Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1974

Altra decisione · depositata il 26/06/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Calabria, notificato il 26 gennaio 1973, depositato in cancelleria il 7

febbraio successivo ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 1973,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 29 novembre

1972, n. 3420, del Prefetto di Reggio Calabria, con il quale è stata

sospesa dalle funzioni l'assemblea del Consorzio per l'incremento

turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria e nominato un

commissario prefettizio.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Nino Rodolfo Caminiti, per la Regione Calabria, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del Presidente della Regione Calabria, notificato il 26

gennaio 1973, è stato impugnato per conflitto di attribuzione il

decreto del Prefetto di Reggio Calabria 29 novembre 1972, n. 3420, con

cui è stata sospesa dalle funzioni l'assemblea del Consorzio per

l'incremento turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria

e nominato un commissario prefettizio.

Il provvedimento indicato - secondo quanto la Regione deduce -

violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione anche

agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 (che ha trasferito

alle Regioni a statuto ordinario tutte le attribuzioni amministrative

già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in

materia di turismo ed industria alberghiera): in quanto il Consorzio de

quo - strutturato come Consorzio fra la Provincia e vari Comuni della

Provincia di Reggio Calabria, nonché l'E.P.T. ed altri enti turistici

minori - avendo tra le sue finalità quelle di promuovere e sorreggere

tutte le iniziative turistiche nella provincia, sarebbe, appunto,

soggetto alla vigilanza e controllo della Regione, cui spetterebbero

anche i poteri di sospensione dell'Assemblea dei partecipanti e la

nomina di un commissario.

Di conseguenza andrebbe dichiarata l'incompetenza del Prefetto a

provvedere in materia ed annullato l'impugnato decreto.

Secondo, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri (che, nel

costituirsi in giudizio, ha resistito la tesi della Regione), il fatto

che il Consorzio in parola sia strutturato secondo la legge comunale e

provinciale (artt. 156 ss.) e che solo in parte svolga attività di

promozione turistica (avendo anche finalità di sviluppo economico e di

costruzione di infrastrutture viarie) confermerebbe che i controlli cui

il medesimo resta soggetto non sono quelli (di competenza della

Regione) previsti dall'art. 1 lett. c, del d.P.R. 1972, n. 6, citato

(che si riferisce tassativamente agli Enti provinciali del turismo ed

alle aziende autonome di cura e soggiorno), sibbene quelli, invece,

propri dei Consorzi amministrativi.

Tali ultimi controlli - che prima della riforma regionale si

incentravano nel controllo di legittimità del Prefetto ed in quello

tutorio di merito della G.P.A. - resterebbero ora disciplinati

dall'art. 61 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con rinvio a quanto

disposto sul controllo sulle Provincie; vale a dire, mentre il

controllo sugli atti spetterebbe al Comitato regionale di controllo, il

controllo sugli organi spetterebbe alle autorità dello Stato, e così,

in particolare, il potere di sospensione e nomina di commissari,

demandato in via esclusiva al Prefetto (art. 166, commi terzo e quarto,

legge comunale e provinciale). Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte, dalla quale

dipende la soluzione del conflitto di attribuzione sollevato dalla

Regione Calabria, consiste, per quanto in narrativa detto, nello

stabilire - sulla non controversa (e corretta) premessa che il

provvedimento di sospensione dell'assemblea di un ente giuridico con

conseguente nomina di un commissario straordinario configuri una forma

di "controllo sostitutivo sull'organo" - se l'esercizio di detto tipo

di controllo, appunto, nei confronti del "Consorzio per l'incremento

turistico ed economico della Provincia di Reggio Calabria", competa

allo Stato (che, nella specie, lo ha in concreto esercitato, per il

tramite dell'organo prefettizio) ovvero, invece, alla Regione.

La seconda alternativa è sostenuta dalla ricorrente sul rilievo

che il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - quale attuato

con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - delle funzioni amministrative, ad

esse spettanti ex artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia del

turismo ed industria alberghiera involga, per continenza, anche il

passaggio di tutte le forme di controllo sugli enti che, come quello di

specie, comunque, svolgano la loro attività in settori della materia

indicata.

A conferma del proprio assunto la Regione richiama la precedente

pronunzia di questa Corte n. 178 del 1973, secondo cui, appunto,

"allorché si tratti di enti operanti nell'ambito delle materie

Previste dall'art. 117 della Costituzione, non solo il controllo sugli

atti, ma anche quello sugli organi deve ritenersi incluso nelle

rispettive materie".

