Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1985

Altra decisione · depositata il 28/06/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 15 ottobre 1976, depositato in Cancelleria il

23 successivo ed iscritto al n. 36 del Registro ricorsi 1976, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del Protocollo di

collaborazione in data 9 luglio 1976 tra la Regione Valle d'Aosta e la

Regione somala del Basso Scebelli.

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei

ministri, ha, con ricorso notificato in data 15 ottobre 1976, promosso

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Valle d'Aosta.

Con detto ricorso lo Stato impugna il Protocollo di collaborazione

fra la Regione somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle

d'Aosta stipulato in Mogadiscio il 9 luglio 1976, sottoscritto

dall'Assessore E. Manganone per la Regione Valle d'Aosta e dal

Presidente del Consiglio riv. regionale per la Regione del Basso

Scebelli.

Tale Protocollo individuava alcuni settori di possibile

collaborazione fra le due Regioni stipulanti (industria, zootecnia,

turismo, artigianato, sanità) e suggeriva alcune iniziative bilaterali

da rendere operative attraverso programmi da approfondire in sede

regionale. Della stipula del Protocollo la Presidenza del Consiglio dei

ministri aveva notizia in data 16 agosto 1976, data del ricevimento di

apposito telespresso inviato dal Ministero per gli Affari Esteri.

2. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

ricordando la precedente sentenza n. 170 del 1975 di questa Corte

afferma che: "stando a base dell'ordinamento regionale interessi

regionalmente localizzati, sicché le relative competenze sono

finalizzate alla cura di interessi territorialmente circoscritti e mai

unitari, si devono escludere dalle attribuzioni regionali gli

apprezzamenti di politica estera e gli accordi con soggetti propri di

altri ordinamenti, compiti questi spettanti, nel nostro sistema

costituzionale, esclusivamente agli organi dello Stato sovrano".

Rifacendosi a tali principi, sostiene il ricorrente che: "il

documento firmato dalla Regione della Valle d'Aosta - anche ammesso

possa ritenersi animato da apprezzabili sentimenti di amicizia e

collaborazione fra i popoli - non può trovare diritto di cittadinanza

nel sistema istituzionale della Repubblica, in quanto è lo Stato

l'unico a potere e dovere interpretare i sentimenti pacifici e di

cooperazione del popolo italiano".

Vengono pertanto chiesti a questa Corte - senza specifico

riferimento ad alcun parametro costituzionale - la dichiarazione

dell'esclusiva competenza dello Stato in materia, e il conseguente

annullamento del Protocollo impugnato.

Non si è costituita la Regione Valle d'Aosta. Considerato in diritto :

1. - Con ricorso notificato il 15 ottobre 1976, il Governo della

Repubblica ha impugnato il "Protocollo di collaborazione fra la Regione

somala del Basso Scebelli e la Regione italiana Valle d'Aosta"

sottoscritto a Mogadiscio il 9 luglio 1976 dal Presidente del Consiglio

riv. regionale per la Regione somala e dall'Assessore capo delegazione

per la Regione italiana.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del Protocollo in esame -

ovviamente per quanto concerne la Regione italiana - previa

declaratoria de "la esclusiva competenza dello Stato a stipulare

trattati e accordi internazionali".

Il ricorso è fondato e merita, perciò, accoglimento.

2. - Con il Protocollo impugnato la Regione Valle d'Aosta ha

preteso di stipulare un vero e proprio accordo (che interessa

l'industria metallurgica, i settori zootecnico e turistico nonché

l'artigianato e la sanità) con un ente territoriale facente parte di

uno Stato straniero, senza neppure subordinarne l'efficacia al

verificarsi di eventi successivi quali, ad esempio, la dimostrazione

del consenso del Consiglio regionale o di quello delle competenti

autorità statali. L'accordo in esame è quindi sin dall'origine idoneo

a produrre effetti nei rapporti internazionali tra la Repubblica

italiana e la Repubblica Democratica di Somalia ed è, per ciò stesso,

immediatamente invasivo di una sfera di competenza esclusivamente

riservata allo Stato, che vanta, quindi, un interesse attuale

all'impugnazione dell'atto in esame (cfr. sentt. nn. 170 del 1975 e 123

del 1980).

