Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, quinto

e sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione

dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle

imprese turistiche), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e

Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Bolzano, delle

Regioni Toscana e Lombardia e della Provincia autonoma di Trento,

notificati il 30 settembre 1991 ed il 1 e 2 ottobre successivi,

depositati in cancelleria il 4, 8, 9 e 12 ottobre 1991 ed iscritti ai

nn. 41, 42, 44, 45, 46 e 47 del registro ricorsi 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria, Gaspare

Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Roland Riz e Sergio

Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Alberto Predieri per

la Regione Toscana, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia,

Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello

Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei

prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese

turistiche), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione,

che assicurano alle regioni a statuto ordinario la competenza

legislativa e amministrativa in materia di "turismo e industria

alberghiera".

Dopo aver ricordato che il d.P.R. n. 616 del 1977, all'atto del

secondo trasferimento delle relative funzioni, aveva dato a tale

materia una nozione molto ampia, riconoscendo alle regioni la

funzione di determinare, sulla base di un regime di prezzi

concordati, le tariffe delle strutture turistiche ricettive, la

ricorrente osserva che la legge impugnata, nell'imporre un

indifferenziato regime di liberalizzazione dei prezzi, lederebbe le

competenze regionali nella materia del turismo e degli alberghi. Di

queste, infatti, la disciplina dei prezzi, peraltro già regolata

dalla Regione con una propria legge, costituirebbe parte integrante,

essendo inestricabilmente legata agli altri profili (economici,

sociali, culturali, etc.) della stessa materia. E ciò sarebbe

confermato anche dall'art. 58 del d.P.R. n. 616 del 1977, che non

ricomprende la fissazione dei prezzi fra le funzioni riservate allo

Stato.

La Regione Umbria osserva, inoltre, che, come risulterebbe dal

d.P.R. n. 616 del 1977 e come avrebbe confermato la sentenza n. 618

del 1988 di questa Corte, la determinazione delle tariffe è data al

legislatore regionale a titolo di competenza propria, e non già

delegata (ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c, del medesimo

d.P.R. n. 616), per il fatto che la disciplina dei prezzi nei vari

settori sarebbe assorbita all'interno delle singole materie affidate

dalla Costituzione alle regioni, mentre il ricordato art. 52 si

riferisce alla determinazione dei prezzi in sede locale in relazione

a materie riservate allo Stato (commercio). Ed è perciò che il

legislatore umbro ha potuto stabilire in materia alberghiera un regime di prezzi "concordato", diverso da quello "amministrato"

riferibile ai comitati provinciali prezzi. In ogni caso, conclude la

stessa ricorrente, ove pure si ritenesse che l'art. 7 della legge n.

217 del 1983, al periodo finale dell'ultimo comma, abbia conferito

una semplice delega a favore delle regioni, si dovrebbe tuttavia

considerare che l'abrogazione di tale disposizione da parte dell'art.

1, quinto comma, della legge impugnata sarebbe parimenti lesiva degli

artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto si tratterebbe di

attività delegate alle regioni allo scopo di assicurare l'esercizio

organico delle competenze trasferite e, pertanto, si tratterebbe di

funzioni non revocabili dallo Stato a proprio arbitrio, come ha

riconosciuto questa stessa Corte a partire dalla sentenza n. 559 del

1988.

A tutto concedere, osserva da ultimo la ricorrente, sembra

comunque evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto

comma, della legge impugnata, che, attribuendo al Ministro del

turismo e dello spettacolo la competenza a determinare con un proprio

decreto le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi,

contiene una norma di estremo dettaglio, la quale riduce la regione

al ruolo meramente passivo di puro e semplice destinatario delle

comunicazioni degli operatori, in contrasto con la sua natura di ente

ad autonomia costituzionalmente garantita.

2. - Contro il medesimo art. 1 della legge n. 284 del 1991 ha

proposto ricorso per illegittimità costituzionale la Regione Friuli-Venezia Giulia, adducendo la violazione dell'art. 4, n. 10, del

proprio Statuto speciale, che assicura alla competenza esclusiva

della ricorrente la materia del turismo e dell'industria alberghiera,

nonché la violazione delle norme di attuazione contenute nel d.P.R.

26 agosto 1965, n. 1116 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (artt. 6

e 8).

Premesso che la definizione delle materie operata dal d.P.R. n.

616 del 1977 si estende pure alla Regione ricorrente in forza delle

norme di attuazione contenute nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469

(art. 6, primo comma) e che, in base all'art. 8, secondo comma, dello

stesso decreto, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario

s'intendono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ove (come

nel caso) riguardino materie assegnate alla competenza esclusiva di

quest'ultima, la ricorrente osserva che le disposizioni contenute

nell'art. 1 della legge impugnata, pur a ritenere che contengano

norme di principio, sarebbero lesive delle competenze esclusive,

peraltro già esercitate, affidate alla Regione Friuli-Venezia Giulia

riguardo alla determinazione dei prezzi nel settore turistico.

3. -

La Provincia autonoma di Bolzano ha regolarmente depositato e

notificato un ricorso diretto a chiedere la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo, terzo e

quarto comma, della legge n. 284 del 1991, sul presupposto che violi:

l'art. 8, n. 20, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

che assegna ad essa la competenza esclusiva in materia di turismo e

industria alberghiera; l'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto, che

conferisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di

servizi pubblici; l'art. 16, primo comma, del medesimo Statuto, che

attribuisce alle province autonome le funzioni amministrative

afferenti alle materie assegnate alle loro competenze legislative;

nonché le relative norme di attuazione, contenute nel d.P.R. 1

novembre 1973, n. 686, e nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278. La

ricorrente, premesso che ha esercitato con proprie leggi la

competenza in contestazione e premesso che le censure da essa formulate, specialmente quelle concernenti il primo comma, sono subordi-

nate all'eventualità che la legge impugnata abbia abrogato la norma

della legge n. 217 del 1983, la quale faceva salve le competenze

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, osserva

che gravi lesioni alla propria autonomia deriverebbero dal secondo e

dal terzo comma del ricordato art. 1. In particolare, il secondo

comma, il quale regola la comunicazione dei prezzi ai soli fini della

pubblicità, interviene in un campo già disciplinato compiutamente

da leggi provinciali. Il terzo comma, invece, il quale prescrive che,

entro il 1° marzo e il 1° ottobre di ogni anno, ciascun operatore

comunica i prezzi che praticherà, rispettivamente, dal 1° giugno e

dal 1° gennaio del l'anno successivo, contiene una norma dettagliata,

che si pone in diretto contrasto con la disciplina provinciale, per

la quale la predetta comunicazione deve avvenire il 10 settembre di

ogni anno, salvo possibili variazioni da comunicare entro il 31 marzo

di ogni anno (a parte i rifugi alpini, per i quali l'obbligo di

comunicazione cade il 30 giugno di ogni anno). Per le stesse ragioni

sarebbe incostituzionale anche il quarto comma dell'art. 1, il quale

affida al Ministro del turismo e dello spettacolo il potere di

determinare con proprio decreto le modalità di trasmissione e di

pubblicazione dei prezzi, trattandosi di materia disciplinata da

leggi provinciali, non modificabili o derogabili da decreti

ministeriali con riguardo agli ambiti di competenza delle province

stesse. Né, sempre riguardo a questa ultima censura, si può

ritenere che possa valere la clausola di salvezza delle competenze

provinciali, per il fatto che il quarto comma fa esplicito

riferimento al secondo, che parla espressamente della Provincia

autonoma di Bolzano. Del resto, la disposizione impugnata, che sembra

riferirsi a un regolamento ministeriale, violerebbe altresì l'art.

