Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

citata

  • art. 101r.d.l. 668/1943
  • art. 102r.d.l. 668/1943

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 25 novembre

1926, n. 2008 (provvedimenti per la difesa dello Stato), del r.d. 12

dicembre 1926, n. 2062 (norme di attuazione della citata legge), e del

decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 (revisione

delle sentenze di condanna emesse dal soppresso tribunale speciale per

la difesa dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1971

dalla Corte di appello di Ancona sul ricorso elettorale di Magini

Enrico, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 15 luglio 1971 la Corte di appello di Ancona ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, 104, comma primo, della

Costituzione, della legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del

tribunale speciale per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre

1926, n. 2062, contenente norme di attuazione della legge predetta e

del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, che non avrebbe disposto

l'abolizione di ogni effetto delle sentenze emesse dal citato

tribunale, a sua volta soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.

L'ordinanza è stata emessa in sede di esame del ricorso proposto da

Magini Enrico avverso la deliberazione 17 aprile 1971 con la quale la

Commissione elettorale mandamentale di Recanati aveva respinto la

domanda del ricorrente intesa ad ottenere l'iscrizione nelle liste

elettorali poiché contro di lui figurava emessa dal tribunale speciale

una sentenza recante, tra l'altro, condanna all'interdizione perpetua

dai pubblici uffici, pena accessoria questa tuttora ostativa

all'esercizio dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 2, comma primo,

n. 5, del t.u. approvato con d.P.R. 20 maggio 1967, n. 223.

Rileva il giudice a quo che la legge istitutiva del tribunale

speciale è in pieno contrasto con i principi costituzionali

dell'autonomia ed imparzialità del giudice stante la qualità e la

veste dei componenti di quell'organo giurisdizionale scelti fra i

consoli della milizia fascista, nominati dal Ministro per la guerra e

gerarchicamente dipendenti dalle autorità politiche e governative

fasciste. Dalla illegittimità costituzionale di tutte le norme

concernenti l'istituzione, la composizione e la funzione del tribunale

speciale potrebbe discendere la conseguenza della nullità assoluta o

addirittura dell'inesistenza delle sentenze dallo stesso emesse, o,

quanto meno, della cessazione dei loro effetti in applicazione

dell'art. 30 , terzo comma , della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nel dubbio comunque che la legge 5 ottobre 1944, n. 316, per non

aver abolito ogni effetto di tutte le sentenze del tribunale speciale,

non corrisponda alla rigorosa applicazione dei principi costituzionali

e che, conseguentemente, la pena accessoria della interdizione perpetua

dai pubblici uffici inflitta al ricorrente possa considerarsi

illegittimamente operante, il giudice a quo ritiene di sollevare

innanzi a questa Corte anche la questione di legittimità

costituzionale della citata legge nei limiti in cui la soluzione della

stessa influisce sulla decisione del ricorso diretto allo scopo del

riconoscimento del diritto di elettorato attivo.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - La Corte di appello di Ancona - chiamata a decidere sul

ricorso proposto da Magini Enrico avverso la deliberazione della

Commissione elettorale mandamentale di Recanati con cui veniva respinta

la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la reiscrizione nelle

liste elettorali di quel Comune, dalle quali era stato cancellato per

effetto di una sentenza contro di lui pronunciata dal tribunale

speciale per la difesa dello Stato per frodi valutarie ed altri reati -

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 25

novembre 1926, n. 2008, recante "provvedimenti per la difesa dello

Stato", del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative

norme di attuazione e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante

"norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal

tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con r.d.l. 29

luglio 1943, n. 668", in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e

secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che le norme della legge n. 2008 e del

r.d. n. 2062 del 1926 concernenti l'istituzione, la composizione e le

funzioni del tribunale speciale per la difesa dello Stato sono in

palese contrasto con i principi dell'autonomia della funzione

giudiziaria e dell'indipendenza dei giudici.

