Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1984 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 37d.P.R. 130/1969

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R.

27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti

ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dal

T.A.R. per la Sardegna sul ricorso di Cadau Nicolina contro Ente

Ospedaliero "Ospedali Riuniti" di Cagliari, iscritta al n. 365 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 278 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ord. 24 novembre 1977 (pervenuta, però, alla Corte il 5 giugno

1978) il T.A.R. per la Sardegna sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in

riferimento all'art. 76 Cost.. Secondo quel Tribunale, infatti, la

norma in parola avrebbe violato i criteri contenuti negli artt. 40 e 42

della legge di delega 12 febbraio 1968, n. 132, in quanto avrebbe

adottato una disciplina, relativa al trattamento economico delle

dipendenti ospedaliere per il periodo di astensione facoltativa dal

lavoro post partum, diversa e meno vantaggiosa rispetto a quella

concernente le altre pubbliche impiegate.

Risulta dall'ordinanza che tale Cadau Nicolina in Sotgia,

dipendente dagli "Ospedali riuniti" di Cagliari, aveva chiesto di

potersi assentare dal servizio per due mesi durante il primo anno di

vita del bambino (art. 7, legge 30 dicembre 1971, numero 1204 sulle

lavoratrici madri), godendo della retribuzione prevista per il congedo

straordinario, giusta le istruzioni contenute nella Circ. 25 marzo

1972, n. 26 del Ministro del Tesoro.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, però, pur autorizzando

il periodo di assenza richiesto, negava il trattamento economico di

congedo straordinario, in quanto riteneva che dovessero applicarsi al

personale ospedaliero le norme di cui al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130,

e non la Circolare di un Ministro.

Di qui il ricorso della Cadau, fondato su quattro motivi. Il T.A.R.

della Sardegna, mentre dichiarava manifestamente infondati gli altri

tre motivi, faceva propria la doglianza d'illegittimità costituzionale

contenuta nel primo motivo e sollevava l'incidente.

Secondo l'ordinanza di rimessione, il legislatore delegato avrebbe

dovuto tener conto, giusta i criteri direttivi della delega, dei

principi desunti dal T.U. per gli impiegati civili dello Stato,

approvato con d.P.R. n. 3/1957. In tal caso, secondo la giurisprudenza

del Consiglio di Stato, si sarebbe potuto applicare anche alle

dipendenti ospedaliere, per il periodo di assenza facoltativa post

partum, il trattamento previsto per il congedo straordinario (intera

retribuzione per il primo mese, ridotta di un quinto nel secondo mese).

Interveniva nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che chiedeva

dichiararsi irrilevante o infondata la sollevata questione.

Le parti non si costituivano. Considerato in diritto :

Va subito rilevato che la legge delegata si è perfettamente

adeguata ai criteri dettati dalla delega stabilendo - proprio in

conformità a quanto dispone il T.U. concernente gl'impiegati dello

Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957 - la sostanziale applicazione

delle disposizioni relative alle lavoratrici madri, già contemplata

nella legge 26 agosto 1950, n. 860 (colle modificazioni di cui alla

legge 23 marzo 1951, n. 394).

Difatti, sia per le ospedaliere che per le impiegate dello Stato,

restava ferma la distinzione fra periodo obbligatorio e periodo

facoltativo di assenza, colla remunerazione riservata esclusivamente al

primo di essi periodi.

Successivamente interveniva la legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

applicabile a tutte le dipendenti sia dello Stato che degli enti

pubblici, che innovava profondamente la generale disciplina della

materia. Quest'ultima legge, infatti, mentre teneva fermi i

trattamenti migliori eventualmente attribuiti dalle leggi precedenti

alle singole amministrazioni (e quindi per statali ed ospedaliere

l'intera retribuzione, anziché l'80% previsto dalla legge in parola

per il periodo di assenza obbligatoria), attribuiva a tutte le

lavoratrici madri, per il periodo di assenza facoltativa, un'indennità

giornaliera pari al 30 % della retribuzione.

Sul piano normativo, pertanto, sia prima che dopo la detta legge

innovativa, non è mai esistita alcuna norma che, per l'assenza

facoltativa post partum, attribuisse alle dipendenti dello Stato un

trattamento più favorevole rispetto alle dipendenti ospedaliere.

Conseguentemente, anche a prescindere dall'interpretazione,

peraltro correttamente proposta dall'Avvocatura, in ordine alle

espressioni "con criteri di uniformità e in conformità dei principi

delle leggi che regolano il rapporto di pubblico impiego", di cui

all'art. 42 della Delega, sta di fatto che, sul punto rilevante per la

questione in esame, il legislatore delegato ha sicuramente adottato

criteri di uniformità e si è regolato in conformità dei principi

delle leggi concernenti il rapporto di pubblico impiego.

E la nuova legge, del resto, conservando i vantaggi, ha regolato in

modo uniforme per tutte le dipendenti, sia dello Stato che di ogni

altro Ente pubblico, proprio il trattamento economico concernente

l'assenza facoltativa dal servizio post partum, concedendo a tutte le

lavoratrici madri il 30% della retribuzione ordinaria, in luogo della

precedente assoluta gratuità (art. 15, secondo comma, della legge n.

260/1950).

Il vero è che l'ordinanza, anziché prendere in esame la normativa

delle due amministrazioni, si è riferita ad un'unica decisione del

Consiglio di Stato che, confermando la non remunerabilità del periodo

di assenza facoltativa a proposito di una dipendente statale, opinava

tuttavia che, in ipotesi, e se fosse stato richiesto a tale titolo,

ricorrendo gli estremi si potesse concedere alla lavoratrice madre il

congedo straordinario - di ben diversa natura - di cui all'art. 37 del

d.P.R. n. 3/1957: sempreché ovviamente non fosse stato già consunto.

Ma proprio questa decisione confermava, in definitiva, che per

quanto si riferiva alle norme che regolano l'assenza facoltativa post

partum non esisteva, come non esiste, alcun differente trattamento fra

dipendenti dello Stato e dipendenti da altri Enti pubblici.

E, d'altra parte, l'interpretazione giurisprudenziale favorevole

alle dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, mentre non alterava

già allora l'identità della disciplina normativa colle altre

Amministrazioni, nemmeno poteva comunque riguardare la legge comune

sopravvenuta.

In realtà, allora come ora, tutte le predette dipendenti possono

sollecitare analoga interpretazione da parte delle rispettive

Amministrazioni e, in mancanza, rivolgersi alla Giustizia

amministrativa.

Ma il rispetto dell'art. 76 Cost. da parte del legislatore delegato

è fuori discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal T.A.R. per la Sardegna con ordinanza 24 novembre 1977 nei

riguardi dell'art. 37 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in riferimento

all'art. 76 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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