativa della Regione

in materia tributaria entro i limiti indicati nella motivazione;

dichiara la competenza dello Stato sulla materia di cui nel decreto

impugnato e

annulla il decreto dell'Assessore per le finanze 26 luglio 1955, n.

532.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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