Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Lazio notificato il 13 aprile 1983, depositato in cancelleria il 3

maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro 1983, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Presidente della

Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982 concernenti rispettivamente,

l'"Approvazione della ristrutturazione degli Istituti Riuniti di S.

Girolamo della Carità in Roma" ed il "Riconoscimento della

personalità giuridica della fondazione di culto denominata Patronato

di S. Girolamo della Carità in Roma".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca per la Regione Lazio e l'Avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione avverso i

decreti del Presidente della Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982,

concernenti l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti

riuniti di S. Girolamo della Carità, in Roma ed il riconoscimento

della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata

Patronato di S. Girolamo della Carità, in Roma, chiedendo che questa

Corte annulli i decreti impugnati e dichiari che spetta alla Regione

provvedere in materia, o, in via del tutto subordinata, partecipare,

nella forma dell'intesa, al procedimento diretto alla ristrutturazione

ed al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di

assistenza e beneficenza pubblica operanti nel solo territorio della

Regione Lazio.

La Regione premette che, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 22 dicembre 1978, fu approvato l'elenco delle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal

trasferimento ai comuni (a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del

1977), in quanto svolgenti in modo precipuo attività

educativo-religiose. In tale elenco fu ricompresa l'Opera "Istituti

riuniti di S. Girolamo della Carità". Successivamente, con decreto 18

aprile 1980, il Ministro dell'interno, nel presupposto che

dall'esclusione del trasferimento dell'Opera al Comune di Roma

derivasse l'esclusione di competenze regionali sull'ente, nominò un

Commissario straordinario all'Opera, con l'incarico di "avviare le

procedure per le modifiche statutarie". Tale atto non fu impugnato, ma

la Regione si limitò ad inviare al Ministro dell'interno un'istanza

avverso di esso.

Secondo il ricorso per conflitto di attribuzione, detti decreti

avrebbero violato gli artt. 5, 116 e 117 Cost., nonché il d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 9 e gli artt. 13 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, ledendo la sfera di attribuzioni regionali. Infatti, il d.P.R. n.

616 del 1977, per la parte in cui sottrae dal trasferimento ai Comuni

le IPAB, conferma la disposizione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 9, che riserva "per il relativo territorio alle

regioni a statuto ordinario" "tutte le funzioni amministrative

esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di

beneficenza pubblica", richiamando, in particolare, le funzioni

concernenti le IPAB "che operano nel territorio regionale".

L'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, a sua volta, dispone il

trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate

dagli enti pubblici locali (tra cui sono le IPAB) operanti nelle

materie trasferite alle regioni. A ciò si aggiunge che l'art. 14 del

d.P.R. cit. attribuisce la competenza (sia pure delegata) alla Regione,

anche rispetto alle "persone giuridiche private", per ciò che riguarda

le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato,

allorché tali persone operino esclusivamente nelle materie di cui al

d.P.R. n. 616/1977 e le loro finalità statutarie si esauriscano

nell'ambito di una sola regione.

Ove la Corte non ritenesse di accogliere la domanda principale, a

sostegno della domanda subordinata (relativa alla declaratoria del

diritto della Regione a partecipare, nella forma dell'intesa, con il

Ministro dell'interno, all'adozione dei provvedimenti predetti), la

Regione deduce che, anche se vi fosse una competenza statale nella

materia de qua, questa andrebbe pur sempre coordinata con le competenze

regionali in materia di IPAB, nella forma dell'intesa, come affermato

da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1976.

Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepì in via

pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto

il termine per rivendicare la propria competenza decorreva, per la

Regione, dalla data di conoscenza del decreto di nomina di un

commissario straordinario con l'incarico di avviare le procedure per le

modifiche statutarie: in quel provvedimento, infatti, vi era non

soltanto l'affermazione della competenza in questione da parte dello

Stato, ma anche il concreto esercizio di questa, in conseguenza del

quale sono stati poi emanati i due decreti impugnati, con i quali è

stata sanzionata l'opera di ristrutturazione dell'ente compiuta dal

commissario straordinario.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che

il ricorso sia dichiarato non fondato. Infatti, in primo luogo è

inesatto il presupposto sul quale esso si fonda, e cioè che l'Istituto

in questione fosse di natura regionale, quindi soggetto alla disciplina

di cui all'art. 13 d.P.R. n. 616/1977. Detto Istituto, invece, prima

della sua ristrutturazione era di natura mista, precisamente di culto,

con l'onere di provvedere "al culto divino della Chiesa di San

Girolamo", secondo le carte di donazione della medesima, e di

beneficenza, funzione svolta con attività educativo-religiosa. E non

possono classificarsi di natura regionale gli enti che perseguono fini

ed interessi di culto che trascendono la sfera regionale.

