Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quarto,

quinto e sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione

degli ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di sicurezza

sociale), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1974 dal

pretore di Firenze nella causa di lavoro vertente tra Fardi Mario e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 218 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Mario Fardi, titolare di pensione di anzianità dal 1965,

raggiungeva il 12 novembre 1968 l'età prevista per il pensionamento di

vecchiaia.

Prima della cessazione dell'attività di lavoro dipendente,

avvenuta il 31 gennaio 1969, inoltrava, sotto la data del 15 gennaio

1969 domanda all'INPS per ottenere la riliquidazione della pensione.

L'INPS, il 24 febbraio 1971, provvedeva alla riliquidazione della

pensione nella misura del 71,5%, considerando che il Fardi aveva

diritto alla riliquidazione nel 65 % in base al d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 488, artt. 5 e 14 e che la legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 9

aveva successivamente introdotto un aumento del 10% con effetto dal 1

gennaio 1969. Ciò premesso, e ritenuto che l'art. 11 della legge n.

153 del 1969 aveva portato la misura massima della pensione dal 65%

sopraddetto al 74% per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1969 ed

all'80% per quelle che avrebbero avuto decorrenza dal 1 gennaio 1976,

il Fardi faceva ricorso all'INPS per ottenere il 74% ma otteneva

delibere negative. Con ricorso del 7 gennaio 1974, adiva, quindi, il

pretore di Firenze, giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'INPS

a corrispondergli la pensione del 74% con decorrenza dal 10 febbraio

1969.

L'INPS, costituitosi in giudizio, deduceva la non fondatezza delle

pretese dell'attore e chiedeva il rigetto del ricorso.

Durante il corso del giudizio, a seguito di eccezione dell'attore e

senza opposizione sul punto, da parte dell'Istituto convenuto, il

pretore, con ordinanza del 27 febbraio-14 marzo 1974, sollevava la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n.

153 del 1969, commi quarto, quinto e sesto, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Assumeva che le norme denunciate, che regolano la "riliquidazione"

delle pensioni INPS prevedono le ipotesi che l'età richiesta per il

pensionamento di vecchiaia sia compiuta o successivamente al 31

dicembre 1968 (comma quarto) o anteriormente al 1 maggio 1968,

ricollegando ad entrambe il vantaggio, appunto, della riliquidazione,

mentre nulla prevedono per la ipotesi di compimento dell'età richiesta

nel periodo compreso tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 e

conseguentemente escludono dal beneficio della detta riliquidazione una

categoria di lavoratori, discriminandoli negativamente rispetto agli

altri lavoratori. E riteneva questa evidente discriminazione, basata

unicamente sul tempo del raggiungimento della detta età, priva di

qualsiasi giustificazione razionale.

Per tanto, considerava non manifestamente infondata la questione;

e, tenuto conto della domanda dell'attore diretta ad ottenere la

riliquidazione della pensione nella misura prevista per i pensionati

che avevano raggiunto l'età per il pensionamento vecchiaia dopo il 31

dicembre 1968 e quindi dopo il 1 maggio 1968, della detta questione

dichiarava la rilevanza ai fini della decisione.

2. - Davanti a questa Corte si è costituito l'INPS, a mezzo degli

avvocati Giovanni Battista Rossi Doria e Nicola Terzulli e fuori del

termine di legge ha depositato l'atto di intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocato generale dello Stato.

L'INPS ha precisato che, in sede di riliquidazione della pensione

per raggiunta anzianità al Fardi, aveva applicato nei suoi confronti

l'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, l'art. 14, ultima parte,

del d.P.R. n. 488 del 1968 e l'art. 9 della legge n. 153 del 1969 e ne

aveva determinato la pensione nella misura del 71,5% (65% +10%) ai

sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968; e che nei suoi confronti

non era applicabile il quarto comma dell'art. 11 della legge n. 153 del

1969, essendo il suo caso specifico regolato dal quinto comma dello

stesso articolo.

