Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1981 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 ottobre

1957, n. 1203, della legge 23 gennaio 1968, n. 30 e della legge 30

dicembre 1970, n. 1239 (Comunità economica europea - Tabella dei

diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai

confini dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1978

dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S..p.a.

Comavicola e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al

n. 199 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1979.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Comavicola;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Nicola Catalano, per la Soc. Comavicola e l'avvocato

dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 16 novembre 1978, nel corso del

procedimento civile, che verte fra la S.p.a. Comavicola e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il Tribunale di Milano ha,

in riferimento agli artt. 101, 134 e 136 Cost., proposto questione di

legittimità costituzionale della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, per

la parte in cui rende esecutivo in Italia l'art. 189 del Trattato di

Roma, istitutivo della Comunità Europea, quale risulta

dall'interpretazione che di esso ha dato con sentenza 106/177 la Corte

comunitaria di giustizia. Nell'ipotesi che la Corte ritenga la

fondatezza della questione così prospettata, lo stesso giudice. a quo

solleva una seconda questione, questa volta censurando, per presunto

contrasto con l'art. 11 Cost., le leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30

dicembre 1970, n. 1239, che assume incompatibili con i principi

stabiliti dagli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato di Roma, nonché con

le prescrizioni dei regolamenti comunitari n. 122 e 123 del 13 giugno

1967. Le anzidette leggi statali sono denunziate, va precisato, per

aver previsto il diritto di visita sanitaria con riguardo alle

importazioni, sottoposte al regime degli invocati regolamenti

comunitart.

2. - Il diritto di visita sanitaria - avverte, nel prospettare la

prima delle suddette questioni, il giudice a quo - è stato in varie

pronunzie qualificato dalla Corte comunitaria di giustizia come tassa

di effetto equivalente al dazio doganale, in quanto tale vietata dalle

sopra menzionate disposizioni del Trattato di Roma e dei regolamenti

comunitari; esso, si aggiunge, è stato poi soppresso con legge dello

Stato d.l. n. 889 del 14 novembre 1977), la quale però nulla

espressamente disporrebbe in ordine alle somme illegittimamente

percette dall'Amministrazione. La Corte costituzionale - prosegue il

Tribunale di Milano - ha già stabilito che il diritto comunitario

prevale sul diritto internazionale incompatibile, con la duplice

conseguenza che le norme anteriori si considerano come implicitamente

abrogate e quelle successive come costituzionalmente illegittime.

Applicando tale criterio al caso in esame, si dovrebbe dunque ritenere

che la norma statale istitutiva del diritto di visita (art. 32, quarto

comma, del T.U. delle leggi sanitarie, come modificato dal d.l.C.p.S.

n. 1099 del 27 settembre 1947) risulti caducata per la sopravvenienza

dei suddetti regolamenti comunitari; le successive leggi del 1968 e del

1970, con le quali è stata nuovamente stabilita l'imposizione fiscale

confliggente con le previgenti norme comunitane, sarebbero, dal canto

loro, viziate di illegittimità costituzionale. Nell'un caso la norma

statale andrebbe quindi immediatamente disapplicata dal giudice a quo;

