Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1999

Altra decisione · depositata il 25/05/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito

dell'istanza del Procuratore regionale presso le Sezioni della Corte

dei Conti per la Sicilia datata 12 marzo 1997, con la quale è stata

chiesta l'emissione di decreto di condanna con formula esecutiva in

favore dell'Erario statale, a seguito del giudizio per resa di conto

a carico di M.N., promosso con ricorso della Regione Siciliana,

notificato il 19 maggio 1997, depositato in cancelleria il 23

successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la

Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 1997, e depositato il

successivo 23 maggio, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla istanza del

12 marzo 1997 con cui il Procuratore regionale presso le sezioni

della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha chiesto che il

decreto di condanna n. 151 del 15 aprile 1996, emesso dalla Sezione

giurisdizionale, venisse rilasciato con formula esecutiva intestata

"in favore dell'erario statale", nonché, conseguentemente, in

relazione alla nota del Procuratore regionale in data 18 marzo 1997

concernente l'interpretazione della formula esecutiva apposta in

calce al predetto decreto. Secondo la Regione, gli atti predetti

invadono le sue attribuzioni in materia finanziaria, in quanto

individuano nello Stato il beneficiario di una sanzione pecuniaria da

riscuotersi nel territorio della Regione, in violazione dell'art. 36

del suo statuto, e degli articoli 2 e 3 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.

1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in

materia finanziaria).

La ricorrente premette che, in un giudizio per resa di conto, la

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Sicilia - ha

condannato un agente contabile dell'ENASARCO al pagamento di una

sanzione pecuniaria per mancata presentazione dei conti, e che la

segreteria della Sezione, nel rilasciare all'Ufficio della Procura la

copia esecutiva del decreto di condanna per la trasmissione

all'amministrazione interessata all'esecuzione, ha intestato la

formula esecutiva "nell'interesse dell'erario regionale". Il

Procuratore, prosegue la Regione, ritenendo che beneficiario della

pena pecuniaria fosse invece lo Stato, ha convenuto in giudizio, ai

sensi dell'art. 25 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),

la Regione stessa ed il Ministero del tesoro al fine di acquisire sul

punto l'interpretazione della Sezione giurisdizionale, ma

quest'ultima, estromessi i due convenuti, con sentenza n. 44 del 24

febbraio 1997 ha rigettato la domanda sul presupposto che non vi

fosse alcuna statuizione del decreto suscettibile di interpretazione

in quanto "oscura". La Regione espone di essere stata successivamente

informata dal Procuratore regionale che lo stesso aveva richiesto al

Presidente della Sezione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 476 del

codice di procedura civile, il rilascio di una nuova copia esecutiva

del decreto di condanna con formula intestata "in favore dell'erario

statale", e quindi, a seguito del rilascio di una copia con formula

intestata "nell'interesse dell'erario", ne aveva disposto

l'esecuzione in favore dello Stato.

2. - Secondo la Regione Siciliana, la richiesta del Procuratore

regionale di intestare allo Stato la condanna irrogata dalla Corte

dei conti, nonché l'interpretazione data dallo stesso Procuratore

alla formula esecutiva "nell'interesse dell'erario" - formula di per

sé stessa non lesiva - nel senso che essa si riferisca all'erario

statale, ledono le proprie attribuzioni statutarie in materia

finanziaria.

La Regione sostiene che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto e

degli artt. 2 e 3 del decreto presidenziale n. 1074 del 1965,

sarebbero di propria spettanza "tutte le entrate tributarie ivi

comprese le entrate accessorie nonché tutte le entrate derivanti

dall'applicazione di sanzioni pecuniarie da qualsiasi fonte

provengano e comunque riscosse nell'ambito del territorio regionale".

Di conseguenza, poiché la pena pecuniaria in questione deve

riscuotersi nel suo territorio, la Regione Siciliana avrebbe diritto

al relativo importo, attesa anche la natura puramente sanzionatoria,

e non risarcitoria, della relativa condanna.

Secondo la Regione è altresì irrilevante che la sanzione sia

stata irrogata da un organo statale, in quanto non vi sarebbe alcun

necessario parallelismo fra potestà sanzionatoria e titolarità del

relativo credito, secondo quanto affermato anche dalla Corte

costituzionale con la decisione n. 84 del 1968.

3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, con

il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito

l'inammissibilità del conflitto e la sua infondatezza.

Secondo la difesa erariale, il ricorso è inammissibile, sia

perché proposto in relazione ad una mera istanza, cui non può

riconoscersi alcuna capacità lesiva delle attribuzioni regionali;

sia perché diretto contro atti dell'autorità giurisdizionale, o

comunque contro atti "serventi" o "strumentalmente inerenti

all'esplicazione" della funzione giurisdizionale.

