Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 14,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636 (Revisione del contenzioso tributario), promosso con ordinanza

emessa il 6 dicembre 1979 dalla Commissione tributaria di 2 grado di

Roma, sul ricorso proposto da D'Amico Giuseppe, iscritta al n. 75 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 92 del 2 aprile 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 6 dicembre 1979, la Commissione tributaria di 2 grado

di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 103, secondo comma, alla VI Disposizione

transitoria e all'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'intero

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (sulla "revisione del contenzioso

tributario"), rientrando a suo giudizio il " contenzioso tributario

nelle materie di contabilità pubblica, che l'art. 103, secondo comma,

della Costituzione, attribuisce alla giurisdizione della Corte dei

conti".

A sostegno si deduce che l'art. 103 Cost. attribuisce direttamente

ed in via esclusiva alla Corte dei conti competenza in tema di

contabilità pubblica, da intendersi come comprensiva di ogni attività

attinente non solo alle spese ma anche alle entrate dello Stato,

comprese quelle tributarie.

L'assunto - secondo l'ordinanza di rimessione sarebbe dimostrato in

base alle seguenti considerazioni:

a) nelle materie di contabilità pubblica la Corte dei conti ha

competenza ordinaria generale, giudica in materia di interessi

legittimi e di diritti soggettivi, conosce del fatto e del diritto ed

è giudice esclusivo;

b) la nozione di "contabilità pubblica" appare sufficientemente

individuata con il concorso di due elementi: l'uno, soggettivo, che

attiene alla natura dell'ente; l'altro, oggettivo, che riflette la

qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione;

c) i giudizi di responsabilità e di conto "rientrano" nelle

materie di contabilità pubblica, ma non l'esauriscono;

d) l'accertamento dell'entrata, sia che riguardi la gestione

patrimoniale sia quella finanziaria, è una sola operazione rivolta

all'acquisizione dei mezzi necessari all'ente pubblico per provvedere

al conseguimento dei fini istituzionali e dunque " rientra" nelle

materie della contabilità pubblica.

Pertanto, le norme impugnate, sottraendo la materia tributaria alla

competenza della Corte dei conti ed attribuendola alle Commissioni

tributarie, avrebbero violato l'art. 103 della Costituzione.

Parimenti avrebbero violato la VI Disposizione transitoria della

Costituzione, dovendo il legislatore, per il combinato disposto

dell'art. 103 e di detta norma costituzionale, attribuire la materia

tributaria alla competenza della Corte dei conti.

La normativa impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 97 della

Costituzione, per essere le commissioni tributarie composte da persone

delle più svariate estrazioni professionali, non sempre dotate della

preparazione necessaria e per non essere previsto che tanto

l'Amministrazione che le parti debbano essere assistite da avvocati.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata, in base a quanto statuito nelle sentenze n.

297 del 1974 e 215 del 1976 di questa Corte. In subordine ha chiesto

che sia dichiarata non fondata, perché "la materia considerata

dall'art. 103 della Costituzione è soltanto quella che riguarda la

gestione del pubblico denaro nei rapporti fra l'Amministrazione dello

Stato o gli enti e coloro che, nella veste di amministratori o di

dipendenti, di quella gestione sono incaricati". A sostegno di ciò si

richiama quella sentenza n. 68 del 1971, secondo la quale la nozione di

contabilità pubblica recepita dall'art. 103 è quella tradizionalmente

accolta, che ha per suo connotato e presupposto specifico un rapporto

di servizio.

Si osserva, inoltre, che essendo l'art. 103 e la VI Disposizione

transitoria entrambe norme costituzionali, si deve ritenere che le

materie per le quali la VI Disposizione transitoria presupponeva e

consentiva la devoluzione ad altre giurisdizioni speciali, che già ne

erano investite, sono rimaste escluse dall'ambito del più generale

precetto dell'art. 103. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a risolvere la questione se la

giurisdizione tributaria, preveduta e disciplinata dall'art. 10, n. 14,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega al Governo per la riforma

tributaria") e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 ("Revisione della

disciplina del contenzioso tributario") abbia ad oggetto controversie

le quali rientrino nell'ambito delle "materie di contabilità pubblica"

