Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1989

Altra decisione · depositata il 12/04/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

  • art. 20d.P.R. 381/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 22 novembre 1988, depositato in Cancelleria il 28

successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1988, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero

dei lavori pubblici - Provveditorato regionale delle opere pubbliche

per il Trentino-Alto Adige del 20 settembre 1988, prot. n. 2611,

concernente la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori per la

costruzione di opere paravalanghe nell'Alpe Gallina in Comune di

Brennero, nonché di ogni atto precedente, presupposto e conseguente

ad esso, preordinato o connesso, ancorché non conosciuto;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia

di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 22 novembre 1988 la Provincia autonoma di

Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della

nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale

alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa in data 20

settembre 1988 e pervenuta alla Provincia il 23 dello stesso mese, la

quale comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di

opere paravalanghe nell'Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La

ricorrente adduce che con tale atto siano state lese le competenze ad

essa assicurate dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31

agosto 1972, n. 670) e dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381

(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche).

Per la ricorrente, la lesione delle proprie competenze deriverebbe

dal fatto che la consegna dei lavori in questione sarebbe avvenuta

senza che sia stata raggiunta, né richiesta, la "previa intesa" che,

a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, si rende necessaria

per le opere pubbliche da effettuarsi per la protezione delle linee

ferroviarie e delle strade.

Poiché, nel caso, le opere paravalanghe sono previste per la tutela

delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali del

Brennero, il mancato intervento dell'intesa - malgrado che la

Provincia avesse sollecitato sin dal 1986 il finanziamento delle

citate opere paravalanghe, riservandosi di esprimere la propria

intesa non appena il Comune di Brennero avesse formulato parere

favorevole al progetto di massima - produrrebbe una lesione delle

competenze provinciali in materia di urbanistica, opere pubbliche di

prevenzione per calamità naturali e viabilità.

In considerazione dei gravi danni ambientali che il provvedimento

di consegna dei lavori potrebbe arrecare, la Provincia chiede anche

la sospensione di tale atto.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri per chiedere il rigetto del ricorso.

Dopo aver sottolineato la necessità e l'urgenza delle opere in

questione per il pericolo gravante sull'incolumità delle persone,

sulla viabilità stradale, autostradale e ferroviaria tra l'Italia e

la Germania, oltreché sulle linee elettriche e telefoniche di

collegamento internazionale, l'Avvocatura dello Stato contesta che

nel caso sia necessaria l'intesa con la Provincia di Bolzano, poiché

l'intervento statale in questione non ricadrebbe nelle previsioni

dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, ma rientrerebbe tra quelle

opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche per le quali

l'art. 19, lett. g, dello stesso decreto mantiene ferma la riserva

dello Stato. Del resto, aggiunge l'Avvocatura, persino la

legislazione provinciale (art. 12, comma terzo, legge prov. n. 16 del

1970) esclude la necessità dell'intesa per le opere urgenti di

prevenzione delle calamità, le quali in ogni caso non si

presterebbero a remore come quella costituita dall'intesa.

L'Avvocatura rileva infine, in via subordinata, che la Provincia,

attraverso il suo Presidente, aveva già espresso parere favorevole

alla costruzione delle opere in questione con nota 17 febbraio 1986,

n. 204, e che il parere è stato emesso con espresso riferimento

all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974.

3. - In prossimità dell'udienza ha presentato una memoria la

Provincia di Bolzano, la quale, oltre a ribadire gli argomenti già

svolti a sostegno dell'accoglimento del ricorso, precisa, in via di

fatto, che, se è vero che la Provincia stessa si era "riservata di

esprimere l'intesa" richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del

1974, è altresì vero che essa non ha mai ricevuto dallo Stato il

progetto di costruzione e la relativa nota di trasmissione. Sul piano

del diritto, la Provincia sostiene che il citato art. 20 ha una

portata generale e si riferisce, pertanto, a tutte le opere dello

Stato, comprese quelle contemplate nel precedente art. 19. Da ultimo,

la Provincia contesta il richiamo operato dall'Avvocatura all'art. 12

della legge provinciale n. 16 del 1970 al fine di desumere un

principio di esenzione delle opere urgenti dall'obbligo dell'intesa,

precisando, anzi, che il fatto che l'art. 20 non ripeta la deroga al

principio dell'intesa, stabilita dal ricordato art. 12, porterebbe ad

escludere la sua applicabilità al caso di specie. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota del Ministero dei

Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per

il Trentino-Alto Adige, del 20 settembre 1988, con la quale si

comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere

paravalanghe in località Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La

Provincia ricorrente adduce che con la consegna di tali lavori siano

state lese le competenze ad essa attribuite dall'art. 8, nn. 5, 13 e

17 dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1971, n. 670), come attuato

dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione

dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia

di urbanistica e opere pubbliche), in quanto lo Stato avrebbe

proceduto alla consegna dei lavori omettendo di richiedere e di

raggiungere la "previa intesa" con la Provincia, richiesta dal

predetto art. 20 per gli interventi di spettanza dello Stato in

materia di viabilità, di linee ferroviarie e di aerodromi.