Nel merito, l'Avvocatura generale sostiene che il conflitto è

comunque infondato, perché l'intero contesto del decreto

presidenziale n. 1074 del 1965 rende palese, a suo avviso, che le

relative norme di attuazione dello statuto siciliano "riguardano, in

via esclusiva, entrate tributarie". In particolare, la difesa

erariale rileva che l'art. 3 del decreto, dovendo leggersi unitamente

agli artt. 1, 2 e 4, può riferirsi soltanto alle "sole sanzioni

pecuniarie applicate per le violazioni (anche penalmente rilevanti)

di norme tributarie", mentre, nella fattispecie in esame, la sanzione

si collegherebbe ad un rapporto giuscontabilistico, che quindi nulla

avrebbe a che vedere con quello considerato dalla disciplina di

attuazione statutaria richiamata dalla Regione Siciliana.

Data la carenza dei presupposti di legge, deve anche respingersi,

ad avviso dello Stato, l'istanza preliminare di sospensione dell'atto

impugnato.

4. - Alla pubblica udienza del 9 marzo 1999, le parti hanno

insistito nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,

promosso dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe,

concerne l'istanza 12 marzo 1997 con cui il Procuratore regionale

della Corte dei conti presso la Regione Siciliana ha chiesto, ai

sensi dell'art. 476, comma 2, del codice di procedura civile, che il

decreto di condanna n. 151 del 15 aprile 1996 della Sezione

giurisdizionale venisse rilasciato con formula esecutiva intestata

"in favore dell'erario statale", nonché concerne, quale atto

conseguenziale, la nota del Procuratore regionale del 18 marzo 1997

relativa alla formula esecutiva apposta in calce al predetto decreto

"così come interpretata dal Procuratore regionale" stesso.

La Regione Siciliana deduce l'invasione delle sue attribuzioni in

materia finanziaria e formula istanza cautelare di sospensione,

poiché i suddetti atti attribuirebbero illegittimamente allo Stato

l'importo proveniente dal citato decreto di condanna n. 151 del 1996,

nonostante che si tratti di sanzione pecuniaria da riscuotere nel

territorio della Regione, violando così l'art. 36 dello statuto e

gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

2. - Il ricorso non è fondato.

Va premesso che, in base all'art. 1 del decreto di attuazione n.

1074 del 1965, la Regione Siciliana provvede al suo fabbisogno

finanziario mediante: a) le entrate derivanti dai suoi beni demaniali

e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua

competenza; b) le entrate tributarie ad essa spettanti.

In questo quadro normativo, il provento della sanzione pecuniaria

irrogata, al termine di un giudizio per resa di conto, dalla Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana con il

citato decreto n. 151 del 1996, non può costituire, per profili

oggettivi e soggettivi, una entrata di spettanza della Regione

Siciliana, anche se la relativa riscossione avviene nel territorio

regionale. Si tratta in realtà di una "pena pecuniaria" per omessa

presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'art. 46 del r.d. 12

luglio 1934, n. 1214, concernente un agente contabile dell'ENASARCO,

cioè dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio, sul quale si esplica la vigilanza del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (cfr. l'art. 1 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12).

Pertanto sia il profilo oggettivo di questa sanzione pecuniaria

relativo all'omessa resa di conto, sia il profilo soggettivo

dell'ente di appartenenza del dipendente condannato non denotano la

presenza di elementi qualificativi dell'entrata come di natura

tributaria. Il provento di tale sanzione quindi non può essere

annoverato tra le "entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito

del suo territorio", di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Ma non può essere annoverato neppure tra le entrate di spettanza

regionale "derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie

amministrative e penali", di cui all'art. 3 dello stesso decreto,

poiché anche questa disposizione, come si desume sia dal richiamo

testuale agli "interessi di mora" e alle "soprattasse", sia dalla

connessione sistematica con il successivo art. 4 che si riferisce

anche esso, come il citato art. 2, ad entrate relative a "fattispecie

tributarie", presuppone il carattere tributario dell'entrata stessa.

In ogni caso, anche se si ritenesse che il predetto art. 3 riguardi

non le entrate di natura tributaria, ma piuttosto quelle di cui alla

lettera a) del citato art. 1 del decreto n. 1074 del 1965, ossia le

entrate derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della Regione o

connesse all'attività amministrativa di sua competenza, il provento

della sanzione pecuniaria in questione non potrebbe comunque, per i

suoi caratteri, essere sussunto nel loro ambito.

In questo contesto normativo, l'istanza del Procuratore regionale

della Corte dei conti 12 marzo 1997 e gli atti conseguenziali

impugnati dalla Regione ricorrente non ledono dunque gli artt. 36

dello statuto della Regione Siciliana e 2 e 3 del decreto

presidenziale di attuazione n. 1074 del 1965, in quanto il provento

derivante da quella sanzione pecuniaria non può essere considerato

di spettanza regionale.

Il ricorso della Regione Siciliana va pertanto respinto, mentre la

domanda cautelare risulta assorbita dalla presente decisione di

merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato - in relazione all'istanza del

Procuratore regionale della Corte dei conti in data 12 marzo 1997 -

di fare propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria

irrogata con decreto di condanna n. 151/1996 dalla Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana

all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza, in un

giudizio per omessa presentazione dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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