17, primo comma, lettera c) (rectius: lettera b) e terzo comma, della

legge n. 400 del 1988, che vieta l'adozione di quei regolamenti in

campi riservati alla competenza esclusiva delle Province autonome.

Né, infine, ove si dovesse ritenere di essere in presenza di un atto

governativo di indirizzo e coordinamento, si potrebbe dire di aver di

fronte una norma costituzionalmente legittima, poiché questa sarebbe

comunque contraria al principio di legalità sostanziale, dal momento

che manca in essa qualsiasi pre determinazione dei criteri richiesti

per la definizione del contenuto del futuro atto governativo.

4. -

Anche la Regione Toscana ha regolarmente notificato e depositato un

ricorso con il quale chiede che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge n. 284 del 1991, per

violazione degli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione. Dopo aver

ricordato che anche durante i lavori parlamentari sono stati

manifestati forti dubbi sulla legittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate, la ricorrente osserva che, in base agli artt.

56-60 del d.P.R. n. 616 del 1977, confermati dalla legge n. 217 del

1983, la materia "turismo e industria alberghiera" è stata

trasferita alle regioni accogliendo una nozione molto ampia, che

ricomprende, a suo avviso, la determinazione dei prezzi delle

strutture turistiche ricettive. Nei confronti di queste ultime,

l'art. 7 della legge-quadro sul turismo non contiene alcun principio

sulla determinazione dei prezzi, ma pone l'unico vincolo di un

trattamento identico fra le varie strutture ricettive, estendendo a

queste il regime dei prezzi vigente per gli alberghi. La suddetta

competenza regionale, peraltro ampiamente esercitata dalla Toscana,

risulterebbe violata, a giudizio della ricorrente, dal momento che le

disposizioni impugnate conterrebbero norme di dettaglio su un profilo

essenziale della disciplina delle attività alberghiere. Le stesse

disposizioni contrasterebbero, poi, con il principio di

collaborazione tra Stato e regioni, più volte affermato da questa

Corte, poiché esse, pur incidendo in una materia di competenza

regionale, sono state adottate senza alcuna previa consultazione con

le regioni stesse o con gli organi in cui queste sono rappresentate

unitamente allo Stato.

5. - La Regione Lombardia ha regolarmente

notificato e depositato un ricorso per chiedere la dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo, quinto e sesto

comma, e dell'art. 2, sesto comma, della legge n. 284 del 1991,

ritenendoli contrastanti con l'art. 117 della Costituzione. Dopo

aver ricordato, nell'ambito di un'ampia ricostruzione delle norme

vigenti in materia, che nella legislazione anteriore al trasferimento

alle regioni delle competenze contestate le potestà economico-tariffarie erano intrinsecamente connesse al potere di classificare i

servizi alberghieri e che le competenze dei comitati provinciali

prezzi godevano di una propria autonomia in relazione a una funzione

di controllo nell'ambito di un regime di "prezzi amministrati", la

ricorrente osserva che con l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977

questo complesso di competenze è stato attribuito alle regioni,

essendo state trasferite ad esse "tutte" le funzioni in materia di

"turismo e industria alberghiera", eccettuate quelle riservate allo

Stato dall'art. 58 del medesimo decreto. L'art. 52 del d.P.R. n. 616,

tuttavia, ha assegnato a titolo di delega, sia pure con riferimento

generico alle attività commerciali, le funzioni relative alla

"attività dei comitati provinciali prezzi", anche con riguardo alle

tariffe alberghiere e ai servizi turistici, funzioni che sono state

delegate ad "integrazione necessaria" di competenze trasferite.

Secondo la ricorrente, l'art. 1, primo comma, nel disporre la totale

liberalizzazione dei prezzi dei servizi alberghieri e delle altre

strutture ricettive, sottrae ai comitati provinciali prezzi e agli

enti preposti al turismo locale dipendenti dalla Regione competenze

che l'art. 117 attribuisce all'autonomia regionale senza alcuna

specifica limitazione materiale. In tal modo, non solo viene

incostituzionalmente soppressa una funzione trasferita, ma subisce

altresì uno svuotamento quella relativa alla classificazione dei

servizi alberghieri, intimamente legata alla funzione soppressa.

Questa illegittimità è resa palese, ad avviso della ricorrente,

dall'art. 1, quinto comma, che espressamente abroga il regime di

"prezzi concordati", rectius "amministrati", disposto dall'art. 7

della legge n. 217 del 1983. Ancor più evidente sarebbe, sempre ad

avviso della ricorrente, l'incostituzionalità dell'art. 1, sesto

comma, il quale, nel disporre la liberalizzazione delle tariffe delle

attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di

concessione, lederebbe le competenze, oggetto di delega organica alle

regioni, concernenti le aree e le spiagge fluviali e lacuali a

destinazione turistica (art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977). Tale

previsione sarebbe palesemente irragionevole, poiché esproprierebbe

la regione di poteri che sono connaturati alla sua posizione di

concedente, volta a controllare attività imprenditoriali svolgentisi

su beni demaniali destinati a uno specifico uso pubblico. Infine,

conclude la ricorrente, sarebbe incostituzionale anche l'art. 2,

sesto comma, il quale, "avocando" esclusivamente all'ENIT la

realizzazione e la gestione di interventi finanziari che si

configurano come iniziative di sostegno e di promozione turistica,

lederebbe le attribuzioni trasferite alle regioni dall'art. 4 della

legge-quadro n. 217 del 1983, attualmente esercitate in Lombardia

dalle Aziende di promozione turistica.

6. - Con ricorso regolarmente

depositato e notificato, la Provincia autonoma di Trento ha proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo, terzo,

quarto e sesto comma, della legge n. 284 del 1991, per violazione

degli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il

Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione e dell'art.

