Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 7 agosto 1982,

n. 529, recante "Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese

elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia

elettrica in materia di concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche", promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di

Trento e Bolzano, notificati il 13 settembre 1982, depositati in

cancelleria il 22 successivo ed iscritti ai nn. 42 e 43 del registro

ricorsi 1982;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per le Province di Trento e

Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con identici ricorsi, entrambi datati 13 settembre 1982, i

Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno

richiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della l. 7

agosto 1982, n. 529 per violazione dell'art. 13 dello Statuto

regionale e delle norme di attuazione dettate dall'art. 11 d.P.R. 22

marzo 1974, n. 381 e dell'art. 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. Tali

disposizioni, si osserva nei ricorsi, prevedono che in caso di

rinnovo di una concessione di grande derivazione idroelettrica o di

attivazione di una nuova concessione, laddove concorrano nella

domanda sia l'ENEL sia un ente locale, l'atto di concessione deve

essere adottato d'intesa con la provincia autonoma territorialmente

competente.

In particolare si lamenta che la legge impugnata abbia disposto

una proroga delle concessioni di grandi derivazioni

in scadenza (così impedendone il rinnovo) modificando inoltre la

disciplina dei rapporti con l'ENEL e con i

concessionari senza tener conto del particolare regime degli Enti

locali del Trentino-Alto Adige. Tali specifiche

prerogative inoltre - espongono i Presidenti delle Province autonome

- non sarebbero state prese in considerazione

da quelle previsioni normative della l. n. 529 del 1982 che

attribuiscono ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria

nonché all'ENEL poteri relativi all'autorizzazione all'esercizio

provvisorio di impianti idroelettrici, l'approvazione delle

convenzioni, le prescrizioni in ordine ai lavori di potenziamento e

di ristrutturazione, le sanzioni, la durata delle concessioni per

impianti ristrutturati, senza disporre per nessuna di tale ipotesi

l'intesa con l'autorità provinciale.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, con identiche

argomentazioni, che la questione proposta dalle due Province venga

dichiarata infondata.

Infatti l'art. 8 della legge impugnata, che esplicitamente

riconferma la competenza delle Province autonome varrebbe ad

escludere ogni sospetto di lesione della competenza stessa.

Inoltre - si osserva - la previsione di esercizio provvisorio per

le imprese degli enti locali concreterebbe addirittura una

disposizione di favore, in quanto subordinata alla loro richiesta di

potenziamento degli impianti ovvero all'impossibilità tecnica od

economica di effettuare il potenziamento stesso. A parere

dell'Avvocatura l'impugnazione sottenderebbe l'assunto che tutte le

concessioni delle imprese autoproduttrici debbano alla scadenza

essere trasferite alle imprese elettriche degli enti locali. Pretesa

infondata - si afferma - poiché l'art. 13 dello Statuto regionale

riconosce soltanto il diritto della Provincia autonoma ad essere

intesa nel caso di domanda di concessione avanzata da ente locale in

concorrenza con l'ENEL ed anzi la norma di attuazione di cui all'art.

6, primo comma, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, nell'attribuire agli

enti locali il diritto al trasferimento delle imprese elettriche

scadute, esclude le grandi derivazioni.

La ratio legis, conclude l'Avvocatura, sarebbe del resto quella di

utilizzare il concorso delle imprese private nel quadro delle

esigenze di politica energetica.

3. - È intervenuta la Società SELM (Servizi Elettrici

Montedison) nella qualità di titolare, nelle due Province autonome,

di imprese autoproduttrici concessionarie di grandi derivazioni

ammesse alla proroga di cui agli artt. 1 e 2 della legge impugnata,

chiedendo la declaratoria d'inammissibilità ovvero,

subordinatamente, d'infondatezza delle proposte questioni.

4. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno depositato

nei termini unica memoria insistendo per l'accoglimento dei ricorsi,

rispetto ai quali sono state in dettaglio enucleate le disposizioni

della legge impugnata assunte come lesive dello Statuto T.A.A.

In particolare si osserva che per effetto della previsione di cui

all'art. 7 le concessioni per grandi derivazioni verrebbero prorogate

(nel caso in cui l'ENEL, alla scadenza, non si avvalga della facoltà

di subentrare) precludendo agli enti locali la possibilità di

sostituirsi all'originaria concessionaria, in violazione dell'art. 13

dello Statuto.

