Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1999

Altra decisione · depositata il 25/05/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Liguria e della

Regione Lombardia notificati il 14 febbraio 1997, depositati in

cancelleria il 24 febbraio ed il 3 marzo 1997, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro della sanità

del 20 settembre 1996 recante: "Individuazione delle strutture

sanitarie veterinarie private", ed iscritti ai nn. 6 e 8 del registro

conflitti 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore

Piero Albero Capotosti;

Uditi gli avvocati Piergiorgio Alberti per la Regione Liguria e

Massimo Luciani per la Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Liguria e la Regione Lombardia, con ricorsi

notificati il 14 febbraio 1997, depositati rispettivamente il 24

febbraio ed il 3 marzo seguenti, hanno sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro della sanità 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del successivo 16 dicembre, recante "Individuazione delle

strutture sanitarie veterinarie private", in riferimento agli artt.

5, 97, 117 e 118 della Costituzione, ai decreti legislativi di

trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella

materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, alle disposizioni

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio

Sanitario Nazionale), nonché al principio della leale cooperazione

fra lo Stato e le Regioni.

Le ricorrenti premettono che i decreti legislativi 14 gennaio 1972,

n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni

amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed

ospedaliera e dei relativi personali ed uffici) e 24 luglio 1977, n.

616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio

1975, n. 382), hanno trasferito alle regioni ordinarie le funzioni

concernenti "i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di

accertamento diagnostico .... nonché le case di cura private", ed

inoltre "le funzioni amministrative degli organi centrali e

periferici dello Stato concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi

compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte

veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di

assistenza veterinaria". La legge n. 833 del 1978, infine, proseguono

le due Regioni, ha attribuito loro la disciplina sia delle funzioni

in materia di "polizia veterinaria" (art. 32, comma 2), sia delle

funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle

istituzioni sanitarie di carattere privato, anche ai fini della

definizione delle loro caratteristiche funzionali (art. 43).

2. - Le predette attribuzioni regionali, ad avviso delle

ricorrenti, sono vulnerate dall'atto impugnato, in quanto questo

disciplina il settore relativo alla "autorizzazione ed alla vigilanza

sulle istituzioni sanitarie di carattere privato", fra le quali

rientrano anche le istituzioni veterinarie in ragione dell'identità

delle prestazioni, per l'appunto "sanitarie", che sono erogate

all'interno di esse. Il decreto, difatti, disciplina analiticamente

i diversi tipi di "struttura veterinaria privata", configurandosi,

secondo le parti ricorrenti, come "un regolamento adottato con la

forma del decreto ministeriale", in violazione anche dell'art. 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di

governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

3. - Lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri, non si è costituito.

4. - I difensori delle due Regioni ricorrenti, in prossimità della

pubblica udienza, hanno depositato un'istanza nella quale rilevano

che, con decreto del 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del successivo 30 ottobre, il Ministro della sanità ha

annullato d'ufficio il decreto del 20 settembre 1996, oggetto dei due

conflitti di attribuzione, e chiedono, conseguentemente, che la Corte

costituzionale dichiari "l'improcedibilità del ricorso per cessata

materia del contendere". Considerato in diritto

1. - I due giudizi, poiché hanno ad oggetto l'impugnazione del

medesimo atto sotto profili in larga parte coincidenti, devono essere

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalle Regioni Liguria e

Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe concerne il decreto del

Ministro della sanità 20 settembre 1996 recante "Individuazione

delle strutture sanitarie veterinarie private".

Successivamente al deposito dei ricorsi, il Ministro della sanità,

con decreto del 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del successivo 30 ottobre, ha annullato, in via di autotutela, l'atto

impugnato, con la motivazione che, potendo quest'ultimo "risultare

viziato di illegittimità originaria" in ragione del trasferimento

alle regioni della materia da esso disciplinata, fosse necessario

"far cessare la materia del contendere nell'instaurato giudizio"

dinanzi alla Corte costituzionale.

L'autoannullamento dell'atto impugnato in base alla predetta

motivazione e la sua efficacia retroattiva determinano pertanto, come

hanno sostenuto anche le regioni ricorrenti, una situazione di

cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in

ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e

dalla Regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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