Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1997

Altra decisione · depositata il 18/06/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento,

notificato il 24 gennaio 1996, depositato in cancelleria il 26

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note

del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -

Ispettorato generale di finanza - Servizi Ispettivi - settore III,

del 1 dicembre 1995, protocollo n. S.I. 556/1985 211250, con le

quali:

a) l'assessorato alla sanità della provincia autonoma di Trento

è stato informato degli accertamenti ispettivi disposti presso

l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;

b) il dott. Federico Romeo, dirigente dei servizi ispettivi di

finanza, è stato incaricato di effettuare l'ispezione;

c) il dott. Lucio Fagiano, direttore della ragioneria regionale

dello Stato di Trento, è stato incaricato di collaborare con il

dott. Romeo nell'ispezione, ed iscritto al n. 2 del registro

conflitti 1996;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la provincia autonoma di Trento e

l'avv. dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 24 gennaio 1996, la provincia

autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione, nei

confronti dello Stato, in relazione a tre note del Ministero del

tesoro datate 1 dicembre 1995, recanti "Accertamenti ispettivi presso

l'azienda U.S.L. di Trento", per violazione degli artt. 8, n. 1, 9,

primo comma, n. 10, 16, primo comma, e 54 dello statuto speciale

della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e

delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo

emanato con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e

sanità, conspecifico riferimento all'art. 2, sostituito dall'art. 1

del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, Norme di attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di

attuazione già emanate) e all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.

266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi

regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento).

La provincia ricorrente espone che, con gli atti impugnati, il

Ministero del tesoro ha disposto - ai sensi dell'art. 29 del r.d. 18

novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del

patrimonio e sulla contabilità dello Stato), dell'art. 3 della legge

26 luglio 1939, n. 1037 (Ordinamento della ragioneria generale dello

Stato), nonché dell'art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e

successive modificazioni - l'esecuzione, da parte di un dirigente dei

servizi ispettivi di finanza, coadiuvato dal direttore della

ragioneria regionale dello Stato di Trento, di accertamenti ispettivi

presso l'azienda sanitaria della stessa provincia. Tali atti

risulterebbero lesivi delle attribuzioni costituzionalmente garantite

alla provincia sotto più profili.

Rilevanti in tal senso sarebbero le seguenti considerazioni. Lo

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla regione

competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari e

ospedalieri (art. 4, n. 7) e riconosce alle province autonome

competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa

l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, n. 10). L'art. 1 del

d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, adottato in sede di definizione del

c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto Adige, ha poi stabilito che

alle province autonome compete il potere legislativo ed

amministrativo in materia di funzionamento e gestione delle

istituzioni e degli enti sanitari.

L'art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 20 gennaio

1992, n. 1 (Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette

alla tutela delle salute), aveva a sua volta disposto che le funzioni

dirette alla tutela della salute dovessero essere gestite "mediante

aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa,

patrimoniale e contabile", e che "le dimensioni, il numero, le

modalità di funzionamento e l'organizzazione" di dette aziende

fossero disciplinati "con leggi delle province autonome di Trento e

Bolzano". In conformità alla distribuzione di competenze operata in

sede statutaria e con i decreti di attuazione, la legge provinciale 1

aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario

provinciale) ha istituito la "azienda provinciale per i servizi

sanitari", per provvedere all'esercizio delle funzioni inerenti al

servizio sanitario provinciale, e ha anche disciplinato le attività

di controllo sulla suddetta azienda.

La ricorrente ricorda in particolare che la legge provinciale

attribuisce alla giunta provinciale, tra l'altro, funzioni di

verifica dell'attività dell'azienda e della sua compatibilità con

le norme in vigore (art. 8), e ha istituito un collegio dei revisori

dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal

consiglio provinciale e due dal Ministero del tesoro, con gli

specifici compiti di vigilare sull'osservanza delle leggi, di

verificare la regolare tenuta della contabilità, di esaminare il

bilancio e di effettuare gli altri controlli stabiliti dalla legge

(artt. 17 e 18).

A ciò deve aggiungersi - prosegue la provincia - che gli artt. 28

e 29 della successiva legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10

(Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10

concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale")

hanno integrato la disciplina dei controlli sull'azienda provinciale

per i servizi sanitari, attraverso l'istituzione di uffici ad hoc e,

in particolare, del "Servizio ispettivo attività sanitarie", al

quale è attribuito, appunto, il compito di provvedere

"all'espletamento delle attività di carattere ispettivo necessarie

ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all'art.