Le ricorrenti prospettano poi ulteriori profili di contrasto tra

l'art. 2 della legge impugnata e la disciplina statutaria. Non

soltanto il mantenimento delle concessioni, in presenza di certe

condizioni, agli autoproduttori, ma anche la possibilità che questi

ultimi concorrano per il rinnovo delle concessioni con gli enti

locali concreterebbero - si sostiene - altrettante violazioni

dell'art. 13 citato.

La procedura contemplata da tale norma, infatti, prevede

esclusivamente il concorso tra ENEL ed enti locali ai fini della

concessione delle grandi derivazioni, e non sarebbe perciò

configurabile una concorrenza tra questi ultimi ed imprese

autoproduttrici senza forzare la disposizione statutaria privando le

Province della loro posizione preferenziale.

Si conclude in memoria eccependo l'inammissibilità

dell'intervento della S.p.a. SELM (sulla base della giurisprudenza

della Corte) e sostenendo altresì l'infondatezza della questione

d'incostituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235

che la Società ha richiesto venga sollevata dalla Corte. In

proposito, osservano le Province, deve ritenersi che i decreti

d'attuazione dello Statuto si collochino nella gerarchia delle fonti

al di sopra della legge ordinaria.

5. - Due identiche memorie sono state depositate dalla S.p.a. SELM

che ha ribadito le tesi già esposte in atto d'intervento. Considerato in diritto

1. - I ricorsi delle province autonome di Trento (r.r. 42/1982) e

di Bolzano (r.r. 43/1982), risultando proposti nei confronti della

stessa legge e sulla base di identici motivi, vanno riuniti e decisi

con unica sentenza.

2. - In entrambi i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra ha

depositato in cancelleria un "atto di intervento" - e,

nell'imminenza della discussione orale, una memoria illustrativa del

merito - la società SELM (Servizi elettrici

Montedison), la quale, dopo aver fatto espresso, ma generico richiamo

agli artt. 22, legge n. 87 del 1953 e 37, regio

decreto n. 642 del 1907, sostiene di avere "interesse a

intervenire..., essendo titolare, nell'ambito" delle due province "di

un'impresa autoproduttrice di energia elettrica concessionaria in

atto di una grande derivazione per la produzione di

forza motrice ammessa al beneficio della proroga di cui agli artt. 1

e 2, l. n. 529 del 1982". Ma questa Corte ha

costantemente dichiarato che nei giudizi di legittimità

costituzionale, tanto in via principale, quanto in via incidentale,

non è proponibile alcuna forma di intervento, né è ammissibile la

figura del controinteressato (ordinanze 30 maggio e 5

dicembre 1956, pronunciate in udienza, 5 luglio 1956, n. 25, 26

febbraio 1958, n. 22, 4 luglio 1977, n. 130). E poiché la difesa

della suddetta società non offre, a sostegno della sua richiesta di

intervento, alcun motivo che possa indurre a mutare il riferito

orientamento - fondato sulla duplice considerazione che a questi

giudizi "non possono partecipare soggetti che non siano titolari di

potestà legislativa" e che in essi non è "ammissibile la figura del

controinteressato come parte, propria del procedimento

giurisdizionale amministrativo" - deve negarsi ingresso alla SELM nel

presente giudizio.

3. - La disciplina dell'industria elettrica, che è intimamente

connessa con quella delle acque pubbliche, non si esaurisce nella

legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("istituzione dell'ente nazionale per

l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti

le industrie elettriche"). Questa, pur statuendo il trasferimento in

proprietà dell'ente appositamente istituito delle imprese esercenti

industrie elettriche, cioè il complesso dei beni da esse

organizzati, e pur riservando a detto ente pubblico "il compito di

esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione,

importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione e vendita

dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta" (art. 1, primo e

quarto comma), ha tuttavia disposto che "non sono soggetti a

trasferimento", e restano perciò escluse dalla nazionalizzazione ma

assoggettate al regime delle concessioni - determinate imprese,

ancorché esercenti le attività di cui alla trascritta disposizione.