2, quinto e sesto comma, della medesima legge, in riferimento, oltre

che ai già citati parametri statutari, all'intero titolo V dello

Statuto (come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386), il quale

garantisce l'autonomia finanziaria provinciale. Dopo aver ricordato

che la materia in considerazione è stata oggetto di un'ampia

legislazione provinciale e che l'abrogazione del regime dei prezzi

amministrati incide soltanto sulla normativa generale del controllo

dei prezzi, non già su quella delle specifiche norme in tema di

prezzi degli esercizi ricettivi (es. pubblicità dei prezzi, divieto

di variazione dei prezzi nel semestre di riferimento), la ricorrente

rileva che su questi ultimi aspetti, regolati dalle citate leggi

provinciali, non sembra che trovino applicazione il secondo, terzo e

quarto comma dell'art. 1 della legge impugnata, i quali, a differenza

dei commi primo e quinto dello stesso articolo (che stabiliscono il

principio della liberalizzazione dei prezzi), contengono norme

specifiche in materia di industria alberghiera. Se così non fosse,

tuttavia, la ricorrente chiede che le disposizioni impugnate siano

dichiarate costituzionalmente illegittime per lesione delle

attribuzioni prima ricordate. Parimenti lesivo delle competenze

provinciali sarebbe, ad avviso della ricorrente, l'art. 1, sesto

comma, poiché l'estensione del regime dei prezzi liberi alle

attività turistiche ad uso pubblico gestite in concessione contrasta

con i principi generali del rapporto concessorio, di cui la

determinazione delle tariffe costituisce un elemento essenziale, per

il fatto che il titolare dell'attività in tal caso offre sul

mercato, non servizi da lui stesso prodotti con mezzi propri, ma

servizi per i quali utilizza beni pubblici e facoltà di pertinenza

della amministrazione provinciale. Costituzionalmente illegittimo,

pur sotto il profilo dell'autonomia finanziaria, sarebbe, infine,

l'art. 2, quinto e sesto comma, il quale attribuisce al Ministero del

turismo e dello spettacolo, "anche" per il tramite dell'ENIT, il

potere di effettuare interventi sulla promozione turistica all'estero

che le norme di attuazione dello Statuto, contenute nell'art. 5 del

d.P.R. n. 278 del 1974, assegnano, con riguardo alle iniziative da

realizzare nel loro rispettivo territorio, alle province autonome,

che a tal fine, al pari delle regioni a statuto ordinario, possono

avvalersi dell'ENIT stesso. Né, sempre ad avviso della ricorrente,

varrebbe a giustificare l'articolo impugnato la rituale limitazione

agli "interventi urgenti" in un campo caratterizzato da risorse

stabili e da attività stagionali permanenti e ricorrenti.

7. - Il

Presidente del Consiglio dei Ministri si è regolarmente costituito

in tutti i giudizi introdotti dai ricorsi precedentemente illustrati

chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate

siano dichiarate non fondate. L'Avvocatura dello Stato osserva in

via generale che la premessa dalla quale muovono tutte le ricorrenti,

ad eccezione della Provincia autonoma di Trento - e cioè che il

controllo dei prezzi delle attività alberghiere e ricettive rientra

nella più ampia competenza in materia di turismo e di industria

alberghiera ovvero è attratta da questa, trattandosi di funzione

conferita a titolo di delega "organica" -, non sembra corretta, dal

momento che, come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 474 del

1988), la disciplina del controllo dei prezzi si collega a finalità

generali (quali la lotta all'inflazione, etc.), che trascendono gli

interessi tutelati con le attribuzioni regionali (o provinciali). In

questo, come in altri settori (ad esempio, agricoltura), la politica

dei prezzi sarebbe distinta e autonoma dalle competenze attribuite

alle ricorrenti, tanto che i relativi poteri sono rimasti in capo al

comitato interministeriale prezzi, in ragione del fatto che gli

indirizzi di politica economica non possono subire frammentazioni o

frazionamenti fra Stato e regioni (o province autonome). Né,

continua l'Avvocatura dello Stato, le funzioni affidate ai comitati

provinciali prezzi possono essere configurate come frutto di delega

"organica" (cioè necessariamente integrativa di funzioni

trasferite), così che una legge dello Stato può ben disciplinare ex

novo il settore, senza incontrare ostacolo in competenze regionali o

provinciali. Quanto alle censure più specifiche, l'Avvocatura dello

Stato, nel contestare la pretesa lesione delle competenze che

spettavano agli enti provinciali per il turismo, invocata dalla

Regione Lombardia, rileva che il trasferimento di tali funzioni

riguarda, non già l'imposizione dei prezzi (v. regio decreto-legge

n. 2049 del 1935), ma la pubblicizzazione delle tariffe dichiarate

dagli operatori e il controllo sulla loro effettiva applicazione (v.

regio decreto-legge n. 2049 del 1935). Inoltre, dopo aver affermato

che il quinto comma sembra puramente consequenziale rispetto al

principio della liberalizzazione stabilito dal primo comma,

l'Avvocatura dello Stato osserva, in relazione alle censure mosse al

sesto comma, che l'inerenza delle strutture turistiche ivi previste a

un rapporto tra concedente e concessionario non ha alcuna rilevanza

rispetto ai prezzi, poiché il concedente può sempre tutelare in via

negoziale il proprio interesse alla determinazione del canone e delle

altre condizioni del disciplinare della concessione. In ogni caso,

afferma l'Avvocatura, il trasferimento delle funzioni amministrative

sulle pertinenze demaniali fluviali e lacuali, operato dall'art. 59

del d.P.R. n. 616 del 1977, non avrebbe comportato il trasferimento

del diritto demaniale, che sarebbe rimasto in via prevalente in capo

allo Stato. Infine, a proposito delle censure mosse all'art. 2, sesto

comma, l'Avvocatura rileva che, a norma del d.P.R. n. 616 del 1977,

non è certo inibito al Ministero e all'ENIT esercitare con proprie

risorse finanziarie il sostegno dell'immagine del turismo italiano

all'estero, salvi i poteri delle singole regioni o delle Province di

Trento e di Bolzano di adottare autonome iniziative per valorizzare

il turismo nei propri territori. Nei confronti delle censure mosse

dalle Regioni Toscana e Umbria all'art. 1, l'Avvocatura dello Stato

osserva che nulla può escludere che il principio contenuto nella

legge-quadro n. 217 del 1983, relativo all'attuazione del regime dei

prezzi "concordati", possa essere modificato o abrogato. Analogo

ragionamento varrebbe per le censure mosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Infine, relativamente alle censure mosse in

parallelo dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,

l'Avvocatura dello Stato rileva che la legge impugnata, riguardo alla

pubblicità, trasmissione e pubblicazione dei prezzi, non fa che

richiamare il regio decreto-legge n. 2049 del 1935, che è stato

sempre applicato su tutto il territorio nazionale, sulla base

dell'evidente interesse generale a che la pubblicità dei prezzi, che

è diretta a tutelare gli utenti, trovi un'attuazione omogenea e la

comunicazione delle tariffe sia finalizzata alla pubblicazione

nell'annuario degli alberghi d'Italia. Tali disposizioni, pertanto,

non ledono competenze delle Province autonome, poiché si limitano a

porre su queste ultime un onere, non certo gravoso, di comunicazione

di dati al fine della pubblicazione degli stessi a livello nazionale.