8 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10".

A completamento di questo quadro normativo, la provincia richiama,

infine, la norma di attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo

1992, n. 266, la quale dispone che, nelle materie di competenza della

regione o delle province autonome, "la legge non può attribuire agli

organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,

di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni

amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo

statuto speciale e le relative norme di attuazione".

Pertanto, ad avviso della ricorrente, il potere ispettivo sulla

azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e sulle sue

articolazioni apparterrebbe, in base alle suddette norme statutarie e

di attuazione, alla provincia, che lo eserciterebbe nelle forme e nei

modi disciplinati dalla stessa legge provinciale. In nessun caso

potrebbe ritenersi sussistente un potere generale di ispezione e

vigilanza da parte del Ministero del tesoro in grado di prevalere

sulla normativa speciale propria dell'ordinamento del Trentino-Alto

Adige e delle province autonome.

Del resto, nessuna delle disposizioni legislative richiamate negli

atti impugnati, ad avviso della provincia, potrebbe in qualche modo

fondare la pretesa del Ministero del tesoro: l'art. 29 del r.d. 18

novembre 1923, n. 2440, infatti, riguarderebbe solo le ispezioni

sulle amministrazioni dello Stato e relative aziende autonome; l'art.

3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, si applicherebbe unicamente

alle verifiche degli ispettori generali di finanza sugli uffici e

servizi statali, e alle ispezioni "previste da particolari

ordinamenti" (previsione che, nella specie, mancherebbe del tutto);

le ispezioni di cui all'art. 65 del d.lgs. del 3 febbraio 1993, n.

29, non concernerebbero la Provincia ed i suoi enti strumentali.

La non appartenenza al Ministero del tesoro di attribuzioni

ispettive anche aggiuntive rispetto a quelle spettanti alla

provincia, in mancanza di espresse norme statutarie o di attuazione

in tal senso, sarebbe poi confermata dall'art. 80 della legge 23

dicembre 1978, n. 833 (Ordinamento del servizio sanitario nazionale)

che fa espressamente salve le competenze spettanti alle province

autonome di Trento e Bolzano.

La ricorrente richiama, infine, quale precedente specifico, la

sentenza n. 228 del 1993 di questa Corte, che ha annullato una

ispezione del Ministero del tesoro in una delle U.S.L. della

provincia di Bolzano.

La provincia autonoma di Trento chiede, pertanto, che la Corte

dichiari che non spetta al Ministero del tesoro disporre accertamenti

ispettivi nei confronti dell'azienda provinciale per i servizi

sanitari, e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con

riserva di motivazioni, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o

comunque infondato.

3.- In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha

presentato una memoria, nella quale rileva in primo luogo che la

verifica ispettiva, disposta con le note impugnate, non riguarderebbe

in alcun modo le materie (funzionamento e gestione degli enti

sanitari, ordinamento degli uffici provinciali o enti

paraprovinciali) attribuite alla potestà legislativa e

amministrativa della provincia ricorrente: si tratterebbe, invece,

di una indagine sull'attuazione delle disposizioni concernenti

l'assunzione dei dipendenti invalidi civili, ai sensi della legge n.

482 del 1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie

presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e

successive modifiche, come risulterebbe dalla nota del Ministero del

tesoro datata 1 dicembre 1995, allegata alla memoria, nella quale

viene specificato tale oggetto dell'incarico ispettivo.

La verifica in questione, ad avviso dell'Avvocatura, rientrerebbe

in un vasto ed articolato disegno operativo posto in essere dal

Ministro per la funzione pubblica con lo scopo di indagare

sull'entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette dei

pubblici dipendenti appartenenti alle categorie degli invalidi

civili. Il predetto disegno sarebbe attuato attraverso l'esercizio

dei poteri attribuiti allo Stato (Ministero del tesoro e Dipartimento

per la funzione pubblica) dall'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Né potrebbero nutrirsi dubbi sulla conformità ai principii

costituzionali di detto art. 65 e dei conseguenti provvedimenti

applicativi, giacché, come si evincerebbe dalla sua stessa

intitolazione, oltre che dal contenuto delle varie norme che lo

compongono, i poteri attribuiti allo Stato sarebbero rivolti al

"controllo del costo del lavoro", dato essenziale al fine della

realizzazione di beni ed interessi costituzionalmente protetti, come

il buon andamento degli uffici pubblici (art. 97 della Costituzione),

la responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 della

Costituzione), il tendenziale equilibrio del bilancio (art. 81 della

Costituzione), il coordinamento dell'autonomia finanziaria della

Regione con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni (art.

