Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, ultimo

comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni

stradali ed autostradali), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio

1969 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra

Bombara Margherita ed il Consorzio per l'autostrada Messina-Catania,

iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio per l'autostrada

Messina-Catania e d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Enzo Silvestri, per il Consorzio, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con citazione notificata il 22 gennaio 1969, Bombara

Margherita conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Messina il

Consorzio per l'autostrada Messina-Catania. Deduceva l'attrice che

sulla base del decreto del Prefetto di Messina in data 21 novembre 1966

il predetto Consorzio aveva occupato in via di urgenza un terreno di

proprietà della istante, ma aveva poi lasciato trascorrere il biennio

dall'occupazione, di cui all'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n.

2359, senza richiedere l'espropriazione definitiva di detto terreno.

Ciò premesso l'attrice chiedeva all'autorità adita che il convenuto

fosse condannato al pagamento di una somma corrispondente al valore

venale del terreno.

Si costituiva in giudizio il Consorzio facendo presente che la

detenzione del terreno in questione doveva ritenersi legittima giacché

l'originaria temporanea ed urgente occupazione del medesimo era stata

tempestivamente prorogata per un altro biennio con successivo decreto

dello stesso prefetto in data 1 ottobre 1968 emesso ai sensi dell'art.

11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, relativa al piano di nuove

costruzioni stradali ed autostradali, il quale appunto dispone che il

termine biennale preveduto per l'occupazione d'urgenza dall'art. 73

della legge n. 2359 del 1865 può essere prorogato, con decreto del

prefetto, prima della scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano

modificati i progetti approvati.

Il tribunale di Messina, aderendo all'eccezione sollevata dalla

difesa dell'attrice, ha ritenuto che questa disposizione sia viziata di

incostituzionalità per contrasto con l'art. 42, secondo comma, della

Costituzione e con ordinanza in data 14 luglio 1969 ha rimesso gli atti

del giudizio a questa Corte.

Assume il tribunale che il legislatore del 1865, col richiamato

art. 73 della legge organica sulle espropriazioni, ha dettato il

principio del divieto di proroga dell'occupazione provvisoria a tutela

della proprietà, e la validità di tale principio risulterebbe

confermata dall'art. 42 Cost. il quale proclama che "la proprietà

privata è riconosciuta e garantita dalla legge". Il principio in

questione sarebbe stato violato dall'ultimo capoverso dell'art. 11

della legge n. 729 del 1961 che ammette invece la possibilità della

proroga oltre il biennio. Lo scopo della proroga è quello di esonerare

per un altro biennio l'ente espropriante dal pagare il prezzo delle

aree occupate, il che, ad avviso del tribunale, è chiaramente in

contrasto con quella esigenza di contemperamento fra l'interesse

pubblico e quello privato cui sono certamente improntate le norme della

legge generale sulle espropriazioni del 1865.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 6 agosto

1970, l'Avvocatura rileva anzitutto che il diritto di proprietà va

soggetto a limiti che possono essere fissati dalla legge allo scopo di

assicurarne la funzione sociale e che tale diritto può essere

addirittura espropriato, salvo indennizzo, per il soddisfacimento di

interessi generali.

La circostanza che il capoverso dell'art. 11 della legge n. 729 del

1961 abbia apportato una deroga al divieto di proroga dell'occupazione

provvisoria di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 non ha

alcuna rilevanza dal momento che entrambi i testi citati sono leggi

ordinarie ed è del tutto ammissibile che una legge successiva nel

tempo - e per giunta una legge speciale quale è quella relativa al

piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali - deroghi a

precedenti disposizioni. La nuova norma non è affatto in contrasto con

l'articolo 42, secondo comma, della Costituzione poiché il limite al

diritto di proprietà che essa introduce è pur sempre un limite

dettato dal legislatore ordinario allo scopo di assicurare la funzione

di utilità sociale della proprietà. La ratio che ha indotto il

legislatore ad accordare una ulteriore proroga è rappresentata dalle

esigenze improvvise che impongono una modifica dei progetti di

costruzione dell'opera pubblica. Né va dimenticato che per

l'occupazione di urgenza, e quindi anche per l'occupazione che viene

prorogata, spetta al proprietario un indennizzo.