Da ultimo, riguardo alle censure mosse all'art. 1, sesto comma, e 2,

quinto comma, l'Avvocatura rimanda a quanto ha già replicato ad

altre ricorrenti, salvo ad aggiungere, riguardo all'art. 2, quinto

comma, che l'urgenza degli interventi è legata, come risulta dai

lavori preparatori, alla finalità di rilanciare il turismo colpito

da eventi negativi contingenti di ordine politico o sociale.

8. - In

prossimità dell'udienza hanno depositato ulteriori memorie le

Regioni Umbria e Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano, le

quali, oltre a ribadire posizioni già espresse, hanno aggiunto nuove

considerazioni. In particolare, la Regione Umbria, ribadendo la

propria opinione sulla inerenza della determinazione dei prezzi delle

strutture alberghiere e ricettive alla politica del turismo (e non

già a quella economica) e, in particolare, alla classificazione

degli alberghi (anche a tutela dell'utente), afferma che proprio in

base a tale inerenza, piuttosto che in base al labile richiamo

operato dall'art. 7 della legge n. 217 del 1983, molte regioni hanno

disciplinato organicamente le tariffe alberghiere e degli altri

esercizi ricettivi. Tra queste, rientra anche la Regione Umbria, che,

con la propria legge n. 43 del 1988, ha altresì indicato "in modo

analitico ed esaustivo le norme abrogate, tra le quali il regio

decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049", cui invece la legge

impugnata fa riferimento. La stessa ricorrente prospetta, poi, la

lesione dei principi di ragionevolezza e di leale cooperazione, sulla

falsariga di quanto dedotto dalla Regione Toscana. La Provincia

autonoma di Bolzano, oltre a precisare, in contrasto con quanto

mostra di presupporre l'Avvocatura dello Stato, di aver impugnato

anche l'art. 1, primo comma, pur se a condizione che debba applicarsi

al proprio territorio, e oltre a ribadire di ritenere la disciplina

dei prezzi dei servizi alberghieri ricompresa nella materia turismo e

industria alberghiera, afferma che la liberalizzazione dei prezzi

rientra nelle scelte di propria competenza e non può essere

considerata principio generale dell'ordinamentoo norma fondamentale

di riforma economico-sociale. Tantomeno, poi, essa prosegue,

sussisterebbe un interesse statale dietro a norme di dettaglio come

quelle impugnate e, in particolare, dietro all'esigenza di

raccogliere unitariamente tutte le comunicazioni dei prezzi degli

operatori turistici per pubblicarli nell'annuario degli alberghi

d'Italia. La Regione Toscana, ribadendo che l'esaustività e la

completezza del trasferimento in materia di turismo e industria

alberghiera inducono a ricomprendere in quest'ultima la

determinazione dei prezzi, contesta l'affermazione dell'Avvocatura

dello Stato, per la quale la disciplina impugnata è riconducibile a

finalità unitarie di politica economica e, specialmente, alla lotta

all'inflazione. A conferma del suo assunto, la ricorrente sottolinea

che la determinazione delle tariffe è prevista nella legge-quadro,

dove, all'art. 14, esiste un significativo collegamento tra la

distribuzione delle risorse a favore delle regioni e gli "indici di

utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale", i quali sono

indubbiamente condizionati dai prezzi degli esercizi alberghieri. Considerato in diritto

1. - Con sei distinti ricorsi le Regioni a statuto ordinario

Umbria, Toscana e Lombardia, la Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Bolzano e di Trento

sollevano questioni di legittimità costituzionale su varie

disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 della legge 25 agosto 1991,

n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e

interventi di sostegno alle imprese turistiche), essenzialmente per

violazione delle norme costituzionali ad esse attributive di

competenze legislative e amministrative in materia di "turismo e

industria alberghiera". Più precisamente, le Regioni Umbria e

Toscana contestano la legittimità costituzionale dell'intero art. 1

in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e,

limitatamente alla Toscana, anche in riferimento all'art. 97 della

Costituzione. Lo stesso art. 1, nella totalità dei suoi commi, è

impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione

dell'art. 4, n. 10, del proprio Statuto, che conferisce alla predetta

ricorrente la competenza esclusiva in materia di "turismo e industria

alberghiera", e per violazione delle relative norme d'attuazione

contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e nel d.P.R. 15 gennaio

1987, n. 469 (artt. 6 e 8). La Provincia autonoma di Bolzano, poi,

dubita della costituzionalità dell'art. 1, primo, secondo, terzo e

quarto comma, ritenendo le disposizioni ivi contenute lesive della

propria competenza esclusiva in materia di "turismo e industria

alberghiera", di quella concorrente in materia di servizi pubblici e

delle corrispondenti funzioni amministrative, le quali sono

rispettivamente garantite alla ricorrente dagli artt. 8, n. 20, 9, n.

7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come

attuati dal d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 e dal d.P.R. 22 marzo

1974, n. 278. Questi medesimi parametri sono invocati per addurre

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo, terzo, quarto e

sesto comma, da parte della Provincia autonoma di Trento, la quale

prospetta altresì la violazione degli stessi, in combinazione con

l'intero titolo V dello Statuto (come attuato dalla legge 30 novembre

1989, n. 386), ad opera dell'art. 2, quinto e sesto comma. Infine, la

Regione Lombardia lamenta la violazione dell'art. 117 della

Costituzione da parte dell'art. 1, primo, quinto e sesto comma, e

dell'art. 2, sesto comma. Poiché tutti i ricorsi ora indicati

prospettano questioni di legittimità costituzionale su medesime

disposizioni o su disposizioni fra loro connesse, i relativi giudizi

vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - L'art.

1, primo comma, della legge n. 284 del 1991 - il quale stabilisce

che, dalla data di entrata in vigore della legge, i prezzi dei

servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive (di cui alla

legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni) "sono

liberamente determinati dai singoli operatori" - è sospettato

d'illegittimità costituzionale dalle Regioni a statuto ordinario

Umbria, Toscana e Lombardia. Le anzidette ricorrenti ritengono,

infatti, che la legge impugnata, nel disporre la liberalizzazione dei

prezzi dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture

turistiche ricettive, sia lesiva del potere di determinazione delle

medesime tariffe che gli artt. 56-60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, e l'art. 7, undicesimo comma, della legge 17 maggio 1983, n.

217, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione,

avrebbero incluso fra gli oggetti trasferiti alle competenze

regionali in materia di "turismo e industria alberghiera". Le Regioni

Umbria e Lombardia osservano, inoltre, che, pur a ritenere che la

predetta determinazione dei prezzi debba essere considerata una

funzione delegata alle regioni ai sensi dell'art. 52, primo comma,

lettera c), del d.P.R. n. 616 del 1977, la disposizione impugnata

sarebbe parimenti incostituzionale per essere lesiva di norme che

affidano alle regioni funzioni delegate, le quali sono organicamente

e necessariamente connesse a quelle trasferite in materia di "turismo

e industria alberghiera".