nell'altro, invece, essa dovrebbe essere denunziata - promuovendo il

relativo incidente di costituzionalità - come lesiva del precetto

dell'art. 11 Cost. Senonché, avverte il Tribunale di Milano, la

possibilità di sollevare una simile questione resta preclusa dopo la

sentenza 9 marzo 1978, pronunziata dalla Corte comunitaria in causa

106/77. Detta decisione statuirebbe, infatti, che il giudice statale è

tenuto a disapplicare la norma interna indipendentemente dalla

circostanza che essa preceda o segua nel tempo la norma comunitaria

incompatibile. Il giudice a quo ritiene dunque di trovarsi di fronte

all'alternativa, o di adottare il punto di vista di questa Corte,

disattendendo quello della Corte comunitaria, ovvero di seguire

l'opposto criterio. I risultati rispettivamente raggiunti dalle due

Corti nella materia in esame avrebbero, è vero, potuto conciliarsi,

avendo questa Corte ormai adeguato la propria giurisprudenza alla più

diffusa coscienza europeistica delle forze politiche, anche di

opposizione, al punto di riconoscere la prevalenza del diritto

comunitario: sempre però, si precisa, in conformità, come sopra

riferito, della distinzione, posta nell'ordinamento interno, fra

funzione giurisdizionale ordinaria e sindacato di costituzionalità. Se

così non è accaduto, ritiene il giudice a quo, è appunto perché

nella citata pronunzia concernente l'interpretazione dell'art. 189 del

Trattato i giudici del Lussemburgo hanno voluto prescindere dalla

ripartizione interna delle competenze fra Corte e giudici ordinari: le

leggi statali confliggenti con il diritto comunitario andrebbero,

secondo la sentenza comunitaria, sempre e comunque disapplicate dal

giudice interno, senza dover chiedere o attendere che esse vengano

rimosse mediante alcun atto del legislatore, (che ne disponga

l'abrogazione) o della Corte, (che ne dichiari l'incostituzionalità).

In altri termini, secondo tale pronuncia, l'art. 189 del Trattato

avrebbe introdotto nell'ordinamento nazionale una causa di invalidità,

implicante la nullità, in luogo dell'annullabilità, dell'atto

legislativo statuale; una nuova figura del vizio di legittimità,

dunque, eccettuata dal controllo riservato alla Corte e rimessa alla

cognizione del giudice ordinario. Resterebbe, d'altra parte, da

stabilire se simile pronunzia vincoli gli organi statuali, ovvero se -

nel presupposto che a detti organi competa di accertare i limiti entro

i quali conformarsi all'interpretazione adottata dai giudici del

Lussemburgo - la statuizione concernente nella specie l'art. 189 del

Trattato abbia sconfinato dalla materia comunitaria, ed invaso la sfera

nella quale la prevalenza dei regolamenti della CEE va autonomamente

garantita dall'ordinamento interno dello Stato.

Il Tribunale di Milano ritiene, per parte sua, che l'efficacia

vincolante della predetta sentenza comunitaria non possa revocarsi in

dubbio, da un canto perché essa è richiesta dal Trattato, al quale

l'ordinamento interno va necessariamente adeguato, dall'altro perché

risponde alla corretta configurazione dei rapporti fra diritto

comunitario e diritto interno: quella, precisamente, accolta dalla

Corte del Lussemburgo. I due ordinamenti, si dice, sono reciprocamente

integrati e non - come ritiene questa Corte - distinti e coordinati

secondo i criteri stabiliti dal Trattato. Le sfere attribuite sia agli

organi comunitari sia a quelli interni, e così le limitazioni che in

forza del Trattato gravano sull'esercizio della sovranità statuale,

non si troverebbero tuttavia puntualmente e rigorosamente definite in

alcuna formula pattizia. L'esatto intendimento del fenomeno starebbe,

invece, nel concepire l'adattamento del diritto interno alle norme

comunitarie come permanente. Data la diretta applicabilità ed

automatica prevalenza di queste ultime, non potrebbe, poi, nemmeno

esservi conflitto fra norme comunitarie e norme interne. Sorgerebbe,

piuttosto, la sola questione della loro compatibilità, che il giudice

del Lussemburgo è, in definitiva, chiamato a risolvere, grazie al

procedimento previsto dell'art. 177 del Trattato, in via pregiudiziale.

Compete dunque, si afferma, esclusivamente e necessariamente a questo

giudice accertare se la questione interpretativa, della quale egli è

investito, riguardi o no la sfera comunitaria. "Essendo vincolante" -

afferma al riguardo il giudice a quo - "la sentenza n. 106/77 ha avuto

l'effetto di modificare l'assetto costituzionale interno sotto il

duplice profilo della soggezione dei giudici alle leggi dello stato

nazionale e del rapporto intercorrente fra essi e la sfera

comunitaria"; e soggiunge: "in forza di quella sentenza è venuto meno

il principio secondo il quale i giudici ordinari sono tenuti alla

osservanza della legge fino a quando questa non abbia cessato di aver

efficacia perché dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale

nell'ambito della sua specifica competenza". Tale essendo il contenuto

dell'art. 189, esso verrebbe a confliggere con gli invocati precetti

costituzionali (101, 134 e 136 Cost.). È così dedotta, in relazione

al citato disposto del Trattato, l'illegittimità costituzionale della

relativa legge di esecuzione. La questione è peraltro sollevata sulla

traccia di un'indicazione. Che sarebbe contenuta nella sentenza n.