Ha messo in evidenza che il citato art. 11, al fine di graduare nel

tempo gli effetti economici delle riforme relative alla liquidazione o

riliquidazione delle pensioni in rapporto alla retribuzione ovvero alla

commisurazione della contribuzione alla retribuzione, operate con il

d.P.R. n. 488 del 1968 e con la legge n. 153 del 1969, ha

sostanzialmente raggruppato i pensionati secondo due criteri

concorrenti. Il primo è quello del momento della decorrenza della

pensione, per cui i pensionati si distinguono a seconda che la

decorrenza della prestazione sia anteriore al 1 maggio 1968, sia

compresa tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 ovvero tra il 1

gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, e infine sia successiva al 1975.

Ed a tali pensionati si applica diversa percentuale di calcolo della

pensione, secondo le tabelle allegate al d.P.R. n. 488 del 1968 e alla

legge n. 153 del 1969. Il secondo criterio riguarda particolarmente i

pensionati per anzianità ed è in rapporto al compimento dell'età per

il pensionamento per vecchiaia, per cui i pensionati si distinguono a

seconda che abbiano compiuto l'età pensionabile prima o dopo il 1

maggio 1968 (art. 11, comma quinto).

L'Istituto poi ha considerato ragionevole, in modo evidente, la

normativa che riguarda la distinzione tra i pensionati in genere ed i

pensionati per anzianità, e quella che distingue tra loro i pensionati

per anzianità a seconda del tempo durante il quale fu consentita

contemporanea possibilità di pensionamento e di retribuzione. Ed a

quest'ultimo riguardo ha osservato che il momento discriminante (10

maggio 1968) - sia pure con particolare considerazione di favore di

coloro che compirono l'età entro l'anno precedente l'entrata in vigore

della nuova legge - deve anche essere messo in rapporto all'aggravio

economico che lo Stato aveva previsto a suo carico e con un graduale

aumento con la legge n. 153 del 1969 ed in definitiva alle possibilità

economiche tanto della collettività in genere quanto dell'Ente

erogatore.

L'Istituto ha concluso chiedendo alla Corte di provvedere come di

giustizia sulla questione prospettata.

3. - All'udienza del 19 maggio 1976 il difensore dell'INPS ha

confermato le conclusioni prese con l'atto di costituzione in giudizio. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Firenze, giudice del lavoro, chiamato a

provvedere sulla domanda di condanna dell'INPS a corrispondere nella

misura del 74% la pensione di vecchiaia riliquidata, avanzata da un

lavoratore dipendente, che aveva conseguito la pensione di anzianità

sin dal 1965 ed aveva raggiunto il 12 novembre 1968 l'età richiesta

per il pensionamento di vecchiaia, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi quarto, quinto e sesto,

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti

pensionistici e delle norme in materia di sicurezza sociale), nella

parte in cui non prevede la riliquidazione della pensione, nella misura

del 74% nei confronti dei pensionati di anzianità che avessero

raggiunto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel

periodo compreso tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre dello stesso

anno.

2. - Allo scopo di poter valutare quanto assume il giudice a quo e

cioè accertare se, ed entro quali limiti, il legislatore abbia

dettato, per situazioni eguali, un trattamento differenziato con

evidente discriminazione in danno di una categoria di lavoratori, e

senza alcuna giustificazione razionale, e quindi di poter giudicare

circa la fondatezza o meno della sollevata questione, occorre tener

presente l'intera normativa dettata per la riliquidazione della

pensione in favore dei lavoratori che, acquisito il diritto alla

pensione di anzianità in base all'art. 13 della legge 21 luglio 1965,

n. 903, abbiano successivamente compiuto l'età richiesta per il

pensionamento di vecchiaia.

Con l'art. 14, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, si

è disposto che "il titolare della pensione di anzianità, liquidata a

norma dell'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compia,

successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento

di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di

lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza

della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può

ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione

della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a

quello di presentazione della relativa domanda, in base alle

disposizioni del presente decreto" e cioè nella misura massima del

65%.

Con il quinto comma dell'art. 11 della legge n. 153 del 1969 si è

prevista l'ipotesi che il detto titolare di pensione di anzianità

avesse compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia

anteriormente al 1 maggio 1968, e la si è disciplinata alla stessa

stregua della precedente ipotesi.