E fra tali imprese la menzionata legge comprende quelle gestite da

enti locali (art. 4,

n. 5) e quelle autoproduttrici (art. 4, n. 6, lettera b), che appunto

rilevano nella questione in esame. Ora, la sopravvivenza, accanto

all'ENEL, di aziende elettriche, non solo di enti locali, ma anche di

soggetti privati, ha prodotto la fioritura di una molteplicità e

varietà di problemi - coordinamento delle attività di produzione e

distribuzione, potenziamento e ristrutturazione degli impianti,

durata delle concessioni, loro decadenza, rinuncia e proroga,

rapporti fra l'ENEL e le altre imprese elettriche, nonché con le

autonomie speciali, etc. - ed alla conseguente adozione, nel corso

degli anni successivi alla nazionalizzazione, di una serie di

provvedimenti legislativi, che hanno reso particolarmente vasta e

complessa la disciplina del settore. Sembra pertanto particolarmente

utile, ai fini di un'ordinata e chiara prospettazione ed impostazione

della quaestio legitimitatis, fare a riguardo di tale disciplina

alcune puntualizzazioni preliminari.

3.1. - Va rilevato anzitutto che, a sensi dell'art. 6, primo

comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), "le utenze

d'acqua pubblica si distinguono in due categorie", cioè in "grandi o

piccole derivazioni"; che, a sensi dell'art. 1, u. comma, del d.P.R.

26 marzo 1977, n. 235 (norme di attuazione dello statuto speciale del

Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di

energia idroelettrica) soltanto "per la concessione di piccole

derivazioni... rispetto all'ENEL è data preferenza", nelle province

di Trento e di Bolzano, ai Comuni ed ai loro consorzi; che la

questione oggetto del presente giudizio è sorta, viceversa, in

ordine a grandi derivazioni idroelettriche, sicché non è ad essa

applicabile la normativa che regola le piccole derivazioni.

3.2. - Giova aggiungere che la legge impugnata fa richiamo, in

materia di successione nelle concessioni, all'art. 25 del già

menzionato testo unico n. 1775 del 1933. Ed il suddetto art. 25

stabilisce: al primo comma, che, "al termine dell'utenza e nei casi

di decadenza o rinuncia", "tutte le opere di raccolta, di regolazione

e di condotte forzate ed i canali di scarico" "passano... senza

compenso in proprietà dello Stato" (e, per esso, dell'ENEL in forza

dell'art. 9, quinto comma, d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342); al secondo

comma, che "lo Stato (l'ENEL) ha facoltà di immettersi

nell'immediato possesso" di tutto quanto non sia previsto nel

precedente comma, ma inerisca alla concessione, "corrispondendo... un

prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera"; al terzo

comma, che, per esercitare la suddetta facoltà, "lo Stato (l'ENEL)

deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine

dell'utenza".

4. - La legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione dei rapporti

tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese

autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di

grandi derivazioni idroelettriche), nell'intento, fatto palese dal

trascritto titolo, di dettare una definitiva e compiuta disciplina

dell'indicata materia, ha stabilito che:

a) "nei casi di scadenza delle concessioni..., il trasferimento

in proprietà dell'ENEL delle opere di cui al primo comma dell'art.

25" del testo unico n. 1775 del 1933 "è condizionato all'esercizio

da parte dell'ENEL della facoltà di cui al combinato disposto del

secondo e terzo comma" del medesimo testo unico (art. 1);

b) "alla scadenza delle concessioni..., l'ENEL rinuncerà ad

avvalersi della facoltà" di cui sopra "a condizione che le

imprese... si obblighino ad eseguire i necessari lavori di

potenziamento o di ristrutturazione" (art. 2, primo, secondo e terzo

comma);

c) "in attesa dell'accertamento delle condizioni" suddette,

"con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il

Ministro dell'industria, sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli

impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute" (art. 2,

quinto comma);

d) "i rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della

facoltà di cui al precedente art. 1 sono regolati in base a

convenzioni", le quali "sono approvate dal Ministro dell'industria di

concerto con il Ministro dei lavori pubblici" (art. 3, primo e

secondo comma);

e) "la durata delle concessioni... sarà stabilita dal Ministro

dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria" (art. 7);

f) "nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del

Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni

derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di

attuazione" (art. 8, primo comma).

