Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni,

del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28

febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio

1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero per i

beni culturali e ambientali ed altra contro Mario Capaccioli ed altri

iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - prima serie speciale -

dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il sindaco di Siena, con provvedimento del 24 novembre 1987,

n. 485, rigettava la domanda di concessione edilizia, presentata dai

signori Mario Capaccioli e Brunetta Cilli, a norma della legge 28

febbraio 1985, n. 47, per la sanatoria di un manufatto (rimessa

prefabbricata per auto di circa 32 mq) realizzato in zona sottoposta

al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,

disposto con d.m. 29 ottobre 1965.

L'ordinanza di rigetto era emanata all'esito dell'acquisizione dei

pareri della soprintendenza di Siena in data 28 luglio 1986, n. 4131

e del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 8 luglio

1987, n. 9916, entrambi contrari all'accoglimento dell'istanza.

Il sindaco di Siena, con provvedimento del 12 dicembre 1987, n.

267, ordinava la demolizione del manufatto.

2. - I richiedenti la concessione impugnavano tutti gli atti

indicati innanzi al t.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 420

del 1989, li annullava per la ritenuta incompetenza del Ministro dei

beni culturali ed ambientali a rendere il parere, in virtù del

disposto dell'art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312,

convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 12 del d.l. 12

gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla

Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1988, nonché dell'art.

12 di detto decreto-legge, nel testo introdotto dalla legge di

conversione 13 marzo 1988, n. 68.

3. - Avverso la sentenza del t.a.r. per la Toscana proponevano

gravame il Ministro per i beni culturali ed ambientali e la

Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Siena,

deducendone l'erroneità.

Gli appellanti, con un'unica censura, eccepivano che competente ad

esprimere il parere sul vincolo paesaggistico, alla data in cui era

stato reso (8 luglio 1987), doveva ritenersi l'amministrazione dello

Stato, in virtù dell'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente

a detta data, in quanto, benché il decreto-legge n. 178 del 1987 non

fosse stato convertito, l'art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 1988

aveva espressamente fatto salvi i provvedimenti emanati sulla scorta

di una pluralità di decreti-legge reiterati e, fra essi, era

ricompreso appunto il decreto-legge da ultimo citato.

4. - Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 2

febbraio-29 marzo 1996, solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n.

68 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio

1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,

concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i

provvedimenti adottati sulla base, tra gli altri decreti, del d.-l. 8

maggio 1987, n. 178 e, quindi, dell'art. 12, comma 1, che ha

radicato il potere consultivo dell'autorità centrale dello Stato, il

cui parere negativo è stato assunto a fondamento dell'ordinanza del

sindaco di Siena, di rigetto della domanda di concessione in

sanatoria.

Il giudice rimettente osserva che l'art. 12 del d.-l. 8 maggio

1987, n. 178 è stato integralmente reiterato con l'art. 12 del d.-l.

12 gennaio 1988, n. 2. La Corte, con sentenza n. 302 del 1988, ha,

però, dichiarato costituzionalmente illegittima tale ultima norma,

per violazione, quanto ai primi due commi, degli artt. 117 e 118

della Costituzione, come attuati dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616.

Ad avviso del Consiglio di Stato, poiché la disposizione dell'art.

12 del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178 ha contenuto identico alla norma

dell'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, i dubbi di

costituzionalità che avevano colpito quest'ultima, per la violazione

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, possono essere riproposti

immutati nei confronti della prima.

L'art. 12 del decreto-legge n. 178 del 1987 sottrae, infatti, alle

regioni, nonostante siano istituzionalmente preposte alla tutela del

vincolo paesaggistico ambientale in virtù del disposto dell'art. 82

del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ogni

pronunzia in ordine al rilascio della concessione o

dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite in aree

sottoposte al vincolo, con violazione del principio di equilibrata

cooperazione fra le competenze statali e regionali nella salvaguardia

del paesaggio. Per tale rilievo, conclude il giudice rimettente, "la

questione appare rilevante e non manifestamente infondata".

5. - Le parti del giudizio a quo non si sono costituite. Considerato in diritto

1. - Il giudice rimettente, premesso che l'art. 12 del d.-l. 8

maggio 1987, n. 178 (già decaduto per mancata conversione) è stato

integralmente reiterato dall'art. 12 del d.-l. 12 gennaio 1988, n.

2, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, per

violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con sentenza 9

marzo 1988, n. 302, prospetta la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68

di conversione, con modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2,

nella parte in cui dispone che "restano validi gli atti ed i

provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti

giuridici sorti" sulla base, tra gli altri decreti considerati, anche

del decreto-legge n. 178 del 1987.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte è stata già investita del problema relativo alla

legittimità costituzionale della disposizione concernente

l'amministrazione competente a formulare il parere per il rilascio

della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le

costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico. La

Corte, in quella occasione, aveva sottoposto a scrutinio di

costituzionalità l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 2 del

1988, pronunciando la sentenza 9 marzo 1988, n. 302 di annullamento

di quella norma, in quanto, attribuendo la competenza all'emanazione

del parere al Ministero per i beni culturali, introduceva, in

violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, una

modificazione radicale del sistema previsto dall'art. 32 della legge

n. 47 del 1985, che stabilisce il potere consultivo delle

"amministrazioni preposte alla tutela del vincolo", da individuarsi

nelle amministrazioni regionali.

In questa occasione, la Corte è chiamata invece a decidere della

legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 1 della legge di

conversione n. 68 del 1988, nella parte in cui stabilisce che

"restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" sulla base, tra

gli altri decreti considerati, specificamente dell'art. 12, comma 1,

del precedente decreto-legge n. 178 del 1987, di contenuto identico

alla disposizione già dichiarata illegittima con la predetta

sentenza n. 302 del 1988. Il giudice rimettente, infatti, ai fini

della decisione, nel processo a quo, sulla validità del

provvedimento del Ministero per i beni culturali, emanato sulla base

dell'art. 12 del già decaduto decreto-legge n. 178 del 1987, si

trova nella condizione di dovere applicare proprio il comma 2

dell'art. 1 della legge n. 68 del 1988 - che, come già rilevato, in

particolare convalida, nonché "fa salvi" gli effetti di quel

provvedimento ministeriale - il cui contenuto, però, appare, alla

luce della citata sentenza n. 302, in contrasto con gli artt. 117 e

118 della Costituzione.

La disposizione impugnata, pertanto, statuendo, attraverso la

clausola di salvezza, l'applicabilità e l'efficacia di atti adottati

sulla base di un decreto-legge - ormai decaduto - di contenuto

identico ad altro già dichiarato incostituzionale, non può non

essere gravata delle stesse censure di legittimità già prospettate

in riferimento al predetto decreto-legge. La disposizione stessa non

può, quindi, sottrarsi alla declaratoria di illegittimità

costituzionale per gli stessi motivi e per le stesse ragioni

enunciati nella ricordata sentenza n. 302 del 1988.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche

alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone

che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base

dell'art. 12, comma 1, del d.-l. 8 maggio 1987, n. 178.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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