Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1988

Altra decisione · depositata il 18/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 3 agosto 1979, depositato in Cancelleria il 7

successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1979, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della decisione governativa

di rinviare - limitatamente all'art. 5 - il disegno di legge

provinciale concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio

per l'anno 1979 (legge finanziaria)";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio pe la Provincia di Bolzano e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con il presente conflitto la Provincia di Bolzano ricorre contro

l'atto di rinvio governativo della sua legge finanziaria relativa al

1979 ("Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno 1979")

perché detto rinvio, mentre muove censure all'art. 5 della indicata

legge finanziaria, contemporaneamente ha vistato le restanti

disposizioni con la sola esclusione del suddetto articolo 5.

La ricorrente, pertanto, contesta il fatto che il Governo, invece

di rinviare tutta la legge provinciale in esame per via della

ritenuta illegittimità del suo articolo 5, ha vistato i restanti

articoli violando così l'art. 55 dello Statuto speciale che tale

ipotesi non prevede (come non la prevede l'art. 127 Cost. per le

regioni ordinarie), e alterando i rapporti fra Presidente della

Provincia e Consiglio.

Ed invero, secondo la ricorrente, se il Presidente non procedesse

alla promulgazione della parte della legge vistata, si renderebbe

inadempiente a quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto e, per

converso, se vi provvedesse stralciando la norma impugnata, verrebbe

promulgato un testo diverso da quello approvato dal Consiglio.

Secondo la Provincia ricorrente, inoltre, si sarebbe verificata

lesione dell'autonomia del Consiglio, che solo con riferimento

all'art. 5, ma non agli altri articoli vistati, potrebbe scegliere se

confermare la disposizione impugnata, modificarla o non riapprovarla

più.

Sempre secondo la ricorrente, infine, il potere di rinviare

parzialmente una legge regionale, vistando il resto, il Governo

avrebbe solo con riferimento all'esercizio provvisorio del bilancio

e, comunque, l'art. 7 della legge n. 335 del 1976 che lo prevede non

si applicherebbe alle regioni a Statuto speciale e alle province

autonome.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione

dei motivi del ricorso.

All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno chiesto

che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto L'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano indicata in

narrativa, rinviato con l'atto impugnato in questa sede, riguarda una

materia (indennità per viaggi di servizio ai membri della Giunta

provinciale) che è stata diversamente disciplinata dalla legge

provinciale 29 maggio 1980, n. 15 (B.U. 17 giugno 1980 n. 32) recante

"Parziali modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50,

sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri della

Giunta provinciale". Avendo l'art. 2 di detta legge regionale n. 15

del 1980 sostituito la disposizione oggetto delle censure

governative, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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