Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1981

Altra decisione · depositata il 16/11/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri contro la Regione autonoma della Sardegna e nei confronti dei

Comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena, notificato il 30 agosto 1979,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 settembre

1979, iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1979, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto 12 gennaio 1979, n. 7,

pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 7 del 16 gennaio 1979,

con il quale l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna ha approvato il

piano territoriale paesistico di Molentargius e Monte Urpinu;

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta della

Regione autonoma della Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

Udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto del 12 gennaio 1979, n. 7, pubblicato sul

Bollettino ufficiale regionale n, 7 del 16 gennaio 1979, l'Assessore

alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e

sport della Regione autonoma della Sardegna approvava il Piano

territoriale paesistico della zona degli stagni di Molentargius e Monte

Urpinu, in provincia di Cagliari.

Avverso tale decreto sollevava conflitto di attribuzione il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30

agosto 1979, denunciando l'inosservanza delle norme che regolano le

rispettive competenze della Regione Sardegna e dello Stato, e in

particolare i rapporti tra Regione e Amministrazioni dello Stato

relativamente all'attuato trasferimento dei poteri dallo Stato alla

Regione stessa, e chiedendo alla Corte l'annullamento del

provvedimento.

2. - Si costituiva in giudizio il Presidente della Giunta della

Regione autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio

Russo, con atto del 18 settembre 1979, resistendo al ricorso ed

eccependo in primo luogo l'irricevibilità dello stesso, colpito da

decadenza per essere stato proposto tardivamente, oltre i sessanta

giorni dalla notificazione o pubblicazione dell'atto impugnato (art.

39, secondo comma, legge n. 87/1953). Nel merito sosteneva che la tesi

dello Stato contrasta con il principio di autonomia della Regione, in

quanto condiziona un provvedimento di competenza regionale ad "accordi"

od "intese" con le amministrazioni centrali dello Stato, riconoscendo

in tal modo ad una autorità diversa da quella regionale un potere

determinativo del contenuto dell'atto che svaluta la norma fondamentale

attributiva delle funzioni (art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 480 del 22

maggio 1975), il cui testo non consente alcuna limitazione. Considerato in diritto :

Il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti

della Regione autonoma della Sardegna si fonda sull'inosservanza delle

norme che regolano le competenze rispettive della Regione e dello

Stato, in quanto - secondo il Presidente del Consiglio - l'adozione del

provvedimento di approvazione del piano paesistico degli stagni di

Molentargius e Monte Urpinu da parte del competente assessore regionale

doveva essere preceduta, a norma dell'art. 18 della legge n. 1497 del

1939, da "accordi" od "intese" con le amministrazioni statali

interessate, e cioè con i Ministeri delle Finanze, della Marina

Mercantile, della Difesa e dell'Agricoltura.

Nelle more del giudizio, tuttavia, lo stesso Presidente del

Consiglio dei ministri, con atto notificato il 3 marzo 1981, ha

dichiarato di rinunciare al ricorso stesso, allo scopo di consentire -

alla luce di un approfondito esame degli interessi pubblici sostanziali

- la realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano paesistico

che avevano carattere d'urgenza (in particolare la costruzione di un

depuratore fognario in località "Is Arenas") e che la pendenza del

presente giudizio aveva sospeso.

La rinuncia è stata accettata ritualmente dal Presidente della

Giunta regionale della Sardegna con atto depositato nella Cancelleria

di questa Corte il 12 maggio 1981.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti a questa Corte, il giudizio promosso

dallo Stato contro la Regione Sardegna deve dichiararsi estinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso per

conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei

ministri in ordine al decreto del 12 gennaio 1979 n. 7 dell'Assessore

alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e

sport della Regione autonoma della Sardegna, con il quale si approvava

il Piano territoriale paesistico della zona degli Stagni di

Molentargius e di Monte Urpinu.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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