Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/12/1972 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.P.R. 902/1961
  • art. 9d.P.R. 902/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 9

maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes

gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo 25 settembre 1959 per gli

operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di

Padova, promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1971 e il 10 marzo

1972 dal pretore di Padova in tre procedimenti penali rispettivamente a

carico di Mazzucato Miro, Rocchi Gino e Gallinaro Vittorio, iscritte ai

nn. 112, 139 e 140 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972 e n. 134

del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con tre distinte ordinanze, una in data 20 ottobre 1971 e due in

data 10 marzo 1972, emanate nei procedimenti penali a carico,

rispettivamente, di Miro Mazzucato, Gino Rocchi e Vittorio Gallinaro,

imputati del reato di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n.

741, in relazione al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per non avere

accantonato presso la Cassa edile di mutualità di Padova le aliquote

per gratifica natalizia, ferie e festività sulle retribuzioni

corrisposte ai propri dipendenti, il pretore di quella città,

richiamando la sentenza di questa Corte n. 59 del 1964, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R.

9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi erga omnes gli

artt. 8 e 9 del contratto integrativo per la Provincia di Padova 25

settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per

eccedenza dai limiti ivi previsti.

Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, così promossi,

vengono oggi alla cognizione della Corte.

Non vi sono stati interventi o costituzioni di parti. Considerato in diritto :

I tre giudizi, data l'identità del loro oggetto, vanno definiti

con unica sentenza.

Come ha messo in rilievo il giudice a quo, la questione ora portata

all'esame della Corte si presenta negli stessi termini di quella già

decisa con la sentenza n. 59 del 1964.

Tuttavia, come con tale sentenza è stato rilevato in riferimento

ad analoga pronuncia n. 129 del 1963, ogni contratto collettivo

provinciale, espressione della potestà normativa delle relative

organizzazioni locali, presenta un'autonomia propria ed assume, di

fatto, aspetti differenti da provincia a provincia; cosicché,

trattandosi di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte

identico), la dichiarazione di illegittimità costituzionale,

pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes per taluna

di esse non può ritenersi operante per tutte le altre analoghe, ma

deve essere distintamente ripetuta per ciascun contratto integrativo

provinciale.

Peraltro, tutto quanto si è detto, non soltanto con le due

sentenze sopra citate, ma anche con molte altre successive, per

dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi,

relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie

edilizia e affini dalla costituzione delle Casse edili, non

corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato

attribuito il potere legislativo delegato dalla legge 14 luglio 1959,

n. 741, non può non essere confermato.

In conseguenza dev'essere riconosciuta la fondatezza della

questione, come sopra sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la

parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del

contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli

operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini

della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14

luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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