La questione non è fondata.

Il potere di determinazione delle tariffe dei servizi erogati

dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive non può

essere ricompreso fra gli oggetti concernenti il pur ampio

trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle competenze in

materia di turismo e industria alberghiera. Con riferimento a questo

specifico settore, tanto all'atto dell'adozione del d.P.R. 14 gennaio

1972, n. 6, quanto nel momento del successivo trasferimento compiuto

con il d.P.R. n. 616 del 1977, non sussisteva nell'ordinamento

giuridico alcuna norma di legge volta a ricomprendere tra le funzioni

relative alla materia del turismo e dell'industria alberghiera,

esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, quella

concernente la determinazione dei prezzi dei servizi alberghieri.

Quest'ultima funzione, come ha correttamente riconosciuto la Regione

Lombardia, rientrava e rientra in una più generale competenza

attinente al complesso dei rapporti commerciali, in base alla quale

il potere di determinare i prezzi "dei servizi e delle prestazioni",

oltreché delle merci, è affidato al comitato interministeriale dei

prezzi (CIP) e, in sede locale, ai comitati provinciali dei prezzi,

che operano nell'ambito delle direttive emanate dal comitato

interministeriale (v. artt. 4 e 7 del decreto legislativo

luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; art. 9 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n.

896). In base a tale collocazione nell'ambito della materia del

commercio, la fissazione delle tariffe dei servizi alberghieri deve

ritenersi ricompresa tra le funzioni che sono state delegate alle

regioni a statuto ordinario dall'art. 52, primo comma, lettera c),

del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale fa riferimento "all'attività

dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di

riforma del sistema dei prezzi controllati". Tale delega è stata

successivamente ampliata dall'art. 7, undicesimo comma, ultima

proposizione, della legge n. 217 del 1983, ora abrogato

dall'impugnato art. 1, quinto comma, il quale disponeva che "il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per

gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate

nell'art. 6, gestite da imprese turistiche". Analogamente a quanto

affermato da questa Corte a proposito di un'altra funzione prevista

dallo stesso art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (v.

sent. n. 559 del 1988), non si può negare che anche il potere di

determinare le tariffe imputato ai comitati provinciali dei prezzi

deve esser considerato, nello specifico riferimento ai servizi

erogati dagli alberghi e dalle strutture turistiche ricettive, come

una funzione delegata alle regioni al fine di rendere possibile a

queste ultime l'esercizio "organico" delle competenze trasferite e,

in particolare, di quelle concernenti il turismo e l'industria

alberghiera. Anche in tal caso, infatti, non residuano allo Stato

poteri "concorrenti", ma solo una potestà di indirizzo a fini di

coordinamento; e, inoltre, sussiste tra la determinazione delle

tariffe alberghiere (e di quelle delle altre strutture turistiche

ricettive) e lo svolgimento di varie competenze "proprie" in materia

di turismo e di alberghi (classificazione degli immobili adibiti ad

uso di albergo, sviluppo del turismo regionale, etc.) una connessione

funzionale necessaria in vista di quell'esercizio "organico" delle

attribuzioni "proprie" che la legge n. 382 del 1975 e il d.P.R. n.

616 del 1977 hanno voluto garantire alle regioni (v. anche sentt. nn.

977, 1034 e 1112 del 1988, 278 del 1991). Tutto ciò non toglie,

tuttavia, che, come questa Corte ha costantemente ammesso (v., da

ultimo, sentt. nn. 211 del 1988, 101 del 1989 e 85 del 1990), il

legislatore statale, nello svolgimento non irragionevole del suo

potere di attuazione delle disposizioni costituzionali, possa

modificare la portata o il significato delle competenze trasferite

alle regioni e, a maggior ragione, di quelle delegate alle stesse per

l'esercizio "organico" delle loro attribuzioni. Infatti, una volta

che si è riconosciuto al legislatore statale un ampio potere di

conformazione delle materie assegnate alle attribuzioni regionali,

nel senso di un significativo ampliamento della consistenza e del

numero delle funzioni rientranti in un medesimo ambito di competenza

costituzionalmente predefinito, nel contempo non può logicamente

negarsi che il legislatore statale possa usare lo stesso potere,

nella sua discrezionale valutazione dei rapporti fra Stato e regioni

nel loro divenire, anche nel senso di restringere la consistenza o,

persino, il numero delle funzioni rientranti in un determinato ambito

materiale di competenza costituzionalmente predefinito. Sotto tale

profilo, non può considerarsi arbitraria la scelta che il

legislatore statale ha effettuato con l'art. 1, primo comma, della

legge n. 284 del 1991, il quale, nel disciplinare ex novo la funzione

considerata, ha predisposto una riforma radicale implicante la

soppressione della stessa e la conseguente sottrazione alle regioni a

statuto ordinario del potere delegato di determinazione dei prezzi

dei servizi alberghieri e para-alberghieri. Con la disposizione

impugnata, in altri termini, il legislatore nazionale ha realizzato

una riforma fondamentale del mercato dei predetti servizi, in base

alla quale da un regime di prezzi controllati, "amministrati" o

"concordati" che fossero, si è passati a un regime di prezzi liberi.

Siffatta scelta di politica economica - che, come tale, non è certo

sindacabile da questa Corte - comporta una trasformazione radicale e

globale del sistema di determinazione delle tariffe nel settore

considerato, in relazione alla quale la consequenziale soppressione

della funzione delegata di formazione in via amministrativa dei

prezzi dei servizi erogati dagli alberghi e dalle strutture ricettive

turistiche non può considerarsi costituzionalmente illegittima. Per

gli stessi motivi appena enunziati viene meno anche l'ulteriore

censura mossa dalla Regione Toscana all'art. 1, primo comma, ripresa

pure dalla regione Umbria nella memoria difensiva, in riferimento

alla pretesa incidenza della disposizione impugnata su una materia di

competenza regionale in mancanza di adeguate forme di cooperazione.

3. - Per effetto della pronunzia ora resa, deve dichiararsi non

fondata anche la questione di legittimità costituzionale che le

Regioni Umbria, Toscana e Lombardia hanno sollevato nei confronti

dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 284 del 1991, il quale

dispone che "l'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della

legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato". La disposizione

considerata, infatti, è meramente consequenziale all'introduzione,

operata con il già esaminato primo comma dello stesso art. 1,

concernente il principio della liberalizzazione dei prezzi dei

servizi erogati dagli alberghi e dalle strutture turistiche

ricettive. L'introduzione di tale principio comporta logicamente

l'eliminazione di una statuizione che, non solo confermava il sistema

dei prezzi "concordati", ma lo estendeva, altresì, dai servizi

alberghieri ai servizi erogati dalle strutture turistiche ricettive

indicate nell'art. 6 della medesima legge.