183/73 In tale pronuncia, osserva il giudice a quo, si esclude da un

canto la sindacabilità dei singoli regolamenti comunitari, in quanto

atti diversi dalle leggi statali; dall'altro, però, si considera anche

il caso che l'esercizio dei poteri comunitari concreti gravi lesioni

dei principi fondamentali e dei diritti inalienabili sanciti nel

nostro ordinamento, per affermare che la Corte deve allora essere

investita del controllo della perdurante compatibilità del Trattato

con la Costituzione. Dove altrimenti opererebbe la limitazione della

sovranità statuale ex art. 11 Cost., viene qui in rilievo - si ritiene

dunque - una controlimitazione, in virtù della quale l'efficacia

interna del diritto comunitario non potrebbe implicare la violazione di

irrinunziabili valori dell'ordine costituzionale interno. La censura

che investe la legge di esecuzione del Trattato sarebbe quindi fondata,

se e in quanto si ravvisano nella specie gli estremi della

controlimitazione testé descritta. Prospettata la questione, la

risposta, si dice, spetta unicamente alla Corte; si osserva tuttavia

che questa dovrebbe privilegiare la tesi, enunciata dalla Corte del

Lussemburgo, dell'integrazione dei due ordinamenti, e della connessa

disapplicabilità delle norme interne contrarie al diritto comunitario:

salvo, vien precisato, a delineare in questa prospettiva altre

eventuali controlimitazioni, le quali andrebbero enucleate - sempre ad

opera della Corte - dal contenuto della costituzione materiale, e

potrebbero esser fatte valere altresì nei confronti dei regolamenti

comunitari, sull'assunto, beninteso, che questi ultimi atti siano

considerati come parte integrante del sistema delle fonti normative

statuali.

L'opposta soluzione, osserva il Tribunale di Milano, è però

certamente possibile - ed andrebbe allora accolta dalla Corte ponendo

"un'espressa controlimitazione istituzionale, in sede di ratifica del

Trattato di Roma" - mediante la dichiarazione di incostituzionalità

della relativa legge di esecuzione, nella parte in cui essa attribuisce

all'art. 189 efficacia vincolante, nei termini sanciti dalla Corte

comunitaria.

La risposta della Corte costituzionale non dovrebbe, peraltro,

prescindere dalle posizioni degli altri stati membri della CEE.

Ove questa Corte respinga la tesi sancita nella pronuncia dei

giudici del Lussemburgo, e affermi così il proprio potere di sindacare

le norme interne incompatibili con l'anteriore statuizione comunitaria,

essa dovrebbe altresì dichiarare, per violazione dell'art. 11 Cost.,

l'incostituzionalità delle leggi n. 30 del 1968 e n. 1239 del 1970, in

quanto incompatibili con gli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato di Roma

e con le disposizioni contenute nei regolamenti CEE 122 e 123 del 1967.

In tal senso - e cioè condizionatamente all'accoglimento della

questione che si solleva per prima - viene quindi proposta la relativa

questione, concernente, come si è detto, le leggi del 1968 e del 1970,

nelle quali è previsto il diritto di visita sanitaria.