2.- Il ricorso va respinto.

In base a una corretta interpretazione delle norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

urbanistica e di opere pubbliche, non vi può esser dubbio che, nel

caso della costruzione di opere paravalanghe effettuata a protezione

delle strade, autostrade e linee ferroviarie di competenza dello

Stato, quest'ultimo debba previamente raggiungere l'intesa con la

Provincia interessata. A questa conclusione si perviene attraverso

una coordinata lettura degli artt. 19 e 20 delle ricordate norme di

attuazione. L'art. 20, infatti, dispone che "gli interventi di

spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e

aerodromi (...) sono effettuati previa intesa con la Provincia

interessata". Nello stabilire tale vincolo per lo Stato, l'articolo

appena citato si riferisce agli interventi riservati alla competenza

dello Stato stesso dal precedente art. 19 e, più precisamente, a

quelli afferenti alle sub-materie delle autostrade, degli aerodromi

non aventi carattere turistico, delle linee ferroviarie e delle

strade statali, espressamente elencati nelle lettere a, b, c e d

dello stesso articolo. Sebbene le opere paravalanghe rientrino fra le

attività di prevenzione delle calamità pubbliche, le quali sono

previste alla successiva lettera g, tuttavia pure ad esse si estende

la disposizione dell'art. 20 - e, quindi, il vincolo della previa

intesa - in quanto lo stesso art. 19, lett. g, nel circoscrivere la

competenza dello Stato soltanto alle opere di prevenzione "relative

alle materie di cui alle lettere precedenti", configura quelle opere

come attività accessorie alle materie della viabilità, delle linee

ferroviarie, degli aerodromi e alle altre elencate nelle restanti

lettere precedenti, assoggettandole così alla medesima disciplina

predisposta per le materie cui di volta in volta ineriscono.

Del resto, che la previa intesa con la Provincia interessata sia

richiesta anche per le costruzioni di spettanza dello Stato destinate

alla difesa delle autostrade, delle strade e delle linee ferroviarie

statali nei confronti delle valanghe risponde alla ratio cui è

preordinato l'art. 20, che è quella di stabilire una misura di

coordinamento paritario volta ad armonizzare le modalità di

costruzione delle opere pubbliche di spettanza dello Stato con le

prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei piani

territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia.

3. - Posto ciò, si deve tuttavia concludere che, nel procedere

alla consegna dei lavori relativi alle opere paravalanghe nell'Alpe

Gallina nel Comune di Brennero, lo Stato non ha leso alcuna

competenza attribuita alla Provincia ricorrente, per il semplice

fatto che quest'ultima aveva preventivamente prestato il proprio

consenso alla costruzione da parte statale delle opere sopra

menzionate. Infatti, in una lettera del 17 febbraio 1986 indirizzata

al Ministro dei Lavori Pubblici e al provveditorato di Trento, il

Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dopo aver ricordato

la previsione con una legge speciale del finanziamento per la

costruzione di opere di difesa paravalanghe nella zona del Brennero e

dopo aver sottolineato l'urgenza di eseguire le predette opere anche

nel tratto 'Alpe Gallina' di Colle Isarco nel Comune di Brennero in

ragione del ricorrente pericolo di valanghe nella zona, così

concludeva: "la Giunta Provinciale di Bolzano nell'esprimere il

proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 381/1974,

chiede a codesto on.le Ministero di provvedere al finanziamento delle

opere di sistemazione contro la caduta di valanghe nella zona 'Alpe

Gallina' nel Comune di Brennero".

In presenza di espressioni così precise come quelle ora

ricordate, tanto con riferimento alla disposizione delle norme di

attuazione che prevede l'assenso, quanto con riguardo alle opere in

relazione alle quali il consenso della Provincia è stato prestato, e

in considerazione del fatto che, di regola, l'intesa non esige

particolari formalità o particolari modalità di espressione,

essendo sufficiente che i soggetti interessati esprimano, attraverso

i propri organi competenti, il consenso sull'atto o sull'attività

per i quali è richiesta l'intesa, non può concludersi altro che per

il rigetto del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato procedere alla consegna dei lavori

per la costruzione di opere paravalanghe nella zona "Alpe Gallina" di

Colle Isarco nel Comune di Brennero, di cui alla nota del Ministero

dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche

per il Trentino-Alto Adige, emessa il 20 settembre 1988, a seguito

dell'intesa intercorsa, con lettera del 17 febbraio 1986, con il

Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 20

del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica

e opere pubbliche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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