5. - Le province di Trento e Bolzano, formulando identiche

doglianze, chiedono a questa Corte di voler dichiarare la

"incostituzionalità della legge" testé compendiata "per violazione

delle norme dello statuto speciale di autonomia di cui all'art. 13,

u. co., d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme

d'attuazione".

Detto art. 13, u. comma, del decreto presidenziale n. 670 del 1972

(approvazione del testo unico delle leggi costituzionali per il

Trentino-Alto Adige) stabilisce che "sulle domande di concessione...

presentate" nelle due province "in concorrenza dall'ENEL e dagli enti

locali... provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col

Ministro per l'industria e d'intesa con la provincia territorialmente

interessata". E le norme di attuazione cui si riferiscono i ricorsi

sono quelle contenute negli artt. 11, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381

(norme di attuazione dello statuto speciale per la regione

Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed

1, d.P.R. n. 235 del 1977, già menzionato sub 3.1. In particolare,

l'art. 11 estende l'intesa con la provincia interessata ai

provvedimenti "sulle domande di concessioni... anche a seguito di

scadenza, decadenza o rinuncia di concessioni in atto, nonché sulle

domande di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori,

presentate... in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali"; a sua

volta, l'art. 1 facoltizza gli enti locali delle due province ad

esercitare, in deroga alla disposta nazionalizzazione, l'industria

elettrica mediante aziende municipalizzate.

5.1. - Secondo le ricorrenti, il trascritto art. 13 dello statuto,

non distinguendo fra nuove concessioni e (rinnovo di) preesistenti

concessioni, comprenderebbe entrambe le ipotesi. Esso, inoltre,

contempla solo l'ENEL e gli enti locali, mentre non menziona le

imprese autoproduttrici. Se ne dovrebbe pertanto dedurre: sotto il

profilo sostanziale, che, sia nei casi in cui l'ENEL non si avvalga

della facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 25 testo

unico n. 1775 del 1933 (più sopra riportati sub 3.2), sia nei casi

di scadenza, decadenza o rinuncia (testé riportati sub 5),

esclusivamente gli enti locali avrebbero titolo, al pari dell'ENEL ed

in concorrenza con esso, a subentrare in quelle concessioni; sotto il

profilo procedimentale, che in tutti i provvedimenti relativi ai

suddetti casi (ma anche a quelli di autorizzazione all'esercizio

provvisorio e di convenzioni) sarebbe prescritta l'intesa con la

provincia interessata. Insomma, si tratti di concessioni preesistenti

o nuove, agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano

sarebbe riconosciuta nelle concessioni in materia una "posizione

preferenziale" comportante l'esclusione di qualsiasi altro soggetto,

ed a garanzia di tale posizione sarebbe stato attribuito alle due

province il potere di concorrere all'adozione del provvedimento,

partecipando alla procedura mediante l'intesa. Questo disporrebbe la

norma statutaria di cui all'art. 13, che ha rango costituzionale, e

questo confermerebbero le norme di attuazione di cui agli artt. 11

del decreto presidenziale n. 381 del 1974 ed 1 del decreto

presidenziale n. 235 del 1977.

Ma se così è - argomentano ancora le ricorrenti - in tale quadro

normativo non c'è posto per la proroga. Questa, infatti,

precluderebbe agli enti locali di presentare le domande di

subingresso nella concessione ed alla provincia di esercitare il

potere di intervento nella procedura, risolvendosi sostanzialmente in

un rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario.

Eppure, proprio una siffatta proroga si ravviserebbe nella legge

impugnata, e precisamente nelle ipotesi di scadenza di cui agli artt.

