Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1960 · relatore Mario Cosatti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 128r.d.l. 1827/1935
  • art. 45r.d. 1765/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del

R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il

Coordinamento legislativo della previdenza sociale, e dell'art. 45 del

R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali, promosso con ordinanza 12 maggio 1959 del

Pretore di Gorizia nel procedimento di esecuzione a istanza di Cumari

Teresa in Di Bon contro Di Bon Sergio, debitore principale, l'Istituto

nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, terzi pignorati,

iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;

Udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

udito l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con verbale di separazione omologato il 20 novembre 1952 dal

Tribunale di Gorizia, i coniugi Di Bon Sergio e Cumari Teresa

addivenivano alla separazione consensuale. La figlia rimaneva affidata

alla madre, che si impegnava a curarla ed educarla convenientemente; il

padre si impegnava a versare alla moglie L. 11.000 mensili, compreso il

mantenimento della figlia.

Con atto di precetto notificato al Di Bon, la Cumari, assumendo che

il marito era debitore di somme non corrisposte dal lo dicembre 1958,

ne intimava il pagamento; con successivo atto di pignoramento presso

terzi citava l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (I. N. A. I. L.), enti debitori rispettivamente di pensione e di

rendita a favore del Di Bon, a comparire dinanzi al Pretore di Gorizia

per rendere la dichiarazione di terzo prescritta dall'art. 547 del Cod.

proc. civile.

All'udienza i rappresentanti dei predetti Istituti rendevano la

dichiarazione, facendo tuttavia rilevare l'uno l'impignorabilità anche

a causa di alimenti delle pensioni di invalidità ai sensi dell'art.

128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento

e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, l'altro

l'impignorabilità delle rendite ai sensi dell'art. 45 del R.D. 17

agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La difesa della Cumari sollevava questione sulla legittimità

costituzionale delle citate norme perché in contrasto con gli artt. 29

e 30 della Costituzione. Assumeva al riguardo che nella norma contenuta

nell'art. 29 rientra il dovere della reciproca assistenza tra i

coniugi; qualora il debitore inadempiente non abbia beni e sia soltanto

titolare di pensioni o rendite corrisposte dall'I.N.P.S. e dall'I. N.

A. I. L., il creditore viene a trovarsi nell'impossibilità di agire a

tutela del proprio diritto, ostando l'impignorabilità disposta dagli

articoli in parola. Per quanto poi concerne l'art. 30, rilevava che

resta inoperante, per le enunciate ragioni, il dovere dei genitori di

mantenere, istruire ed educare i figli.

Il Pretore di Gorizia, con ordinanza 12 maggio 1959 letta in

udienza; ritenendo non manifestamente infondata la sollevata questione

in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, ha disposto la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, notificata al Di Bon il 4 luglio 1959, al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 28 maggio 1959 e comunicata ai Presidenti

delle Camere legislative, è stata pubblicata, per disposizione del

Presidente della Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12

settembre 1959 e iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959.

Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito soltanto

l'I.N.P.S. in persona del suo presidente, rappresentato e difeso dagli

avvocati Massimo Aureii, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino

Pierini, depositando in cancelleria deduzioni il 29 settembre 1959.

Osserva la difesa dell'I.N.P.S. che le norme contenute negli artt.

29 e 30 della Costituzione, come risulta dalla loro collocazione nella

parte I, titolo Il, hanno natura programmatica e sono dettate per

indicare le finalità che lo Stato intende perseguire rispetto a

determinate istituzioni (famiglia) e attività (arte, scienza e

istruzione). Pertanto non può ravvisarsi un contrasto diretto tra i

richiamati articoli della Costituzione e l'art. 128 del R.D.L. n. 1827

del 1935, perché quelli fissano principi etico - sociali

dell'ordinamento familiare, mentre questo tende a garantire

all'assicurato l'esclusivo personale diritto di godere della

prestazione previdenziale per evitargli misera sorte non essendo più

in grado di procurarsi un guadagno a causa della vecchiaia o della

invalidità.

