Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1980

Altra decisione · depositata il 22/12/1980 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 28 novembre 1975 e riapprovata il 10 febbraio 1976 dal Consiglio

regionale della Valle d'Aosta, avente per oggetto "Determinazione della

nuova misura della tredicesima mensilità spettante al personale della

Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 1 marzo 1976, depositato in cancelleria il 10

successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Valle

d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 1 marzo 1976 il Presidente del Consiglio

dei ministri ha promosso ricorso in via principale avverso la legge

della regione autonoma Valle d'Aosta 10 febbraio 1976 recante

"Determinazione della nuova misura della tredicesima mensilità

spettante al personale della Regione".

Successivamente, preso atto che con l'art. 4 della legge regionale

28 aprile-6 giugno 1977, n. 40 la legge impugnata è stata abrogata, ha

chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del

contendere. A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la Regione che

domanda pronunzia di "estinzione del processo". Considerato in diritto :

In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno

1977, n. 40, all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali

approvate con provvedimenti del Consiglio regionale n. 38, in data 10

febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".

Ora, come già ha ritenuto questa Corte nella sentenza numero 101

del 1980, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine

"abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora

promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della

Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40

del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato,

con la conseguente cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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