1 e 2, nonché nell'ipotesi di determinazione della durata delle

concessioni di cui all'art. 7: le imprese autoproduttrici, infatti,

conserverebbero le concessioni scadute e scomparirebbe la procedura

concorsuale, con conseguente impossibilità, sia di subingresso degli

enti locali, sia di intervento della provincia. Per il fatto, poi,

che prescindono dall'intesa, sarebbero altresì illegittime, tanto le

autorizzazioni all'"esercizio provvisorio degli impianti... relativi

a concessioni scadute" (art. 2, quinto comma), quanto le convenzioni

fra ENEL ed imprese elettriche, intese a regolare i rapporti

derivanti dalla rinuncia dell'ENEL all'esercizio della facoltà di

cui si è detto sub 3.2 (art. 3, secondo comma). E "solo ove l'art. 1

della legge impugnata sia interpretato" nel senso che, se l'ENEL

rinuncia alla predetta facoltà, il subingresso nelle concessioni è

riservato agli enti locali, con esclusione di qualsiasi altro

soggetto, "si potrebbe ritenere superato il contrasto con la

disciplina dello statuto e con le relative norme di attuazione"; ma

"il suo tenore letterale fa sorgere più di un dubbio al riguardo".

Vero è - concludono le ricorrenti - che l'art. 8, riportato sub 4

f), fa salvi i diritti e le attribuzioni delle due province, ma

queste hanno ritenuto egualmente di impugnare la legge, in quanto "la

formulazione dell'art. 8 non consente di eliminare i dubbi di

incostituzionalità delle norme".

6. - Le norme cui fanno riferimento entrambi i ricorsi, e nelle

quali va cercata la soluzione della questione, sono,

dunque, quelle di cui agli artt. 13, u. comma, dello statuto

speciale, 11 ed 1, primo comma, delle norme di attuazione,

cioè, rispettivamente, dei decreti presidenziali n. 381 del 1974 e

n. 235 del 1977. Senonché, a parte la considerazione che

questi ultimi, pur se direttamente attuativi dello statuto, non sono

tuttavia collocabili sullo stesso piano di questo nella

scala dei valori normativi, l'esigenza di circoscrivere la questione

nei suoi termini essenziali e lineari impone di osservare

preliminarmente che l'art. 1 (d.P.R. n. 235 del 1977) nulla statuisce

in tema di concessioni, sicché la sua invocazione è inconferente, e

che l'art. 11 (d.P.R. n. 381 del 1974) viene richiamato, meglio che

come parametro, come convalida della tesi di fondo sostenuta nei

ricorsi, dato che, pur allargando la prospettiva alle ipotesi di

scadenza, decadenza e rinuncia, detta norma è una riproduzione di

quella statutaria. E l'impugnativa si sorregge proprio sulla norma

statutaria di cui all'art. 13, u. comma, la quale, del resto, è la

sola che attinga livello costituzionale. Ma, a ben vedere, si

sorregge su un'interpretazione di detto articolo che sembra piuttosto

opinabile, in quanto attribuisce alla norma una portata esorbitante,

che non trova riscontro nel dato normativo. È ben vero, infatti, che

a riguardo delle province di Trento e di Bolzano è stabilita, nella

materia di che trattasi, una disciplina speciale in deroga a quella

generale, ma è dubitabile, sia che tale disciplina speciale

corrisponda a quella che le ricorrenti prospettano sulla base di una

lettura tutt'altro che obiettiva dell'art. 13, sia che essa si

contenga e si esaurisca tutta in detto articolo.

6.1. - È, invece, avviso di questa Corte che nella specie non

possa prescindersi dall'art. 12 dello stesso statuto, che reca

anch'esso disposizioni in materia e che, pertanto, deve ritenersi

concorrere, unitamente all'art. 13, a formare la disciplina speciale,

alla cui stregua la questione va risolta. E l'art. 12 dispone che

"per le concessioni... e le relative proroghe... le province

territorialmente competenti hanno facoltà": (primo comma) "di

presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi

momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio

superiore dei lavori pubblici", nonché (secondo comma) "di proporre

ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il

decreto di concessione e di proroga", e che (terzo comma) "i

presidenti delle giunte provinciali... sono invitati a partecipare

con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti" di concessione

e di proroga.