Il rilievo fatto dal Pretore di Gorizia, secondo cui dalla

impignorabilità della pensione può derivare in concreto

l'impossibilità di soddisfare coattivamente il credito alimentare,

più che costituire argomento giuridico segnala la possibilità di un

inconveniente pratico. Ora, a prescindere dalla considerazione che

l'ordinamento giuridico appresta altri mezzi e sanzioni per costringere

il capo famiglia ad adempiere ai suoi obblighi, non è dubbio che la

difficoltà di realizzare coattivamente quanto occorre per il

mantenimento non ha diretta relazione con la impignorabilità di un

determinato cespite, il quale' viene per altro concesso in vista di

finalità assistenziali che lo Stato persegue ai sensi dell'articolo 38

della Costituzione.

Conclude, pertanto, che voglia la Corte dichiarare non fondata la

questione sulla legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935 in riferimento agli artt. 29

e .30 della Costituzione.

Nell'udienza pubblica l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, ha svolto le argomentazioni e

confermato le conclusioni di cui agli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza 12 maggio 1959 il Pretore di Gorizia ha

proposto la questione sulla legittimità costituzionale delle norme

contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente

il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza

sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali, in riferimento agli artt. 29 e

30 della Costituzione.

Ha ravvisato il Pretore un contrasto tra le citate norme, in quanto

le prime, stabilendo il principio della impignorabilità ed

insequestrabilità delle pensioni e delle rendite che l'I.N.P.S. e

l'I.N.A.I.L. rispettivamente corrispondono ai propri assistiti,

precludono al coniuge e ai figli minori il conseguimento degli

alimenti, rendendo così inoperanti i precetti degli indicati articoli

della Costituzione dettati a tutela dei diritti della famiglia (art.

29), con speciale riguardo al mantenimento, all'istruzione e

all'educazione dei figli (art. 30).

2. - Reputa la Corte che la proposta questione non sia fondata.

L'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935 e l'art. 45 del R.D. n.

1765 del 1935 hanno in comune la regola della intangibilità delle

pensioni e delle rendite rispettivamente corrisposte dall'I.N.P.S. e

dall'I.N.A.I.L., regola che il legislatore ha dettato in considerazione

delle particolari finalità della tutela previdenziale, quelle cioè di

assicurare al soggetto protetto non più in grado di provvedere al suo

sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia

i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita; criterio questo che

risponde al dettato dell'art. 38 della Costituzione.

Negli stessi articoli sono per altro previsti casi di deroga alla

regola della impignorabilità e insequestrabilità (per il pagamento di

spese di giudizio alle quali l'assistito sia stato condannato e, per

quanto riguarda l'I. N. p.s., anche nell'interesse di stabilimenti

pubblici ospedalieri o ricoveri per il pagamento di diarie), eccezioni

che non possono essere estese a ipotesi diverse da quelle indicate.

Ora, a ben considerare il contenuto delle norme in questione, la

censura di incostituzionalità non viene propriamente ad incidere sulla

regola della impignorabilità, ma piuttosto sulle relative eccezioni.

Essa si sostanzia, invero, nel rilevare la mancanza nelle norme

impugnate concernenti la speciale materia in esame di una disposizione

che assicuri al soggetto titolare di un credito alimentare un

particolare mezzo di esecuzione civile - pignoramento presso terzi - il

quale consenta la realizzazione coattiva del proprio diritto.

Non si può quindi ravvisare un contrasto tra le norme in questione

così come formulate e quelle contenute negli artt. 29 e 30 della

Costituzione.

Queste ultime, informate a finalità etico - sociali, enunciano

diritti della famiglia e dei figli, mentre le norme impugnate, come

sopra è detto, sono riferibili ai principi enunciati nell'art. 38

della Costituzione in ordine alla materia previdenziale e assistenziale

a favore dei lavoratori invalidi per infermità e per vecchiaia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 12

maggio 1959 del Pretore di Gorizia sulla legittimità costituzionale

delle norme contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,

concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della

previdenza sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765,

contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in riferimento

agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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