Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46

della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (Difesa della

fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1978 dal Consiglio di Stato -

Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso proposto da Caramelli Vincenzo

contro l'Amministrazione provinciale di Firenze, iscritta al n. 576 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dal Consiglio di Stato -

Sezione VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Lami Lidia contro

l'Amministrazione provinciale di Arezzo, iscritta al n. 218 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 dell'anno 1980

visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 7 febbraio 1978 il Consiglio di Stato - Sezione VI

giurisdizionale - nel procedimento conseguente al ricorso proposto da

Caramelli Vincenzo contro l'Amministrazione provinciale di Firenze,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 1. reg.

Toscana 4 luglio 1974 n. 35 con riferimento all'art. 97, primo comma,

Cost., in quanto non prevedeva, fra i componenti dell'ora soppresso

Comitato provinciale della caccia, anche un concessionario di riserve

di caccia.

Identica questione la stessa Sezione del detto Collegio giudicante

sollevava con successiva ordinanza 26 ottobre 1979 nel procedimento

relativo al ricorso proposto da Lami Lidia contro l'Amministrazione

provinciale di Arezzo.

Secondo il Supremo Giudice amministrativo, non esente da dubbi che

la composizione del Comitato provinciale della caccia potesse

effettivamente contrastare con il principio di buon andamento e

imparzialità dell'amministrazione, in quanto la carenza di un

concessionario di riserve fra i membri dell'organo consultivo tecnico

può avere privato l'amministrazione dell'apporto di una specifica

competenza tecnica.

Nel giudizio concernente l'Amministrazione provinciale di Arezzo è

intervenuta la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro

tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Cheli che ha

chiesto dichiararsi inammissibile, o comunque infondata, la proposta

questione.

Secondo la difesa della Regione (a parte il fatto che la contestata

disciplina non è più operante), a seguito dell'entrata in vigore

della legge quadro statale 27 dicembre 1977 n. 968 e della conseguente

abolizione dei Comitati in esame, la questione sarebbe irrilevante

perché non sarebbe pregiudiziale alla definizione dei giudiii de

quibus. Questi, infatti, investono la legittimità di un diniego di

rinnovo di riserva di caccia da parte dell'Amministrazione, e non

quella del parere espresso dal Comitato provinciale della caccia. In

ogni caso, però, manifesta sarebbe l'infondatezza perché le scelte

relative alla composizione di un organo consultivo attengono alla sfera

di discrezionalità politica del legislatore regionale, e non

incontrano limiti specifici nel dettato costituzionale.

D'altra parte, il dosaggio fra le varie componenti dell'organo,

così come contemplato nell'articolo impugnato, risulta equilibrato e

razionale in quanto viene ad esprimere una vasta gamma d'interessi e di

esperienze, in grado di salvaguardare il rispetto del principio del

buon andamento e della imparzialità amministrativi. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze in esame sollevano identica questione di

legittimità: i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e

decisi con un unica sentenza.

2. - Il Consiglio di Stato afferma la rilevanza della questione

sollevata nella considerazione che, ove la composizione del Comitato

provinciale della caccia fosse illegittima, il vizio del relativo

parere, ancorché facoltativo, si riverbererebbe sul provvedimento di

diniego di rinnovo della concessione. Poiché il riesame della Corte

sul punto va limitato alla sufficienza della motivazione del giudice a

quo e non spinto a considerazioni che potrebbero influire sul merito

del giudizio principale (cfr., per prima, sent. n. 30 del 1957),

l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione intervenuta deve

essere respinta.

3. - Una volta che la stessa ordinanza di rimessione ha

correttamente escluso che nei Comitati provinciali della caccia, di cui

si va parlando, esistesse alcuna rappresentanza di interessi di

determinate categorie, "ma soltanto apporto di consulenza tecnica per

il migliore conseguimento dei fini di pubblico interesse, affidati

nella materia alla pubblica Amministrazione", sembra alla Corte che la

questione proposta resti risolta, non soltanto nei confronti dei

parametri 3 e 9 della Costituzione, come pure esattamente il Consiglio

di Stato ha rilevato.

Del resto, è la stessa ordinanza a riconoscere che "validi

argomenti potrebbero far sostenere che il legislatore non abbia, nella

specie, travalicato i limiti del suo potere discrezionale".

Ed, in realtà, se tutto si riduce all'apporto tecnico che potrebbe

venire dal rappresentante delle riserve di caccia, deve rilevarsi che

il parere sull'opportunità della proroga provvisoria (art. 49, terzo

comma, della legge regionale 4 luglio 1974 n. 35) delle riserve giunte

a scadenza (e superate dall'attuazione delle aree di protezione e delle

aziende di produzione di selvaggina) trova, nella composizione del

Comitato, così come la legge l'aveva prevista, ampia rispondenza di

conoscenze tecnico - scientifiche e di esperienze specifiche: tali da

doversi ritenere che non vi sia alcuna compromissione della serietà e

obbiettività dell'attività consultiva dell'organo, e conseguentemente

nessuna offesa al principio di buon andamento e di imparzialità della

pubblica amministrazione.

Ed, infatti, il legislatore ha avuto cura di selezionare i membri

del Comitato in modo che i vari settori di discipline, coinvolti nei

problemi connessi alla conservazione e tutela del patrimonio

faunistico, trovassero voce nell'organo consultivo. Sono ben undici i

membri che (e, perciò, in assoluta maggioranza) entrano nel Comitato

esclusivamente per la loro qualità di "esperti" nelle varie discipline

zoologiche, naturalistiche, agricole, forestali e urbanistiche, oltre a

due membri in rappresentanza delle associazioni naturalistiche che non

hanno altra finalità se non quella della generalità alla salva

guardia del patrimonio faunistico e ambientale. La presenza del

rappresentante delle riserve di caccia giunte a scadenza non avrebbe,

perciò, potuto aggiungere nozioni od esperienze che quei molti membri

già non possedessero, e che il legislatore nella sua discrezionalità

tecnica ha giudicato esaustive. Certo, quel rappresentante avrebbe

potuto, invece, in ipotesi, portare ragioni a difesa degli interessi

della categoria, ma l'ordinanza ha giustamente riconosciuto che ciò

non era negli scopi dell'organo tecnico - consultivo, e tanto meno

nella ratio della legge che li prevedeva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46 della 1. reg. Toscana 4 luglio

1974 n. 35, sollevata dal Consiglio di Stato - Sezione VI

giurisdizionale - con le ord. 7 febbraio 1978 e 26 ottobre 1979, in

riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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