Ora, l'esame congiunto degli artt. 12 e 13 mostra con chiarezza in

che consiste effettivamente la disciplina speciale di che trattasi e

quale ne sia la dimensione. L'art. 13 riconosce alla provincia

interessata il potere di intervenire mediante l'intesa nella

procedura di adozione del provvedimento di concessione; l'art. 12,

viceversa, riconosce alla stessa provincia soltanto la facoltà di

esprimere osservazioni, opposizione e parere nella procedura di

adozione del provvedimento; ma non più solo di concessione, bensì

anche di proroga. Le due norme statutarie rivelano carattere

palesemente e prevalentemente procedimentale, in quanto stabiliscono

due procedimenti, che si differenziano per il diseguale rilievo che

in essi assume la provincia interessata. Il procedimento di cui

all'art. 13, u. comma, si applica - e, quindi, l'intesa è prescritta

- esclusivamente nell'ipotesi di "domande di concessione...

presentate in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali". Il

procedimento di cui all'art. 12 si applica - e, quindi, il parere, le

osservazioni, le opposizioni prendono il posto della intesa - in

tutte le altre ipotesi ordinarie, cioè in quelle in cui le domande

di concessione siano presentate anche da imprese autoproduttrici,

nonché - va sottolineato - nelle ipotesi di proroga. Questa è in

definitiva la disciplina speciale, quale risulta dal raffronto tra i

due articoli, le cui norme prevedono espressamente l'istituto della

proroga accanto a quella della concessione e, soprattutto, non

statuiscono già che è precluso alle imprese autoproduttrici di

presentare anch'esse domanda di concessione o di proroga, bensì che,

ove siano in concorrenza solo l'ENEL e gli enti locali, deve

osservarsi la procedura di cui all'art. 13 e, ove siano in

concorrenza anche imprese autoproduttrici, deve osservarsi la

procedura di cui all'art. 12, che può pertanto considerarsi regola

generale nell'ambito della disciplina speciale. Ed al fondo di questa

vi è una precisa e valida ragione: nell'un caso sono in concorrenza

esclusivamente enti pubblici, nell'altro, viceversa, sono in

concorrenza anche soggetti privati, e pertanto non appare

ingiustificata l'attribuzione all'autonomia provinciale del potere di

intervenire in maniera determinante solo nel primo caso, non anche

nel secondo.

6.2. - La ricostruzione che precede nega perciò fondamento alla

tesi delle ricorrenti, peraltro più asserita che argomentata,

secondo cui l'art. 13, u. comma, dello statuto riconoscerebbe alle

province di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi

territori, la stessa posizione preferenziale, che l'art. 9, secondo

comma, d.P.R. n. 342 del 1965 riconosce all'ENEL in tutto il

territorio nazionale, con la conseguenza che tutte le concessioni

scadute (ma anche quelle decadute e rinunciate) dovrebbero essere

trasferite alle aziende municipalizzate degli enti locali. Ma detta

posizione preferenziale non è desumibile dall'art. 13, né dall'art.

12 e neppure dal loro combinato disposto. Come è stato già

evidenziato sub 3.1, solo per le concessioni di piccole derivazioni a

scopo idroelettrico, il legislatore ha espressamente statuito (art.

1, u. comma, d.P.R. n. 235 del 1977) che persino "rispetto all'ENEL

è data preferenza agli enti" locali. Un'analoga statuizione non è

rintracciabile, invece, a riguardo delle concessioni di grandi

derivazioni, né nello statuto, né nelle norme di attuazione. E può

dirsi, anzi, che proprio lo statuto offre la prova del contrario: nel

testo statutario n. 5 del 1948 era espressamente disposto (art. 10,

quinto comma) che "la regione, a parità di condizioni, è preferita

nelle concessioni di grande derivazione"; ebbene, siffatta

disposizione non è stata riprodotta nel vigente testo statutario di

cui al d.P.R. n. 670 del 1972. La soppressione di simile privilegio,

tutt'altro che casuale, è significante, risultando disposta nella

revisione dello statuto, che venne operata e concordata, non certo

per svantaggiare, ma per maggiormente privilegiare le autonomie

provinciali.

