Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1968 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 maggio

1961, n. 636 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4

marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento del patronati

scolastici), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1966 dalla

Corte d'appello di Cagliari sul ricorso di Congiu Antonio Maria contro

Lenzi Piero, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27

agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'elezione del prof. Antonio Maria Congiu a consigliere comunale di

Tempio venne contestata dal prof. Piero Lenzi il quale sostenne che,

essendo il Congiu componente del Consiglio di amministrazione del

patronato scolastico locale, era ineleggibile ai sensi dell'art. 15, n.

3, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570. Il Consiglio comunale rigettò il ricorso, ma la Giunta

provinciale amministrativa andò in diverso avviso.

A seguito di impugnazione del prof. Congiu, la Corte di appello di

Cagliari ha preso in esame il decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1961, n. 636, ed ha rilevato che esso contiene norme

apparentemente contraddittorie, disponendo all'art. 9, lett. a,

l'appartenenza all'organo consiliare del Comune dei rappresentanti

presso il Consiglio di patronato, ed agli artt. 19 e 12

l'incompatibilità delle due cariche; e che, inoltre, esso è stato

emanato oltre i limiti temporali stabiliti dalla delega conferita al

Governo dall'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261. Osservando che

il decreto presidenziale non può essere considerato emesso

nell'esercizio di una potestà meramente regolamentare, in quanto

proviene da una specifica delega dell'organo legislativo, la quale

attrae l'attività delegata nella sfera riservata alla competenza della

Corte costituzionale, con ordinanza del 29 aprile 1966, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del D.P.R.

n. 636 del 1961, in relazione all'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n.

261, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La Corte di appello di Cagliari, peraltro, non ha tenuto conto che

con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1706,

è stato abrogato il menzionato art. 9, nonché l'articolo 10

dell'impugnato decreto n. 636 del 1961.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27

agosto 1966. Nel giudizio dinanzi questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa, con l'atto di intervento

del 30 giugno 1966, ha eccepito l'inammissibilità della questione,

essendo stato impugnato un regolamento che non è atto avente forza di

legge. Considerato in diritto :

Il D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, che è stato impugnato

dall'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, ha natura e carattere

di regolamento. Ed invero, esso riceve il nome di regolamento tanto

nella intestazione quanto nel corpo del provvedimento ("Approvazione

del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261,

concernente il riordinamento del patronati scolastici") e, nella

procedura, ha seguito l'iter delle norme regolamentari, perché è

stato emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito

il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.

L'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, non contiene una delega

legislativa, siccome ritiene l'ordinanza di rimessione. Esso prevede

l'emanazione di norme per disciplinare il passaggio dalla

organizzazione del patronati scolastici e del consorzi provinciali a

quella prevista dalla legge stessa e non dispone che le norme da

emanare in base al potere conferito al Governo debbono avere valore di

legge. Tanto che la legge è stata approvata da entrambi i rami del

Parlamento con la procedura abbreviata delle Commissioni legislative, e

non dalle Assemblee, come invece è stabilito dall'art. 72 della

Costituzione per le leggi di delegazione.

Essendo stato impugnato un regolamento, che non è atto avente

forza di legge, la questione di legittimità costituzionale deve essere

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, proposta con ordinanza del 29 aprile

1966 dalla Corte di appello di Cagliari in riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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