Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1972

Altra decisione · depositata il 21/12/1972 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 2 febbraio 1972, depositato in cancelleria il

18 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1972, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero

delle finanze n. 380555 del 2 marzo 1971, avente ad oggetto "esenzione

imposta sulle società".

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

udito l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 2 febbraio 1972 al Presidente del Consiglio

dei ministri, anche presso l'Avvocatura generale dello Stato, e

depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 febbraio 1972, il

Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato, ha

proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione

determinato dalla nota n. 380555 del 2 marzo 1971 del Ministero delle

finanze, con la quale è stata disposta la disapplicazione, da parte

degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della Sicilia, dei

decreti interassessoriali che ammettevano le imprese armatoriali a

godere della esenzione decennale dell'imposta sulle società.

A sostegno del gravame si deduce il seguente motivo:

Violazione degli artt. 36 e 20 dello Statuto della Regione

siciliana, anche in relazione all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.

1074, recante norme di attuazione dello statuto predetto in materia

finanziaria.

Con questo motivo si denunzia un'arbitraria invasione della sfera

di competenza regionale, sotto un duplice profilo:

a) in quanto, come è stato affermato da questa Corte con la

sentenza n. 207 del 1971, lo Stato - e per esso il Ministero delle

finanze - non ha la potestà di disapplicare direttamente atti

regionali ritenuti illegittimi o invasivi della propria competenza, ma

deve promuoverne la rimozione con le forme ed i modi di legge

(tempestiva proposizione di conflitto di competenza o annullamento di

ufficio ex art. 6 del t.u. della legge comunale e provinciale,

approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383);

b) in quanto, per l'esercizio delle mansioni che gli uffici statali

periferici svolgono alle dipendenze della Regione e che comporta

l'assunzione di detti uffici nell'organizzazione regionale, il

Ministero delle finanze non ha il potere di impartire direttive agli

uffici medesimi.

Non vi è stata costituzione della Presidenza del Consiglio dei

ministri.

Con memoria depositata l'8 novembre 1972, il patrocinio della

Regione siciliana insiste, ulteriormente illustrandone i motivi, nel

chiedere l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :

La questione essenziale ed assorbente prospettata con il ricorso

della Regione siciliana, anche se relativa ad imposta diversa (imposta

sulle società) si presenta negli stessi termini di quella già

esaminata e decisa da questa Corte con la sentenza n. 207 del 1971, con

la quale venne dichiarata illegittima ed annullata l'analoga circolare

del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, diretta alle

Intendenze di finanza della Sicilia e, per conoscenza, all'Assessore

per le finanze della Regione siciliana, con la quale si disponeva che

gli uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione

disapplicassero i decreti regionali di esenzione dalla imposta di

ricchezza mobile riguardanti imprese edili.

Con quella sentenza questa Corte non esaminò - come non deve

esaminarla ai fini della soluzione del presente giudizio - la questione

se la Regione siciliana avesse o non ecceduto nell'esercizio dei poteri

in materia finanziaria spettantile, ai sensi degli artt. 17, 20 e 36

dello Statuto (competenza legislativa concorrente ed amministrativa

corrispondente), o ne avesse fatto cattivo uso nell'emettere i decreti

assessoriali di esenzione da imposte dirette, la cui legittimità

allora (come ora) è stata contestata dal Ministero delle finanze.

Si limitò, per contro, ad accertare (come anche ora deve fare) se,

ammesso e non concesso che quei decreti fossero illegittimi, il

Ministero delle finanze avesse la potestà di ordinarne la diretta

disapplicazione, o dovesse, invece, promuoverne la dichiarazione di

illegittimità nei modi e nelle forme di legge, in detta sentenza

specificati.

Poiché, ripetesi, la questione si ripresenta negli stessi termini

e nessun argomento è stato addotto che possa indurre questa Corte a

mutare avviso, evidentemente il ricorso della Regione siciliana

dev'essere accolto, senza che occorra - come ha chiesto in udienza il

patrocinio della Regione - esaminarlo anche sotto il secondo profilo di

impugnativa, come sopra prospettato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato la potestà di disapplicare

direttamente i decreti regionali di esenzione dalla imposta sulle

società riguardanti imprese armatoriali e, pertanto, annulla la

circolare del Ministero delle finanze 2 marzo 1971, n. 380555 diretta

all'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Messina e, per

conoscenza, agli altri Ispettorati compartimentali della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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