6.3. - Lo statuto speciale contiene effettivamente disposizioni di

favore per quanto attiene alle concessioni di grande derivazione a

scopo idroelettrico. In forza del più volte menzionato art. 13, le

due province, oltre che il potere di determinare il prezzo

dell'energia elettrica (secondo comma), hanno diritto alla fornitura,

"annualmente e gratuitamente", di una determinata quantità di

energia elettrica (primo comma) e ad un compenso semestrale di "lire

6,20 per ogni KWh di energia da esse non ritirata" (terzo comma). In

forza dello stesso articolo (terzo comma) e dell'art. 12 è

attribuito alle due province il potere di intervenire nel

procedimento concessorio mediante l'istituto dell'intesa (nel caso di

concorrenza fra ENEL ed enti locali) ed anche nel procedimento di

proroga mediante opposizioni, osservazioni, ricorsi, pareri (in tutti

gli altri casi). Ma disposizioni di favore si rinvengono anche nelle

norme di attuazione, che prevedono, sia diritti, sia attribuzioni.

Relativamente ai primi, in forza dell'art. 4, d.P.R. n. 235 del 1977,

"qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di

distribuzione è stato assunto da ente locale vi siano impianti di

distribuzione dell'ENEL", questi sono trasferiti all'ente locale,

cui, in forza dell'art. 8, primo comma, del medesimo decreto

presidenziale, sono trasferite altresì "le imprese di cui all'art.

4, punto 8, della legge" di nazionalizzazione (n. 1643 del 1962). È

di tutta evidenza la circoscritta portata dei suddetti articoli, che

riconoscono entrambi agli enti locali delle due province il diritto

di succedere nella proprietà: l'uno degli impianti dell'ENEL

(sicché non è in gioco la concessione), l'altro delle imprese di

scarsa produttività (sicché non sono in gioco le imprese

autoproduttrici di cui all'art. 4, punto 6, della legge di

nazionalizzazione, le sole che rilevano nel presente giudizio).

Relativamente alle attribuzioni, ancora il decreto presidenziale n.

235 del 1977 stabilisce che, "al fine di coordinare le esigenze

nazionali e quelle provinciali", "tre rappresentanti della provincia

interessata" fanno parte del comitato paritetico di "coordinamento

delle attività elettriche" (art. 9, primo comma) e che "le province

hanno la potestà di emanare norme legislative per l'attuazione delle

disposizioni.... concernenti il servizio di produzione e

distribuzione di energia elettrica" (art. 11).

Sono quelli testé ricordati - e soltanto essi - "i diritti e le

attribuzioni derivanti" nella regione Trentino-Alto Adige dallo

statuto speciale "e dalle relative norme di attuazione", che l'art.

8, primo comma, della legge de qua vuole "fatti salvi". E questa,

vagliata alla luce della disciplina speciale, correttamente

ricostruita, non risulta aver violato alcuno di tali diritti ed

attribuzioni. Certo, la complessa normazione disciplinante la materia

riconosce espressamente, sia agli enti locali, sia alle imprese non

assoggettate a trasferimento, il diritto di prelazione sulle

"concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e (su) quelle

scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà" di cui

si è detto sub 3.2, ma tale constatazione è ininfluente ai fini del

decidere. Il diritto di prelazione di che trattasi è previsto,

infatti, in leggi ordinarie (art. 13, secondo comma, legge 2 agosto

1975, n. 393 ed art. 17, primo comma, legge 29 maggio 1982, n. 308),

ed è stabilito in via generale: le due statuizioni, insomma, non

fanno parte della disciplina speciale deducibile dallo statuto per il

Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, e perciò

valgono per tutti gli enti locali, non già solo per quelli delle due

province, nonché per tutte le imprese. Sembra di conseguenza doversi

concludere nel senso che la disciplina generale in materia di

industria elettrica si applica in linea di principio anche alle

province di Trento e di Bolzano, salvo che nei casi di deroghe

espresse e puntuali.

Per l'insieme delle suesposte considerazioni, entrambi i ricorsi

vanno rigettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe:

a) dichiara inammissibile l'intervento proposto dalla s.p.a.

SELM (Servizi elettrici Montedison);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale della legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione

dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le

imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di

concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), promossa con i

ricorsi in data 13 settembre 1982 dai Presidenti delle province

autonome di Trento e di Bolzano (reg. ric. nn. 42 e 43 del 1982), in

riferimento all'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative

norme di attuazione di cui agli artt. 11, d.P.R. 22 marzo 1974, n.

381 ed 1, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore di cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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