119 della Costituzione).

In conclusione, ad avviso dell'Avvocatura, il conflitto in esame

avrebbe contenuto diverso da quello risolto con la sentenza n. 228

del 1993 di questa Corte, ed andrebbe deciso nel senso del rigetto

del ricorso.

4.- Anche la provincia autonoma di Trento ha depositato una

memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni del ricorso,

rilevando come, sia attraverso il collegio dei revisori dei conti,

disciplinato nella normativa statale dall'art. 3, comma 13, del

d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

sia attraverso i rendiconti trimestrali, che l'azienda, ai sensi

dell'art. 52, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1993, come

modificato dalla legge provinciale n. 10 del 1995, deve fornire alla

provincia stessa e che questa deve trasmettere ai Ministeri della

sanità e del tesoro, vi sarebbe comunque una adeguata partecipazione

dello Stato ai controlli sulla azienda provinciale per i servizi

sanitari di Trento, con conseguente esclusione del potere del

Ministro del tesoro di svolgere ulteriori verifiche ed ispezioni nei

confronti di quest'ultima. Considerato in diritto

1.- Il conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma

di Trento trae origine da tre note del Ministero del tesoro in data 1

dicembre 1995, aventi ad oggetto "Accertamenti ispettivi presso

l'azienda U.S.L. di Trento". Con la prima, indirizzata

all'assessorato provinciale alla sanità, il Ministero comunica di

aver disposto, a norma dell'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n.

2440, dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonché

dell'art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, accertamenti

ispettivi nei confronti della suddetta azienda sanitaria; con le

altre si conferisce l'incarico di eseguire la verifica e di

collaborare ad essa a un dirigente dei servizi ispettivi e,

rispettivamente, al direttore della ragioneria regionale dello Stato.

La ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni quali

risultano definite dagli artt. 8, n. 1, 9, primo comma, n. 10, 16,

primo comma, e 54 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670), nonché dalle norme di attuazione e fra queste, segnatamente,

dall'art. 2 del decreto legislativo emanato con d.P.R. 28 marzo 1975,

n. 474 (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.

267) e dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

2.- Il ricorso è fondato.

Questa Corte già con la sentenza n. 228 del 1993, pronunciando su

analogo conflitto sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano nei

confronti di una nota del medesimo Ministero del tesoro avente ad

oggetto una verifica amministrativo-contabile presso l'unità

sanitaria locale n. 2 di Merano, ha negato che dagli artt. 29 del

regio decreto n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939

potesse desumersi il potere di verifica o ispezione nei confronti

della provincia autonoma. I passaggi argomentativi sui quali fu

allora risolto il conflitto a favore della provincia autonoma possono

essere così riassunti.

Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670), all'art. 4, primo comma, n. 7, attribuisce alla

regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti

sanitari e ospedalieri ed affida, in base all'art. 9, primo comma, n.

10, competenza legislativa concorrente alle province autonome in

materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e

ospedaliera. Nelle norme di attuazione le due diverse sfere di

competenza sono state puntualizzate nel senso che alla regione spetta

la "disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed

enti sanitari", mentre alle province autonome è attribuita potestà

legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla

gestione degli enti sanitari (art. 2, primo e secondo comma, del

decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della

Repubblica n. 474 del 1975, come sostituito dall'art. 1 del decreto

legislativo n. 267 del 1992).

Conformemente a questa ripartizione dei compiti tra regione e

province autonome delineata nelle norme di attuazione, la regione,

con l'art. 15 della l.r. 31 aprile 1980, n. 6, aveva già attribuito

il controllo sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali

alle giunte provinciali, ai sensi dell'art. 54 dello statuto

speciale, e la provincia di Bolzano, con l'art. 26 della legge

provinciale 18 agosto 1988, n. 33, aveva istituito un "Ufficio

economia sanitaria" investito del compito di controllare l'impiego

dei fondi e di revisionare i fattori di costo delle unità sanitarie

locali e di provvedere alla rendicontazione verso lo Stato.