di cui all'art. 103, secondo comma, Cost. e se di conseguenza, essendo

tale materia riservata alla giurisdizione della Corte dei conti, le

cennate disposizioni violino lo stesso art. 103, secondo comma, la

disposizione VI transitoria e l'art. 97, primo e secondo comma, della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 68 del 1971, ha già avuto

occasione di affermare che il secondo comma dell'art. 103 Cost., nel

riservare alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di

contabilità pubblica", ha assunto di queste, sotto l'aspetto

oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione

vigente e nella giurisprudenza, sicché essa è comprensiva dei giudizi

di conto e di responsabilità. Tale giurisprudenza ha chiarito come

l'accertamento della responsabilità predetta si estrinsechi in due

ordini di giudizi, i quali sebbene distinti per l'oggetto

(responsabilità contabile e responsabilità amministrativa in senso

stretto), e altresì, entro certi limiti, per i soggetti (agenti

contabili ed impiegati amministrativi), hanno tuttavia entrambi lo

scopo di tutelare il pubblico danaro mediante la reintegrazione dei

danni subiti dall'erario per irregolarità di gestione o per

comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi.

Nell'ambito della tutela del pubblico danaro (intendendosi per

questo, secondo la più moderna accezione di finanza pubblica a cui si

ricollega la nozione di contabilità pubblica, non soltanto il danaro

inerente alla finanza propriamente statale, ma anche quello attinente

alla finanza delle regioni, degli enti locali e degli enti

istituzionali) rientrano: a) la giurisdizione che si esercita sui

conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti in

genere, incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di

maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di

pertinenza dello Stato e degli enti pubblici; b) la giurisdizione sulla

responsabilità patrimoniale, sia degli impiegati e degli agenti dello

Stato, sia di quelli dipendenti da amministrazioni, aziende e gestioni

statali ad ordinamento autonomo, nonché dagli enti pubblici in genere,

i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione

imputabili anche a semplice colpa o negligenza, cagionino danni allo

Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendono.

Deve in sostanza trattarsi di un'attività, la quale abbia ad

oggetto beni che sono già entrati nella disponibilità del soggetto

pubblico, e che dia luogo essenzialmente, a rapporti di servizio fra il

soggetto pubblico e i titolari di suoi organi, siano o meno legati da

rapporto di pubblico impiego.

In questo ambito non rientrano le norme concernenti la

predisposizione dei titoli giuridici delle entrate a carattere

tributario, e quindi i rapporti che, per quanto attiene alle entrate

dello Stato, si sostanziano nell'accertamento tributario. Rapporti che

non hanno ad oggetto beni già pertinenti all'ente pubblico, ma sorgono

e si svolgono fra soggetti distinti, avendo lo scopo di fornire

all'ente pubblico una parte dei mezzi ad esso occorrenti per il

perseguimento delle proprie finalità, cioè una parte di quei mezzi

che poi, una volta acquisiti dall'ente, formeranno oggetto, dal momento

della riscossione, della contabilità pubblica.

Consegue da ciò che la legge n. 825 del 1971, affidando ad

appositi giudici la definizione delle controversie in materia

tributaria, non ha intaccato la materia attribuita dall'art. 103,

secondo comma, alla Corte dei conti.

La pretesa violazione della disposizione VI transitoria è stata,

poi, già esclusa da questa Corte con la sentenza n. 215 del 1976,

dalla quale non si ha motivo di discostarsi.

Per quel che riguarda, infine, la pretesa violazione dell'art. 97,

primo e secondo comma, Cost., la censura del giudice a quo si sostanzia

e si riassume nella considerazione che, ove fosse eliminata la

giurisdizione delle commissioni in parola e fosse riconosciuta quella

della Corte dei conti, "meglio e più rapidamente potrebbe essere

raggiunta" l'attuazione dei principi di cui all'art. 97 e di quelli

afferenti alla buona amministrazione della cosa pubblica: ma in tal

modo il giudice a quo chiede, in sostanza, un giudizio di merito sulle

scelte politiche del legislatore, giudizio che non spetta a questa

Corte, come chiaramente stabilisce l'art. 28 della legge 11 marzo 1953,

n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega al

Governo per la riforma tributaria") e del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del

contenzioso tributario"), sollevata dalla Commissione tributaria di 2

grado di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 103, secondo comma, 97, primo e secondo comma ed alla VI

disposizione transitoria della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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