Comunque, anche per quanto riguarda le attività diverse da quelle

di culto (che erano preminenti ed alle quali era destinata la quasi

totalità del patrimonio), come ha espressamente precisato il d.m. 18

aprile 1980 con l'inclusione degli "Istituti Riuniti di San Girolamo

della Carità " nell'elenco previsto dal sesto comma dell'art. 25

d.P.R. 616/1977 ed approvato con il DPCM, è stato accertato che "le

funzioni proprie dell'Ente sono poste al di fuori dell'ambito della

competenza regionale". L'inclusione nell'elenco suddetto era infatti

conseguenza dell'avvenuto accertamento che la singola istituzione

svolge "in modo precipuo attività inerenti la sfera

educativo-religiosa", attività, cioè, estranee alla materia

beneficenza pubblica, come definita dal precedente art. 22 dello stesso

d.P.R. n. 616 del 1977.

Su ciò - deduce il Presidente del Consiglio dei ministri - non

spiega alcun effetto l'avvenuta declaratoria d'illegittimità

costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 173

del 1981), cosicché sulla base del suddetto accertamento, non

contestato dalla Regione ricorrente, deve escludersi l'applicabilità

degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 616 del 1977, invocati nel ricorso a

fondamento della rivendicata competenza regionale, in quanto il primo

riguarda le funzioni amministrative concernenti gli enti pubblici

"operanti nelle materie di cui al presente decreto" e il secondo le

persone giuridiche private che "operano esclusivamente nelle materie di

cui al presente decreto". Considerato in diritto :

La Regione Lazio, con ricorso 13 aprile 1983, ha sollevato

conflitto di attribuzione avverso i decreti del Presidente della

Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982, concernenti l'approvazione della

ristrutturazione degli Istituti riuniti di S. Girolamo della Carità,

in Roma, ed il riconoscimento della personalità giuridica della

Fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della Carità,

scorporata da detti "Istituti", ritenendoli invasivi della propria

competenza in materia di beneficenza pubblica.

Peraltro, con decreto 18 aprile 1980, il Ministro per l'interno

aveva già affermato che, in virtù dell'esclusione dell'ente

denominato "Istituti Riuniti di S. Girolaino della Carità" dal

trasferimento ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, le funzioni di tale ente "son poste al di fuori

dell'ambito della competenza regionale", così chiaramente e

recisamente affermando la competenza dello Stato in materia e negando

ogni potere della Regione Lazio.

Si tratta, ovviamente, di affermazione idonea a ledere la sfera di

attribuzione costituzionalmente garantita della Regione, tanto più

che, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura dello Stato,

l'affermazione è stata seguita e corroborata dal concreto esercizio

del potere ritenuto di spettanza dello Stato, con la nomina di un

commissario straordinario incaricato di amministrare l'ente e di

"avviare le procedure per le modifiche statutarie indispensabili".

In presenza di un atto amministrativo così preciso e dotato della

esecutorietà propria di qualsiasi atto amministrativo la Regione,

sentendosene lesa, avrebbe dovuto non già limitarsi a rivolgere una

semplice istanza allo stesso Ministero dell'interno, ma provvedere alla

impugnazione del provvedimento nella sede giurisdizionale competente e

nel termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 39 della legge

n. 87 del 1953.

Non essendosi a ciò provveduto tempestivamente, il ricorso per

conflitto di attribuzioni proposto con gli atti successivi che hanno

operato la ristrutturazione dell'Ente predetto e la scorporazione da

esso della Fondazione di culto "Patronato di S. Girolamo della Carità"

è da dichiarare inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso proposto il 13 aprile 1983 dalla

Regione Lazio avverso i dd.PP.RR. n. 1082 e 1083 del 1982, concernenti

rispettivamente l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti

Riuniti di San Girolamo della Carità, in Roma, ed il riconoscimento

della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata

Patronato di S. Girolamo della Carità, in Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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