3. - Si costituisce in giudizio la S.p.a. Comavicola, promotrice

del procedimento pendente avanti il Tribunale di Milano, in cui essa ha

chiesto il rimborso delle somme, che assume indebitamente riscosse

dall'Amministrazione finanziaria in applicazione del diritto di visita

sanitaria. La difesa di parte privata contesta, in primo luogo, la

correttezza delle premesse dalle quali detto giudice muove nel

denunziare l'incostituzionalità della legge di esecuzione del Trattato

di Roma, con riferimento alla statuizione ivi posta nell'art. 189. La

pronunzia resa dal giudice comunitario sull'interpretazione di tale

disposto del Trattato, ha ipotizzato, certo come lecita, la

disapplicazione delle norme statali confliggenti con il diritto

comunitario; ma con ciò non intenderebbe, e in alcun caso non

potrebbe, impedire alla Corte di esercitare riguardo alle norme

anzidette il potere di sindacare le leggi interne che ad essa è

costituzionalmente garantito. La difesa della società Comavicola

insiste poi per l'accoglimento della questione posta in via subordinata

dal Tribunale di Milano, deducendo che, alla stregua della pregressa

giurisprudenza di questa Corte, la previsione del diritto di visita è

sicuramente in contrasto con il divieto delle tasse equivalenti al

dazio doganale, stabilito dalle norme del Trattato e dei regolamenti

comunitari, di cui si lamenta l'infrazione.

4. - Si è altresì costituito in giudizio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio.

L'Avvocatura deduce, anzitutto, l'inammissibilità e comunque

l'infondatezza della questione concernente, come sopra precisato, la

legge di esecuzione del Trattato di Roma.

In punto di ammissibilità, si eccepisce l'avvenuta caducazione

delle norme statali, riguardo alle quali si tratta di stabilire se si

eserciti il controllo di costituzionalità accentrato nella Corte, o se

invece valga il principio della disapplicazione immediata da parte del

giudice ordinario, affermato nella giurisprudenza della Corte

comunitaria. Dette norme, osserva precisamente l'Avvocatura, sono state

colpite, con la sentenza n. 163/77, da dichiarazione di illegittimità

costituzionale. Ivi, si dice, la Corte ha, secondo i principi da essa

posti in precedenti pronunzie riguardo ai rapporti fra diritto

comunitario e diritto interno, ritenuto l'abrogazione implicita della

legge n. 30 del 23 gennaio 1968, anteriore rispetto agli incompatibili

regolamenti comunitari allora invocati (nn. 804 e 805 del 1968), e ha

d'altra parte dichiarato costituzionalmente illegittima la legge

statale (n. 1239 del 30 dicembre 1970), successivamente emessa in

violazione dei suddetti regolamenti. La declaratoria di

incostituzionalità investirebbe peraltro l'intero ambito nel quale,

applicandosi il diritto di visita sanitaria, la legge statale confligge

con la prescrizione comunitaria. Il che l'Amministrazione finanziaria

non avrebbe nemmeno contestato nel giudizio a quo, vertendo la

controversia innanzi al Tribunale di Milano, sulla questione se -

caducata la norma istitutiva del diritto di visita - debba o no farsi

luogo alla restituzione delle somme versate dalla società attrice. Di

qui discenderebbe la irrilevanza, non soltanto della prima delle due

questioni prospettate nell'ordinanza di rinvio, che come oggetto ha

appunto le norme caducate; ma anche della seconda, la quale concerne la

soggezione delle norme anzidette ai controlli di costituzionalità

previsti per gli atti aventi forza di legge, e così evidentemente

presuppone il loro perdurare in vigore.

L'irrilevanza della questione da ultimo richiamata risulterebbe

anche da ciò: che, com'è formulata, essa sarebbe inconferente

rispetto alla pur lodevole esigenza di certezza, avvertita dal giudice

a quo, di fronte alle divergenti soluzioni adottate, come si è visto,

dalla Corte comunitaria e dalla Corte costituzionale. In nessun caso,

invero, il problema che si fa discendere dalla nuova interpretazione

dell'art. 189, accolta dalla Corte comunitaria, implicherebbe

violazioni dell'assetto costituzionale del nostro Stato: se si ritiene

che la pronunzia interpretativa in questione vincola gli organi

statuali, le prospettate deroghe al sistema dei controlli di

costituzionalità andrebbero sicuramente alla sfera degli effetti

consentiti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte,

dall'art. 11 Cost.: se viceversa si esclude un simile vincolo, non

sarebbe allora nemmeno insorta alcuna variazione delle competenze

interne, che possa essere censurata in questa sede. Il che varrebbe

d'altronde a comprovare che la questione, quand'anche la Corte

scendesse ad esaminare il merito, è palesemente infondata.

Ingiustificato, si osserva inoltre, è il richiamo della sentenza n.