4. - Non fondata è,

altresì, la questione di legittimità costituzionale che la Regione

a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di

Bolzano hanno sollevato, quest'ultima subordinatamente alla

eventualità che la legge impugnata abbia abrogato la disposizione

della legge n. 217 del 1983, la quale faceva salve le competenze

delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in

riferimento ai parametri statutari indicati nel punto primo della

motivazione, nei confronti dell'art. 1, primo comma, della legge n.

284 del 1991. In tema di determinazione delle tariffe alberghiere

tanto la Regione Friuli-Venezia Giulia quanto la Provincia autonoma

di Bolzano dispongono di competenza esclusiva. Per l'una e per

l'altra, infatti, le norme di attuazione dei relativi Statuti

speciali - contenute, rispettivamente, nell'art. 8, secondo comma,

del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, e nell'art. 11, secondo comma,

del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 - stabiliscono che le funzioni

delegate alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. n. 616 del 1977,

ove attengano a materie attribuite alla competenza esclusiva della

Regione e della Provincia anzidette, qual'è, per l'appunto, quella

in tema di turismo e industria alberghiera, sono a queste trasferite

per la parte che già non spetti loro per competenza propria. E

poiché, come s'è prima detto, la determinazione dei prezzi dei

servizi erogati dagli alberghi e dalle strutture turistiche ricettive

è stata delegata alle regioni ad autonomia comune dall'art. 52,

primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 616 del 1977, non v'è dubbio

che le relative funzioni devono intendersi ricomprese nella

competenza esclusiva delle ricorrenti ora in considerazione. Ciò

non di meno, si deve escludere che l'art. 1, primo comma, contenga un

limite alla predetta competenza che possa essere ritenuto

costituzionalmente illegittimo, dal momento che ricorrono nel caso

tutti i requisiti che questa Corte ha riconosciuto come propri delle

disposizioni costituenti "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" (v., ad esempio, sentt. nn. 116 del 1967, 13 del 1980, 151

del 1986, 99 del 1987, 274, 1002 e 1033 del 1988, 85 del 1990 e 349 e

396 del 1991). Non si può dubitare, infatti, che la disposizione

impugnata sia diretta al fine di modificare radicalmente o, anzi, di

capovolgere il meccanismo di determinazione delle tariffe dei servizi

in un settore, quello turistico-alberghiero, di grande importanza per

la vita economica e sociale della collettività nazionale. Inoltre,

la stessa disposizione di legge statale, nel segnare il passaggio da

un sistema di formazione dei prezzi in via amministrativa a uno

basato sul libero incontro della domanda e dell'offerta, stabilisce

un principio, quello del "libero mercato", che, concernendo un

profilo fondamentale del regime economico nel settore considerato,

esige un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Infine, il principio della liberalizzazione dei prezzi dei servizi

erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive

si inserisce in un congiunto di funzioni in base al quale le

ricorrenti, nel campo di competenza interessato, conservano uno

spazio di poteri sufficiente per adattare il predetto principio alle

condizioni e alle peculiarità delle loro realtà locali. Né può

riconoscersi un qualche rilievo al fatto che l'introduzione per via

legislativa del principio riformatore prima indicato comporti la

soppressione di una funzione, quella di determinare le tariffe

alberghiere e para-alberghiere che, in base alle disposizioni di

legge preesistenti, era ricompresa nella sfera di competenza

(esclusiva) della Regione e della Provincia autonoma ricorrenti.

Rientra, infatti, nel concetto stesso delle "norme fondamentali delle

riforme economico-sociali" l'effetto di trasformazione delle

situazioni normative o istituzionali preesistenti, cui può

conseguire tanto la creazione di funzioni nuove, quanto, come nel

caso di specie, la soppressione di funzioni fino ad allora esistenti

ed esercitate. Resta il fatto, tuttavia, che il venir meno della

funzione di determinazione delle tariffe alberghiere e para-alberghiere non comporta la vanificazione delle pur ampie

possibilità di intervento che le regioni e le province autonome

conservano in materia di turismo e di industria alberghiera,

possibilità fra le quali sono indubbiamente ricomprese anche ipotesi

di sostegno o di incentivazione che incidono sui costi di impianto e

di gestione delle strutture turistiche e alberghiere e che ricadono,

in definitiva, sulla formazione dei prezzi dei relativi servizi. 5.

- In conseguenza della dichiarazione di non fondatezza della

questione di costituzionalità esaminata nel punto immediatamente

precedente deve pervenirsi a un'identica pronunzia relativamente alla

censura che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha mosso, in riferimento

all'art. 4, n. 10, del proprio Statuto speciale, nei confronti

dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 284 del 1991. Come si è

precisato nel precedente punto n. 3, la disposizione impugnata

contiene una norma di abrogazione espressa dell'art. 7, undicesimo

comma, ultimo periodo, della legge n. 217 del 1983, che è puramente

consequenziale rispetto alla introduzione del principio di

liberalizzazione dei prezzi alberghieri e para-alberghieri e il cui

esame di costituzionalità porta alla medesima conclusione alla quale

si è giunti a proposito di quel principio.

6. - Non ricorre neppure

la pretesa lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alle

ricorrenti in materia di turismo e industria alberghiera e, in

particolare, in tema di determinazione delle forme di pubblicità dei

prezzi dei servizi alberghieri, che le Regioni Umbria, Toscana e

Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Bolzano e di Trento

hanno lamentato in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge

n. 284 del 1991. La disposizione, della cui legittimità

costituzionale si dubita, stabilisce che "gli operatori comunicano i

prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei

servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della

pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e

successive modificazioni". Dall'espresso tenore letterale di tale

disposizione risulta chiaramente che l'onere di comunicazione ivi

previsto è imposto ai singoli operatori "ai soli fini della

pubblicità" di cui al regio decreto-legge n. 2049 del 1935, vale a

dire sia allo scopo di "denunciare" agli enti regionali subentrati

agli enti provinciali per il turismo i prezzi (minimi e massimi,

fissi) relativi a una serie di servizi (art. 1), sia allo scopo di

trasmettere i dati, comprensivi dei prezzi praticati in un certo

periodo, che dovranno esser pubblicati, a cura dell'ENIT,

nell'annuario ufficiale degli alberghi e delle altre strutture

turistiche ricettive (art. 10, come modificato da successive norme

legislative). In altri termini, è evidente che la disposizione di

legge esaminata non comporta alcuna violazione delle competenze

regionali o provinciali in materia di turismo e di industria

alberghiera. Essa, infatti, per un verso, conferma che le regioni e

le province autonome sono le destinatarie esclusive delle "denunce"