Questo compiuto assetto normativo trova la sua norma di chiusura

nell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo il quale

nelle materie di competenza propria della regione o delle province

autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni

amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle

spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme

di attuazione.

Sulla base di tali premesse, questa Corte affermò che anche il

potere ispettivo sulle unità sanitarie locali, in quanto

riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi

riferito - nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto

Adige - alle province autonome, con la conseguente esclusione, stante

l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine

nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, di un

controllo aggiuntivo da parte del Ministero del tesoro, esercitabile

in forza di norme anteriori alla definizione dello speciale

ordinamento regionale.

Queste argomentazioni valgono indubbiamente anche per la provincia

autonoma di Trento, la quale, con la legge provinciale n. 10 del

1993, attuando il modello organizzativo stabilito dalla regione, ha

istituito l'azienda provinciale per i servizi sanitari; ha

disciplinato l'attività di controllo su di essa attribuendola alla

giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54 dello statuto, e a un

collegio dei revisori composto da cinque membri (tre dei quali

desi-gnati dal consiglio provinciale e due dal Ministro del tesoro,

secondo i principii della legislazione statale); ha istituito nuovi

servizi della giunta (in particolare, il servizio ispettivo attività

sanitarie) con funzioni di vigilanza e verifica dell'attività

dell'azienda; ha infine previsto, attraverso un richiamo indiretto

alla disciplina posta dalla legge n. 833 del 1978, l'obbligo

dell'azienda di fornire rendiconti trimestrali alla provincia, che a

sua volta li trasmette ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Anche in questo caso, dunque, si deve concludere che il potere

ispettivo dello Stato nei confronti dell'azienda provinciale per i

servizi sanitari di Trento non può fondarsi sugli artt. 29 del regio

decreto n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939.

3.- Il solo elemento di diversità rispetto alla fattispecie già

esaminata da questa Corte nella sentenza n. 228 del 1993, è che, nel

caso presente, a fondamento del potere ispettivo viene indicato anche

l'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, il quale prevede che il

Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro della

funzione pubblica, dispone visite ispettive a cura dei servizi

ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato,

coordinate con altri analoghi servizi, per la valutazione e la

verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei

contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte

dei conti le irregolarità riscontrate.

L'Avvocatura generale dello Stato, dal canto suo, segnala che

l'accertamento ispettivo disposto dal Ministero del tesoro, in quanto

avente ad oggetto l'assunzione diretta di dipendenti appartenenti

alla categoria degli invalidi civili ai sensi della legge n. 462 del

1968 da parte dell'unità sanitaria locale, come risulta dalla nota

ministeriale in data 1 dicembre 1995 depositata dalla stessa

Avvocatura, riguarderebbe il controllo del costo del lavoro ai fini

del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 della Costituzione),

della responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 della

Costituzione), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 della

Costituzione), del coordinamento dell'autonomia finanziaria della

provincia con la finanza dello Stato, delle regioni, delle province e

dei comuni (art. 119 della Costituzione) e non riguarderebbe perciò

né il funzionamento e la gestione degli enti sanitari, né

l'ordinamento degli uffici provinciali o degli enti paraprovinciali

(materie, queste, attribuite alla potestà legislativa e

amministrativa della provincia ricorrente).

La tesi dell'Avvocatura non può essere condivisa per molteplici

ragioni.

In primo luogo, la circostanza che la finalità dell'accertamento

ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude

affatto che la materia, sulla quale la disposta ispezione verte, sia

proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti

sanitari, nella quale la competenza provinciale non è controversa.

Altro è, infatti, l'attività di gestione degli enti sanitari, che

investe ogni profilo della loro attività, altro sono invece le norme

che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono

chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo

Stato nell'esercizio di una competenza propria (è il caso della

disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle unità

sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi

civili), non viene meno la competenza "gestoria" affidata alla

provincia autonoma dall'art. 2, secondo comma, del decreto

legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.

474 del 1975, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992.

Anche in questo caso viene in considerazione l'art. 4 del d.lgs. n.

266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della

provincia è escluso l'esercizio della funzione di vigilanza da parte

degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa

provincia.