2. - Il ricorso - che si puntualizza, quindi, in una censura di

violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - non è fondato.

È da escludere che la fattispecie in discussione insista nell'area

coperta dal principio enunciato dalla richiamata sentenza n. 178 del

1973.

Secondo, infatti, tale decisione, l'incidenza dell'attività di un

ente locale su materie previste dall'art. 117 della Costituzione non

costituisce elemento di per sé giustificativo della attribuzione alla

Regione del potere di controllo sostitutivo sull'ente stesso, sibbene,

più esattamente, elemento da cui desumere una sottoposizione dell'ente

"ai poteri di supremazia (in quelle materie) alle Regioni attribuiti"

(sentenza n. 62 del 1973), di cui è specificazione la potestà di

interferire nella relativa organizzazione.

Tale potestà, appunto, in ultima analisi, dà ragione della

titolarità dei controlli sostitutivi sull'organo; ed è alla luce di

tale enucleato fondamento dei controlli in questione che si spiega

anche il raccordo tra la esaminata sentenza n. 178 del 1973 e la

precedente n. 164 del 1972, che ha affermato spettare, invece, allo

Stato il controllo sugli organi di Comuni o Provincie.

Tale ultima indicata decisione non contraddice, infatti, la

premessa dell'inerenza della funzione di controllo sostitutivo

sull'organo ad una potestà latamente organizzatoria, ma da questa

coerentemente movendo perviene alla conclusione che, nei confronti dei

minori enti territoriali, quella potestà spetta allo Stato (e non alla

Regione) in quanto "appare dall'art. 128 della Costituzione la

volontà di mantenere alle Province ed ai Comuni la figura da essi

tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello

Stato".

Ciò posto, è chiaro come, anche per la soluzione del caso di

specie, occorra, in definitiva, verificare a chi (tra Stato e Regione)

vada, in effetti, riconosciuta la "potestà di interferire

nell'organizzazione" del Consorzio in questione.

A tal fine, rispetto all'elemento della coincidenza (per altro

soltanto parziale) dell'attività svolta da tale Consorzio con quella

di competenza della Regione ex art. 117 della Costituzione, assume

preminente ed, anzi, assorbente rilievo la considerazione della

particolare struttura e natura dell'ente.

Trattasi, infatti, - desumesi dal relativo Statuto - di Consorzio

"costituito tra la Provincia di Reggio Calabria ed i comuni della

Provincia medesima" e cioè di consorzio inquadrabile - giusto l'esatto

rilievo dell'Avvocatura - nel tipo disciplinato dagli artt. 156 e segg.

t.u. legge comunale e provinciale: la quale configurazione non viene a

mutare per la prevista partecipazione al consorzio dell'Ente

provinciale per il turismo e di altri enti perseguenti finalità

turistiche, atteso che la partecipazione di "altri enti" è considerata

evenienza normale dei consorzi amministrativi dall'art. 172 t.u.

citato.

Ora è noto che, nei rispetti dell'ordinamento generale, i consorzi

intercomunali al pari di quelli interprovinciali si presentano come

proiezioni dei Comuni o delle Provincie; dei quali rispettivamente

condividono, nel complesso, il regime giuridico (Vedi artt. 165 e segg.

t.u. legge comunale e provinciale, e artt. 33, 63, 65, 272 e segg. t.u.

leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265).

Discende da ciò che alla Provincia, appunto, vada equiparato il

Consorzio che ora ne occupa, anche sotto il profilo della soggezione

alla potestà di supremazia dello Stato ed al connesso potere di

esercizio dei controlli sostitutivi; il che, del resto, trova anche un

riscontro normativo testuale nell'art. 61 della legge 10 febbraio 1953,

n. 62 (sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali),

secondo cui "per i controlli sui consorzi di Comuni e Provincie si

applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi

dei quali la Provincia fa parte o altrimenti quelle stabilite per il

Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti o per il

Comune capoluogo di Provincia se questo fa parte del Consorzio".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara spettante allo Stato il potere di sospensione dalle

funzioni dell'assemblea del "Consorzio per l'incremento turistico ed

economico della Provincia di Reggio Calabria" e di nomina di un

commissario straordinario, esercitato con decreto 29 novembre 1972, n.

3420, del Prefetto di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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