previste nell'art. 1 del regio decreto-legge n. 2049 del 1935 al fine

di esercitare i controlli contemplati nello stesso decreto e

trasferiti alle ricorrenti in forza dell'art. 56 del d.P.R. n. 616

del 1977 e delle norme di attuazione degli Statuti speciali prima

ricordate. Per altro verso, poi, la stessa disposizione impugnata,

attraverso il generico rinvio alle forme di pubblicità previste dal

regio decreto-legge n. 2049 del 1935, si riferisce anche al potere

statale di curare direttamente la pubblicazione dell'annuario

ufficiale degli alberghi e delle altre strutture turistiche

ricettive, la cui disciplina legislativa, contenuta basilarmente

nell'art. 10 del regio decreto-legge n. 2049 del 1935, è stata

modificata, da ultimo, dall'art. 3, secondo comma, lettera g), della

legge 11 ottobre 1990, n. 292 (Ordinamento dell'Ente nazionale

italiano per il turismo). In relazione a quest'ultimo potere

statale, il quale è previsto dalla legge appena citata quale

strumento della commercializzazione e della promozione dell'offerta

turistica italiana anche verso l'estero, non può configurarsi una

lesione delle competenze regionali e provinciali in materia di

turismo e di industria alberghiera, poiché l'onere di trasmissione

dei dati che, in conseguenza di esso, ricade sulle regioni e sulle

province autonome rientra fra le attività di informazione e di

comunicazione, giustificate dal principio di cooperazione che informa

i rapporti tra Stato e regioni (e province autonome), più volte

giudicate da questa Corte come conformi a Costituzione (v. ad

esempio, sentt. nn. 359 del 1985, 201 del 1987, 924 del 1988, 338 del

1989, 550 del 1990 e 32 del 1991).

7. - Non fondate, nei sensi di

cui in motivazione, sono le questioni di legittimità costituzionale

che, in riferimento alle norme costituzionali che attribuiscono loro

competenze in materia di turismo e industria alberghiera (nonché,

limitatamente alla Provincia di Bolzano, in riferimento all'art. 17,

primo comma, lettera. c), ((rectius: lettera b)) e terzo comma, della

legge 23 agosto 1988, n. 400), tutte le ricorrenti, ad eccezione

della Regione Lombardia, hanno sollevato nei confronti dell'art. 1,

terzo e quarto comma, della legge impugnata. Le disposizioni ora

considerate si collegano direttamente al potere statale, appena

esaminato, relativo alla pubblicazione - a cura dell'ENIT -

dell'annuario ufficiale degli alberghi italiani, cui fa riferimento

il secondo comma dello stesso art. 1. Il terzo comma, infatti,

prevede che "ciascun operatore comunica, entro il 1° marzo ed entro

il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende

applicare, rispettivamente, dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno

successivo". Il quarto comma, poi, dispone che "il Ministro del

turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le

modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al

comma 2". Iniziando dall'ultima delle disposizioni ricordate,

occorre sottolineare che essa, nel riferirsi alle "modalità di

trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2", non

può riguardare le "denunce", esaminate nel punto precedente della

motivazione, che i singoli conduttori di alberghi e di altre

strutture turistiche ricettive sono tenuti a fare, ai sensi dell'art.

1 del regio decreto-legge n. 2049 del 1935, agli organi regionali

competenti al fine di permettere le relative funzioni di controllo e

di vigilanza. Tali funzioni, come è confermato dallo stesso art. 1

della legge impugnata (che, al secondo e al sesto comma, prescrive

che gli operatori comunichino alle regioni o alle province autonome i

prezzi che intendono praticare), sono state trasferite dal d.P.R. n.

616 del 1977 alle regioni a statuto ordinario e, successivamente,

grazie alle già ricordate norme di attuazione estensive dei medesimi

trasferimenti di funzioni, anche alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome. Infatti, in forza dell'art. 56 del d.P.R. n.

616 del 1977, sono stati assegnati alle competenze regionali "tutti i

servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti

l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei

connessi aspetti ricreativi e dell'industria alberghiera, nonché gli

enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale".

Sicché, ove la disposizione impugnata attribuisse al potere di

regolazione ministeriale le competenze oggetto del predetto

trasferimento, non potrebbe evitarsi la conclusione di considerarla

lesiva delle norme costituzionali che assegnano alle regioni e alle

province autonome le attribuzioni legislative e amministrative in

materia di turismo e di industria alberghiera. Tuttavia, come si è

avuto modo di constatare nel corso dell'esame del secondo comma dello

stesso art. 1, nell'ambito dei "fini della pubblicità" ivi indicati

è altresì ricompresa la pubblicazione dell'annuario ufficiale degli

alberghi. Ed è proprio in relazione alla anzidetta finalità che la

disposizione impugnata assume un significato non contrario alla

Costituzione, in quanto il potere ministeriale oggetto di

contestazione, interpretato in connessione con tale scopo, viene a

concernere modalità attuative relative ad attività di competenza

dell'amministrazione centrale dello Stato. In altri termini, la

violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di

turismo e di industria alberghiera deve escludersi una volta che

l'art. 1, quarto comma, sia interpretato, come dev'essere

interpretato, nel senso che il Ministro del turismo e dello

spettacolo è chiamato a stabilire, con un proprio decreto, le

modalità con le quali i dati relativi ai prezzi degli alberghi e

delle altre strutture turistiche ricettive dovranno essere trasmessi

all'ENIT, per essere pubblicati, a cura di questo Ente, nell'annuario

ufficiale degli alberghi, ai fini della commercializzazione e della

promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lettera g), della legge

n. 292 del 1990. Anche la disposizione contenuta nel terzo comma

dello stesso art. 1 è strettamente collegata, come si è prima

accennato, alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale

degli alberghi. L'onere imposto a ciascun operatore del settore

alberghiero di comunicare i prezzi entro date prefissate è

giustificato, infatti, dalla finalità di consentire all'ENIT di

provvedere a pubblicare, in modo tempestivo e nel rispetto della

necessaria omogeneità dei criteri e dei tempi di rilevazione, il

predetto annuario. Per tali ragioni, anche se la disposizione ora

esaminata si riferisce a scansioni temporali largamente usate in sede

regionale e provinciale ai fini delle "denunce" dei prezzi di cui

alle funzioni disciplinate dal regio decreto-legge n. 2049 del 1935,

essa, tuttavia, non concerne tali competenze. Sicché le regioni e le

province autonome restano libere - ai fini da ultimo menzionati e

salva pur sempre, agli stessi fini, la possibilità di applicazione

in via suppletiva della normativa statale - di indicare date diverse

in relazione alle quali gli operatori siano tenuti a ottemperare alle

ricordate "denunce".