Sotto un diverso profilo, le note del Ministero del tesoro datate 1

dicembre 1995, nonostante la precisazione contenuta nel documento

depositato dall'Avvocatura generale dello Stato, sono generiche e non

consentono di identificare in maniera sufficientemente chiara il

contenuto dell'attività ispettiva. Tanto più se si considera che

l'assunzione diretta degli invalidi civili è istituto di fonte

legale (art. 15 della legge n. 462 del 1968), rispetto al quale

l'oggetto dei controlli previsti dall'art. 65 (valutazione e verifica

delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti

collettivi nazionali e decentrati) appare tutt'altro che pertinente.

Ciò evidentemente non esclude che eventuali irregolarità nella

attribuzione della qualità di invalido civile a soggetti privi dei

necessari requisiti - irregolarità che precedono l'instaurazione del

rapporto di lavoro pubblico e che non rientrano nell'attività di

gestione degli enti sanitari - possano e debbano formare oggetto di

accertamento da parte degli organi competenti; così come eventuali

irregolarità nell'assunzione diretta degli invalidi civili,

riferibili ad attività gestorie, devono essere accertate attraverso

i controlli e le verifiche rimesse alla competenza della provincia

autonoma.

Sotto un ulteriore profilo, l'art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993 non

è ex se applicabile alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non contiene un principio

fondamentale di riforma economico-sociale. Nei confronti delle

autonomie speciali opera invece l'art. 2 della legge di delegazione

23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e

la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale); peraltro, non ogni

previsione in tale articolo contenuta costituisce norma di riforma

economico-sociale, ma solo i principii da esso desumibili, come del

resto chiarisce l'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo n. 29

del 1993. Per quanto riguarda in particolare il contenimento dei

costi del lavoro pubblico, indicato come obbiettivo della legge di

delegazione all'art. 2, lett. l), non sono le singole puntuali

previsioni di controllo e di verifica statale che trovano

applicazione nei confronti delle regioni ad autonomia speciale e

delle province autonome, ma solo l'esigenza che siano da tali enti

definiti procedure e sistemi di controllo idonei al conseguimento

dell'obbiettivo del contenimento dei costi.

Pure a voler ritenere che l'art. 65 del decreto legislativo n. 29

del 1993 contenga una norma fondamentale di riforma

economico-sociale, in quanto tale idonea a limitare le competenze

delle province autonome, osta a che la disciplina statale si spinga

fino al punto di sostituire lo Stato nelle attività di vigilanza che

spettano alla stessa provincia l'art. 4 del decreto legislativo n.

266 del 1992, di attuazione dello statuto speciale. Ciò vuol dire

che lo Stato, in virtù del carattere di grande riforma connesso

all'anzidetta disciplina, potrebbe bensì conformare l'attività

provinciale comprimendone la capacità di autodeterminazione, ma non

potrà mai assumere in proprio, in forza di una legge ordinaria e al

di fuori delle procedure di cui all'art. 107 dello statuto per il

Trentino-Alto Adige, l'esercizio della funzione ispettiva (sentenze

nn. 366 e 40 del 1992, 3 del 1991, 343 e 224 del 1990).

L'assunzione da parte del Ministero di uno strumento ispettivo

inteso alla rilevazione dei costi non è pertanto giustificabile

neanche nel contesto normativo delineato dalla legge di delegazione

n. 421 del 1992. Tanto meno essa si giustifica se si considera che il

Ministero del tesoro partecipa al controllo delle unità sanitarie

locali attraverso la nomina di due componenti del collegio dei

revisori dei conti, il quale assume, come rilevato da questa Corte

nella sentenza n. 107 del 1987, un ruolo di mediatore in materia

finanziaria e amministrativo-contabile tra le unità sanitarie locali

da una parte e lo Stato e le regioni dall'altra. Si aggiunga che,

anche indipendentemente dal collegio dei revisori, il Ministero del

tesoro può assumere ogni informazione che gli necessiti sia

attraverso i rendiconti trimestrali delle aziende, di cui si è

detto, sia nel quadro del rapporto di leale collaborazione al quale

né le regioni ad autonomia speciale né le province autonome

potrebbero sottrarsi: senza che, quindi, si renda necessaria

l'attivazione di strumenti ispettivi scarsamente appropriati nei

confronti di enti dotati di una speciale posizione di autonomia

costituzionalmente garantita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del

tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda

provinciale per i servizi sanitari di Trento; annulla

conseguentemente le note del Ministero del tesoro in data 1 dicembre

1995, indirizzate alla provincia autonoma di Trento - Assessorato

alla sanità, a un dirigente dei servizi ispettivi di finanza e al

direttore della ragioneria regionale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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