Dalla incostituzionalità delle norme anzidette dovrebbe discendere

la nullità assoluta o, addirittura, l'inesistenza delle sentenze

pronunciate e poiché il d.lg.lgt. n. 316 del 1944 non ha disposto

l'abolizione incondizionata di ogni effetto delle medesime, ma ne ha

semplicemente previsto la speciale revisione, anche esso dovrebbe

ritenersi costituzionalmente illegittimo.

2. - La questione proposta va dichiarata inammissibile perché

irrilevante ai fini della decisione del ricorso sottoposto all'esame

della Corte di appello di Ancona. Il giudice a quo muove da una

premessa incontestabile qual'è quella della incostituzionalità delle

norme relative alla Costituzione e al funzionamento del tribunale

speciale per la difesa dello Stato. Ed, infatti, è sufficiente por

mente alle disposizioni della legge n. 2008 del 1926 riguardanti la

qualità e la posizione dei componenti del tribunale per inferirne che

trattavasi di organo privo di quei requisiti di imparzialità e

indipendenza che la Carta costituzionale esige per il retto esercizio

della funzione giurisdizionale.

Ma l'accoglimento della questione nei termini in cui è stata

proposta non comporterebbe l'asserita conseguenza della nullità

assoluta o inesistenza delle sentenze emesse dal tribunale speciale

poiché queste hanno una propria autonoma giuridica esistenza.

Dalla dichiarazione di incostituzionalità non deriverebbe neppure

la cessazione degli effetti penali delle sentenze non trattandosi di

incostituzionalità di norme incriminatrici.

3. - Alla stregua di tali considerazioni, infondati appaiono gli

argomenti svolti nei confronti del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316,

censurato perché, in luogo dell'abolizione di ogni effetto delle

sentenze pronunciate dal tribunale speciale qualunque ne fosse

l'oggetto, avrebbe concesso soltanto il mezzo di una speciale

revisione.

Dopo la caduta del fascismo, ristabilitosi l'ordinamento

democratico, il legislatore ha subito decretato la soppressione del

tribunale speciale (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668) ed ha

successivamente provveduto a disciplinare gli effetti delle sentenze

dallo stesso emesse con i decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio

1944, n. 159, e 5 ottobre 1944, n. 316.

Il primo provvedimento ha disposto l'abrogazione di tutte le

disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi

politici creati dal fascismo, nonché l'annullamento delle sentenze

già pronunciate in base a tali disposizioni (art. 1).

Il secondo, invece, si riferisce alle sentenze di condanna non

suscettibili di annullamento e le ammette ad ampia, speciale revisione

quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali o

quando, altrimenti, appare palesemente iniqua o quando sulla stessa

hanno influito motivi di evidente carattere fascista (art. 2).

Le ragioni del diverso trattamento normativo sono chiare.

La competenza del tribunale speciale, limitata in origine ad alcuni

dei delitti contro la sicurezza dello Stato previsti dal codice penale

allora vigente e alle nuove figure di reato create con la legge n. 2008

del 1926 era stata poi estesa, con l'entrata in vigore del nuovo

codice, agli altri delitti contro la personalità dello Stato, che già

spettavano alla cognizione della magistratura ordinaria.

Di ciò il legislatore democratico ha giustamente tenuto conto

richiedendo per l'annullamento delle sentenze la condizione che esse

fossero state emanate in applicazione di quelle disposizioni penali che

il fascismo aveva dettate a tutela delle proprie istituzioni e dei

propri organi politici e riservando, invece, la speciale revisione a

tutte le altre sentenze.

S'è fatta, in altri termini, opportuna distinzione tra fatti

ritenuti delittuosi dal fascismo e che non apparivano più tali nel

mutato clima di libertà e democrazia, e reati che, essendo posti a

tutela di esigenze e necessità permanenti dello Stato, restavano

nell'ordinamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante

"provvedimenti per la difesa dello Stato", del r.d. 12 dicembre 1926,

n. 2062, contenente le relative norme di attuazione, e del d.lg.lgt. 5

ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle

sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello

Stato soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668", sollevata dalla

Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, e 104, comma

primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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