Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1981 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18r.d. 148/1931

citata

  • art. 38r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

modello unico di Statuto di cui all'allegato B del r.d. 8 gennaio 1931,

n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei

rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento

giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza

emessa il 18 gennaio 1975 dal Pretore di Biella nel procedimento civile

vertente tra Tarocco Ferruccio e la Cassa di soccorso tra il personale

della Soc. A.T.A., iscritta al n 477 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una causa di lavoro tra il dipendente Ferruccio

Tarocco e la Cassa di soccorso per il personale della Società Aziende

Trasporti Autoferrotranviari s.p.a. di Biella (A.T.A.), il pretore di

quella città sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contenente lo

schema di statuto per le Casse di soccorso a favore del personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione, affermando che il detto articolo "(al quale deve farsi

riferimento nella fattispecie) appare in contrasto con l'art. 38, comma

secondo, della Costituzione laddove rimette alla discrezionalità della

commissione amministratrice di sospendere o ridurre il sussidio "per

tutta la durata della malattia o per parte di essa" all'assistito che

non si attenga alle prescrizioni mediche, senza neppure prevedere

eventuali casi di forza maggiore".

Il pretore, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dichiara

che la stessa è rilevante e non manifestamente infondata.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si

costituivano le parti private, mentre spiegava intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale

dello Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione impugnata deve essere

necessariamente interpretata nel senso che le eventuali conseguenze

pregiudizievoli per il dipendente possono scaturire solo da

comportamenti imputabili all'agente; sarebbe da escludere, alla luce

dei principi generali vigenti, che possa essere fatto carico ad un

soggetto di comportamenti ad esso non imputabili. Seguendo questa

logica linea interpretativa, la questione proposta sarebbe priva di

fondamento; se ne chiede pertanto la reiezione per infondatezza. Considerato in diritto :

La questione è inammissibile.

L'ordinanza con la quale è proposta non contiene alcuna

indicazione del fatto cui si riferisce la causa (essa si limita in

proposito alle parole "visti gli atti di causa"), né alcuna

motivazione della rilevanza della questione sollevata (essa si limita

all'affermazione che all'art. 18 dello Statuto impugnato "deve farsi

riferimento nella fattispecie").

È palese la inosservanza delle prescrizioni dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e pertanto, in conformità della

giurisprudenza della Corte (confr. da ultimo sentenze nn. 49 e 134/1980

e 119/1981), dev'essere dichiarata la inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 dell'All. B al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata con

riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione dal pretore

di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

F.to: EDOARDO VOLTERRA - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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