Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1981 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 771 (Norme sul trattamento economico e normativo per i

dipendenti da imprese alberghiere), promosso con ordinanza emessa il 12

febbraio 1975 dal pretore di Potenza, nel procedimento civile vertente

tra Risolo Aniello e l'INPS, iscritta al n. 390 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del

22 ottobre 1975.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Leonardo Lironcurti, per l'INPS, e l'avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio civile tra Aniello Risolo e l'INPS, concernente

la misura dei contributi dovuti per un lavoratore alberghiero, in base

al contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959 ed al conseguente

decreto presidenziale 2 gennaio 1962, n. 771, il Pretore di Potenza ha

sollevato - con ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 - questione di

legittimità costituzionale del decreto stesso. Secondo il giudice a

quo l'atto impugnato violerebbe l'art. 76 Cost., perché pubblicato il

16 luglio 1962, ben oltre il termine del 3 gennaio del medesimo anno,

fissato dall'art. 6 della legge delegante n. 741 del 1959, come

modificato dall'art. 2 della legge n. 1027 del 1960.

A sostegno dell'impugnativa, l'ordinanza osserva che entro il detto

termine si sarebbe dovuto procedere non solo all'emanazione del decreto

legislativo (come richiesto da questa Corte, con sentenza n. 39 del

1959), ma anche alla pubblicazione, trattandosi di "attività propria

dell'organo deliberante", da porsi "sullo stesso piano logico-giuridico

della emanazione" (perché non attinente al processo formativo della

volontà legislativa delegata); senza contare che - sotto il profilo

pratico - "non vi sarebbe altrimenti modo di controllare con dati

obiettivi l'effettivo rispetto del termine da parte del Governo". Per

lo stesso ordine di considerazioni, l'ordinanza accenna inoltre - ma

senza farne menzione nel dispositivo - ad una possibile violazione

dell'art. 73 Cost., nella parte in cui si prevede che le leggi siano

pubblicate "subito dopo la promulgazione".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'INPS,

sostenendo l'infondatezza della questione, poiché nella citata

sentenza n. 39 del 1959 la Corte avrebbe già chiarito che il "tempo

limitato", quanto alla funzione legislativa delegata secondo l'art. 76

Cost., concernerebbe precisamente l'esercizio di tale funzione

(destinato ad esaurirsi con l'emanazione del relativo decreto), senza

comprendere i successivi adempimenti di natura amministrativa, fra i

quali rientrerebbe invece la pubblicazione.

Analoghe conclusioni ha formulato l'Avvocatura dello Stato, per

l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ricordando in tal

senso ulteriori decisioni della Corte, quali le sentenze n. 34 del 1960

e n. 91 del 1962. Considerato in diritto :

In riferimento all'art. 76 Cost., il Pretore di Potenza impugna

l'intero d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 771 ("Norme sul trattamento

economico e normativo per i dipendenti da imprese alberghiere"),

perché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 1962,

al di là del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 6

della legge 14 luglio 1959, n. 741, e 2 della legge 1 ottobre 1960, n.

1027, entro il quale veniva previsto l'esercizio della funzione

legislativa delegata al Governo, relativamente ai minimi inderogabili

di trattamento economico e normativo dei lavoratori appartenenti ad una

medesima categoria. Ma la questione non è fondata.

Come questa Corte ha più volte precisato (sentt. n. 39 del 1959,

n. 34 del 1960, n. 91 del 1962), il "tempo limitato" di cui all'art. 76

Cost. non comprende gli adempimenti successivi all'esercizio della

delega, che deve considerarsi "esaurito con la emanazione del

provvedimento legislativo": rispetto al quale la pubblicazione

rappresenta "condizione di efficacia, non requisito di validità". Ma

il giudice a quo riconosce espressamente che il provvedimento in esame

è stato emanato entro il termine del 3 gennaio 1962; sicché non

sussiste la pretesa violazione dell'art. 76.

Né può ritenersi indirettamente violato quel terzo comma

dell'art. 73 Cost. ("Le leggi sono pubblicate subito dopo la

promulgazione..."), che la motivazione dell'ordinanza di rinvio reputa

"applicabile per analogia". In effetti, valgono ad escluderlo le

considerazioni già svolte dalla Corte, con la sentenza n. 83 del 1974.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 771, in riferimento all'art. 76 Cost.,

sollevata dal Pretore di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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