Il principio della indivisibilità della Repubblica, solennemente

affermato dall'art. 5 Cost., postula, infatti, l'esclusiva

soggettività internazionale dello Stato; tale principio risulta

ribadito anche dalle altre norme costituzionali direttamente o

indirettamente riferentisi ai rapporti internazionali (artt. 10, 11,

35, terzo e quarto comma, 72, quarto comma, 75, secondo comma, 78, 80 e

87, primo e ottavo comma, Cost.). Spetta, di conseguenza, allo Stato il

"potere estero" (cfr. sent. n. 21 del 1968); solo lo Stato è

responsabile dell'adempimento degli obblighi internazionali (sent. n.

142 del 1972) mentre alle regioni in via di principio non spettano

competenze che esulino dall'ambito territoriale loro proprio (sentt.

nn. 28 del 1958; 44 del 1967; 203 del 1974). Invero, soltanto lo Stato

può valutare - discrezionalmente - la opportunità di specifiche

scelte di politica estera misurandone la coerenza con gli orientamenti

generali e questo monopolio statale viene inciso quando la Regione

pretende di esercitare - come nel caso di specie - attività di rilievo

internazionale. Proprio a causa della indivisibilità della Repubblica

è infatti sempre la Repubblica stessa che si presenta sulla scena

internazionale ogni qualvolta venga compiuta, anche ad opera di una

regione, una qualsiasi attività del genere, cosicché l'azione

regionale - in fattispecie del tipo di quella qui considerata - viene

sostanzialmente ad incidere sulla politica internazionale della

Repubblica.

Del resto l'esclusiva competenza statale in materia di rapporti

internazionali (e con le Comunità economiche europee) già affermata

dall'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, è stata ribadita. per quanto

concerne la Valle d'Aosta, dal primo comma dell'art. 2 del d.P.R. 22

febbraio 1982, n. 182, che riserva appunto allo Stato, anche nelle

materie trasferite o delegate in forza del medesimo decreto, le

funzioni "attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità

economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza".

Al principio della esclusività della competenza statale in

subiecta materia apporta peraltro un limitato temperamento il secondo

comma del medesimo articolo, il quale prevede che "la regione", previa

intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente

comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, può svolgere

all'estero attività promozionali relative alle materie di sua

competenza". Ciò comporta, da un lato, che la regione possa svolgere

all'estero solo attività promozionali; dall'altro, che tali attività

intanto possano compiersi, in quanto siano precedute da "intese" con il

Governo della Repubblica, intese che - nell'ottica della norma

menzionata - sono palesemente preordinate ad assolvere ad una funzione

di coordinamento tra le scelte regionali ed i più ampi indirizzi di

politica internazionale seguiti dallo Stato, al fine di "garantire che

non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti

fra l'Italia e gli altri Stati" (sent. n. 8 del 1985). Il che, a ben

riflettere, è in perfetta armonia con quel principio collaborativo che

- per ripetuta affermazione di questa Corte - deve costantemente

ispirare i rapporti fra lo Stato e le regioni (cfr. fra le altre,

sentt. nn. 175 del 1976 e 94 del 1985).

Nel caso di specie, sembra incontestabile che l'accordo impugnato

non solo sia stato stipulato al di fuori di qualunque coordinamento con

le scelte statali di politica internazionale, ma sia anche diretto, ben

al di là di qualunque intento "promozionale", a realizzare forme di

vera e propria assistenza ad un paese in via di sviluppo, nel contesto

cioè di una materia che questa Corte ha ritenuto estranea "nel modo

più assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda

la predisposizione dei programmi, ma anche per ciò che attiene

direttamente o indirettamente alla loro esecuzione" (sent. n. 37 del

1972).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato stipulare accordi (comunque

denominati) con enti territoriali di uno Stato straniero e

conseguentemente annulla, per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta,

il Protocollo di collaborazione stipulato il 9 luglio 1976 a Mogadiscio

tra l'Assessore capo delegazione della Regione Valle d'Aosta e il

Presidente della Regione riv. del Basso Scebelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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