Con il sesto comma dello stesso articolo si è stabilito che alla

pensione riliquidata a norma del comma precedente (e deve logicamente

ritenersi - anche a norma del citato art. 14, ultimo comma, del d.P.R.

n. 488 del 1968) dovesse applicarsi l'aumento previsto dall'art. 9

della stessa legge n. 153 del 1969 e cioè un aumento in misura pari al

dieci per cento dell'ammontare della pensione.

Con il quarto comma del ripetuto art. 11, infine, si è disposto

che alle pensioni riliquidate a favore dei titolari che avrebbero

compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia in data

successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975 si sarebbero

dovute applicare le percentuali massime rispettivamente del 74% e

dell'80%.

Con le sopra richiamate norme, pertanto, si è realizzata la

disciplina legislativa dell'ipotesi di compimento dell'età prevista

per il pensionamento di vecchiaia, da parte dei titolari di pensione di

anzianità liquidata a norma dell'art. 13 della legge n. 903 del 1965.

E ciò è avvenuto in modo completo ed uniforme, nel senso che a tutti

i titolari di pensione di anzianità è stato attribuito il diritto

alla riliquidazione della pensione appena raggiunta l'età richiesta

per il pensiollamento di vecchiaia, e con la fissazione, graduata nel

tempo, della misura massima della percentuale di commisurazione della

pensione alla retribuzione.

Non sussiste, di conseguenza, in assoluto la mancata previsione

(lamentata in ordinanza) dell'ipotesi di compimento dell'età richiesta

nel periodo compreso tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre dello

stesso anno, giacché se è vero che codesta ipotesi non è

disciplinata nell'art. 11 della legge n. 153 del 1969, è nel contempo

certo che ad essa si riferisce il disposto dell'art. 14, ultimo comma,

del d.P.R. n. 488 del 1968.

Da tutto ciò deriva che la sollevata questione non è fondata.

Ove, infatti, si ritenga che si ha trattamento differenziato di

situazioni eguali perché la riliquidazione delle pensioni è ammessa

se l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia sia compiuta o

successivamente al 31 dicembre 1968 (comma quarto) o anteriormente al 1

maggio 1968 (comma quinto) e nulla è previsto per le ipotesi di

compimento dell'età richiesta nel periodo dal 1 maggio al 31 dicembre

1968, c'è da rilevare la mancanza della asserita discriminazione: una

norma disciplina quest'ultima ipotesi e si trova, come si è già

detto, nell'art. 14, ultimo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968.

Ed ove, in via utile, si pensasse di rinvenire la denunciata

differenza di trattamento nel fatto che per la riliquidazione

riconosciuta ai lavoratori i quali hanno raggiunto l'età per il

pensionamento di vecchiaia, si applicano percentuali diverse, e cioè

il 65% o il 74% a seconda che codesta età venga compiuta tra il 1

maggio ed il 31 dicembre 1968 o in data successiva al 31 dicembre 1968,

la questione risulterebbe del pari non fondata. Come si è già

osservato, infatti, la misura massima della percentuale di

commisurazione della pensione alla retribuzione da applicarsi in sede

di riliquidazione è fissata dalle norme sopra indicate nel 65%, (e con

l'aumento del 10%), nel 74% e nell'80% se l'età richiesta per il

pensionamento di vecchiaia è compiuta entro il 31 dicembre 1968 (e non

rileva se prima o dopo il 30 aprile 1968), dopo il 31 dicembre 1968,

ovvero dopo il 31 dicembre 1975. Vi è quindi una gradualità in sede

di miglioramento del trattamento di pensione: gradualità che, mentre

da un canto esclude che in sede di riliquidazione tra i soggetti che si

trovano, anche dal punto di vista temporale, nelle medesime condizioni

(ad esempio, perché hanno raggiunto l'età per il pensionamento di

vecchiaia entro il 31 dicembre 1968) alcuni siano avvantaggiati ed

altri danneggiati, dall'altro canto, messa in correlazione con la

gradualità prevista per la liquidazione delle pensioni, corrisponde a

momenti di sviluppo della politica legislativa di solidarietà sociale

che, in quanto successivi nel tempo, non si prestano, anche per la

logica che li giustifica, ad apparire in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione ed anzi possono apparire in adeguata armonia con i fini

perseguiti dal costituente con l'art. 38.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, commi quarto, quinto e sesto, della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e delle norme in

materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3,

comma primo, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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