Conclude pertanto l'Avvocatura per l'infondatezza della sollevata

questione di legittimità costituzionale.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il

Consorzio per l'autostrada Messina-Catania, rappresentato e difeso

dall'avv. Enzo Silvestri.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 26 ottobre

1970, la difesa del Consorzio rileva che la norma contenuta nell'art.

73 della legge n. 2359 del 1865, che fissa in via generale la durata

dell'occupazione, non ha assunto, con l'entrata in vigore della

Costituzione, la dignità di principio di rango costituzionale. L'art.

42 Cost., infatti, non pone particolari limiti temporali per i

procedimenti di occupazione temporanea e di urgenza che debbono,

pertanto, ritenersi condizionati solamente ai motivi di interesse

generale. Il legislatore ordinario è quindi libero di fissare la

durata della occupazione entro limiti maggiori o minori di quello

imposto dal ripetuto art. 73.

Priva di rilievo è la doglianza del tribunale secondo la quale il

legislatore avrebbe previsto la proroga non per soddisfare esigenze

tecniche di carattere costruttivo, ma per evitare all'espropriante il

pagamento dell'area. Se tale doglianza fosse stata rivolta al decreto

prefettizio di proroga la difesa del Consiglio si farebbe carico di

provarne l'infondatezza dimostrando che la proroga è stata disposta

per reali esigenze tecniche; ma poiché la censura si rivolge al merito

della legge impugnata - la quale si assume essere viziata perché

diretta a realizzare fini diversi da quelli dichiarati ed in contrasto

con quelli previsti dalla legge generale sull'espropriazione - è

sufficiente rilevarne la manifesta inammissibilità. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento all'art.

42, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961,

n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, il

quale stabilisce che il termine di durata biennale, previsto dall'art.

73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni temporanee,

"può essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua

scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti

approvati".

Ritiene il giudice a quo che il principio del divieto della proroga

dell'occupazione che il citato art. 73 della legge sulla espropriazione

per causa di pubblica utilità ha posto a tutela del diritto di

proprietà è vulnerato dalla disposizione denunciata che ammette,

invece, la possibilità di proroga oltre il biennio.

2. - La questione non è fondata.

La Corte ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 11,

ultimo comma, della legge n. 729 del 1961 debba essere interpretata nel

senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni, può

essere disposta, con nuovo decreto prefettizio, nel caso in cui

sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti

originariamente approvati. Dal testo della norma è dato quindi

desumere le condizioni che rendono legittimo l'esercizio del potere di

proroga. I criteri della durata dell'ulteriore occupazione e del fine

per il quale essa può essere accordata sono posti a garanzia del

diritto di proprietà in quanto non consentono al beneficiario della

proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione né di

richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati.

3. - Nessun rilievo ha l'argomento che la norma in esame deroghi

alla regola generale dell'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 secondo

la quale l'occupazione temporanea non può durare più di due anni.

Questa disposizione, invero, non ha la forza di principio

inderogabile essendo contenuta in una norma di legge ordinaria; ben

poteva, pertanto, il legislatore dettare una disposizione diversa per

la disciplina di un caso particolare quale quello in esame delle

occupazioni di terreni per nuove costruzioni stradali e autostradali.

È peraltro da disattendere l'affermazione del tribunale secondo la

quale scopo della norma sarebbe quello di esonerare per un altro

biennio il soggetto espropriante dal pagamento del prezzo delle aree

occupate. La finalità della norma, come sopra precisato, va ricercata

unicamente nella esigenza sopravvenuta di apportare modifiche ai

progetti di costruzione dell'opera pubblica prima approvati.

L'ulteriore limite al diritto di proprietà ch'essa importa non è

del resto privo di conseguenze economiche per l'occupante essendo egli

obbligato a corrispondere un indennizzo anche per la durata della

proroga.

Le considerazioni svolte valgono ad escludere l'asserito contrasto

col principio enunciato dall'art. 42, comma secondo, della

Costituzione. Il riconoscimento e la garanzia del diritto di proprietà

non escludono che il legislatore possa imporre, come nella specie, una

ragionevole e temporanea limitazione alle facoltà di godere e di

disporre del proprietario quando ciò sia richiesto da finalità di

interesse pubblico.

Nello stesso precetto costituzionale invocato è sancito il

principio della funzione sociale della proprietà nel quale trova

appunto fondamento il potere predetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, sul

"piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", sollevata dal

tribunale di Messina, con l'ordinanza del 14 luglio 1969, in

riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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