8. - Non fondate sono anche le questioni di

legittimità costituzionale che le Regioni Umbria, Friuli-Venezia

Giulia, Toscana, Lombardia e la Provincia autonoma di Trento hanno

sollevato nei confronti dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 284

del 1991. Le disposizioni impugnate, infatti, non solo non violano le

competenze regionali e provinciali in materia di turismo e di

industria alberghiera (come ritengono tutte le ricorrenti appena

menzionate), ma non ledono neanche le competenze relative al proprio

demanio e al proprio patrimonio indisponibile (come lamenta la

Provincia autonoma di Trento) e neppure i principi connessi alla

struttura stessa dell'istituto della concessione (come suppone la

Regione Lombardia). Il sesto comma dell'art. 1, oggetto della

presente impugnazione, dispone che "sono altresì liberamente e

annualmente determinati e comunicati alle regioni e alle capitanerie

di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel

decreto di cui al comma 4, entro il 1° ottobre di ogni anno, con

validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle

attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di

concessione". Se pure con formulazione tutt'altro che perspicua, si

deve ritenere che il comma ora esaminato riprenda alcune norme

stabilite in commi precedenti e li estenda alle "attività turistiche

ad uso pubblico gestite in regime di concessione". Più precisamente,

esso, innanzitutto, introduce anche per queste attività il principio

della liberalizzazione dei prezzi; in secondo luogo, prevede la

"denuncia" dei prezzi stabiliti dai singoli operatori alle regioni (e

alle province autonome) e alle capitanerie di porto; e, infine,

dispone la comunicazione degli stessi prezzi con le modalità fissate

dal decreto ministeriale previsto dal precedente quarto comma.

Mentre, in relazione alle due ultime norme, le ricorrenti non

formulano censure diverse rispetto a quelle proposte nei confronti

del secondo e del quarto comma dello stesso art. 1 - per le quali si

rinvia all'esame svolto nei punti precedenti della motivazione -, al

contrario esse dubitano che l'estensione del principio della

liberalizzazione dei prezzi alle attività turistiche ad uso pubblico

gestite in regime di concessione si ponga in contrasto con la natura

giuridica propria dei rapporti concessori. Tale dubbio è, tuttavia,

infondato, poiché la posizione dell'ente pubblico come concedente di

attività o di beni d'interesse pubblico non può essere confusa con

la posizione del medesimo ente pubblico ove questo sia investito, in

ipotesi, del potere di stabilire in via amministrativa i prezzi di

certe merci o di certi servizi. In altri termini, qualunque sia il

regime di formazione delle tariffe relative ai servizi alberghieri o

para-alberghieri, il concedente ha pur sempre il potere, in sede di

definizione delle condizioni del "disciplinare", di vincolare il

concessionario a praticare determinate tariffe.

9. - Non fondate

sono, infine, la censura che la sola Provincia di Trento ha proposto

verso il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 284 del 1991,

nonché quella che la stessa Provincia e la Regione Lombardia hanno

prospettato anche nei confronti del sesto comma del medesimo art. 2.

Secondo la Provincia di Trento, l'art. 2, quinto comma - nel

prevedere il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno

dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori

della domanda turistica, con la riserva del cinquanta per cento del

finanziamento stesso a favore degli interventi a sostegno

dell'immagine del turismo nei territori delle regioni del Mezzogiorno

-, contemplerebbe attività statali illegittimamente interferenti,

oltreché con l'autonomia finanziaria provinciale, con la competenza

esclusiva che la ricorrente ha, in base al proprio Statuto, in

materia di turismo e di industria alberghiera. Con le rispettive

attribuzioni costituzionalmente assegnate in questa medesima materia

alla Regione Lombardia e alla Provincia autonoma di Trento

contrasterebbe, altresì, a giudizio di queste ultime, anche l'art.

2, sesto comma, il quale stabilisce che gli interventi appena

menzionati sono effettuati dal Ministro del turismo e dello

spettacolo, anche per il tramite dell'ENIT, in attuazione del

programma predisposto dallo stesso Ministro, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome. In realtà, stando all'espresso tenore letterale delle

disposizioni impugnate e all'interpretazione sistematica delle stesse

(la quale esige che il significato delle norme impugnate sia

determinato in connessione con quanto disposto dall'art. 3, primo

comma, della legge n. 292 del 1990), deve escludersi qualsiasi

lesione o illegittima interferenza nei confronti delle competenze

delle ricorrenti, poiché gli interventi per i quali sono

utilizzabili i fondi stanziati dalle norme impugnate sono chiaramente

finalizzati a un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui

mercati esteri dell'immagine turistica dell'Italia, come paese

unitariamente considerato. Si tratta, in altri termini, di competenze

sicuramente spettanti al Ministro del turismo e dello spettacolo ed

esercitabili per il tramite dell'ENIT, il cui finanziamento

straordinario è giustificato, come risulta dai lavori preparatori,

dalla bassa congiuntura che ha complessivamente caratterizzato il

turismo italiano a partire dal 1989. A fenomeni negativi

particolari, la cui intensità è aumentata negli ultimi anni, va

altresì ricondotta la riserva del cinquanta per cento degli

interventi finanziari a favore delle regioni meridionali: una riserva

che, oltre ad apparire non irragionevole in considerazione di

elementi di fatto comunemente rilevabili (intensificazione

dell'attività della criminalità organizzata, vicende legate

all'esodo degli albanesi, etc.) e oltre a costituire espressione di

un criterio di fondo della legislazione in materia (v. gli artt. 13

e 14 della legge n. 217 del 1983, i quali assumono, tra le priorità

da conseguire con i fondi da quella legge previsti, il riequilibrio

territoriale delle attività turistiche con specifico riferimento

alle zone del Mezzogiorno), ha una sua giustificazione nel potere del

Ministro del turismo e dello spettacolo e, per suo conto, dell'ENIT

di valutare, ad uno sguardo complessivo delle varie esigenze

nazionali, le aree locali più bisognose di promozione turistica

all'estero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284

(Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di

sostegno alle imprese turistiche), sollevate, con i ricorsi indicati

in epigrafe, dalla Regione Umbria, in riferimento agli artt. 117 e

118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 56 e 52, lettera c),

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale di

autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come attuato

dal d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dagli artt.6 e 8 del d.P.R. 15

gennaio 1987, n. 469; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in

riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale

di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670), come attuati dal d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, dal

d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526;

dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, come attuati dagli artt. 56 e 60 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, nonché all'art. 97 della Costituzione; dalla Regione

Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284,

sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Umbria,

in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati

dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto

speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla Provincia

autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e

16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme

di attuazione; dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e

118 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in

riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale

di autonomia e relative norme di attuazione;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto

comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con i ricorsi

indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana, in riferimento

agli artt. 117 e 118 della Costituzione; dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale di

autonomia e relative norme di attuazione; dalle Province autonome di

Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e

16 dello Statuto speciale di autonomia, in connessione con le norme

di attuazione, e, limitatamente alla sola Provincia autonoma di

Bolzano, in connessione con l'art. 17, primo comma, lettera c)

(rectius: lettera b), e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, quinto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284,

sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e

Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n.

10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di

attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117

della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284,

sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e

Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come

attuati dagli artt. 56 e 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla

Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4, n. 10,

dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione;

dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli

artt. 8, n. 20, 9, n. 7, 16 e 68 dello Statuto speciale di autonomia

e relative norme di attuazione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quinto e sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n.

284, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia

autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16

dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione,

nonché all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla

legge 30 novembre 1989, n. 386;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284,

sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione

Lombardia, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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