183 del 1973, nella quale la Corte si è riservata di controllare la

conformità del Trattato e del diritto comunitario alla Costituzione:

giacché tale riserva, come quella analogamente avanzata dalla Corte

costituzionale di Karlsruhe, è stata formulata esclusivamente in

considerazione del caso, peraltro definito assai improbabile, che

insorgano norme comunitarie incompatibili con i principi fondamentali

della Carta costituzionale; mentre nella specie il disposto dell'art.

189 sarebbe denunciato sotto il diverso riflesso degli effetti, che

esso stesso produce, rispetto al modo in cui deve operare la prevalenza

della normativa comunitaria sulle confliggenti disposizioni del diritto

statuale. Nell'ordinanza di rinvio, vien dunque dedotto, si confonde la

norma sulla produzione del diritto comunitario, per la quale la Corte

non ha nella sentenza richiamata o in altra pronuncia prefigurato alcun

controllo di costituzionalità, con le regole in conformità di detta

norma prodotte: con la conseguenza di assimilare erroneamente gli

effetti scaturenti nell'ordinamento statuale dai due distinti livelli,

del diritto immediatamente posto, e del diritto derivato dal Trattato.

La Corte avrebbe del resto modo di pronunziarsi più opportunamente

sulla divergenza tra la sua posizione, e quella accolta, con

riferimento all'art. 189 del Trattato, dalla Corte comunitaria, fuori

dallo schema in cui il Tribunale irrigidisce, con il censurare la

legge di esecuzione del Trattato, la prospettazione del problema. A tal

fine, si soggiunge, può giovare l'esame della questione proposta in

riferimento all'art. 11 Cost., sempre che la Corte ne tragga lo spunto

per stabilire "attuosamente" se le norme contrarie ai regolamenti

comunitari vadano disapplicate dal giudice ordinario, o invece da essa

annullate. D'altra parte sarebbe contraddittorio assumere, come fa il

giudice a quo, che la seconda delle questioni sollevate nell'ordinanza

di rinvio si ponga solo in via subordinata all'accoglimento della

prima. Se l'art. 189 del Trattato fosse reso inoperante nel nostro

ordinamento interno, verrebbe infatti a difettare lo stesso presupposto

logico, prima ancora che giuridico, perché alla Corte sia chiesto di

garantire, alla stregua dell'art. 11 Cost., l'efficacia diretta del

diritto comunitario, e la sua prevalenza anche rispetto alle

successive leggi nazionali. A parte le altre evidenti ed inevitabili

conseguenze sull'intero Trattato, sarebbe allora vuotato di concreto

significato proprio quel criterio risolutore del conflitto fra norma

comunitaria e norma interna, di cui si vuole, nel caso in esame,

assicurare l'attuazione.

Quanto, poi, al rilevato contrasto fra le posizioni delle due

Corti, l'Avvocatura ricorda che nel procedimento concluso con citata

pronunzia interpretativa, il Governo italiano aveva, davanti ai giudici

del Lussemburgo, sostenuto la piena compatibilità del mezzo tecnico

del controllo di costituzionalità, operante nel nostro ordinamento,

rispetto ai fini ed ai principi del Trattato. La tesi è stata, però,

disattesa, con il risultato di generare una situazione di incertezza

per gli organi giurisdizionali ed amministrativi dello Stato chiamati

da un canto ad applicare il diritto comunitario, dall'altro a

rispettare l'ordinamento costituzionale interno. L'Avvocatura si

rimette alla saggezza della Corte per l'apprezzamento del delicato

problema. Del pari, dato il contenuto della sentenza n. 163 del 1977,

essa si rimetta alla valutazione che in questa sede sarà fatta della

questione concernente la compatibilità fra le prescrizioni comunitarie

ed il diritto di visita sanitaria, previsto nelle censurate leggi del

1968 e del 1970.

5. - In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata ha

prodotto una memoria aggiuntiva. In essa si tien conto, in primo luogo,

dell'eccezione di irrilevanza opposta dall'Avvocatura dello Stato alle

censure, che il Tribunale di Milano muove alla legge di esecuzione del

Trattato.

L'eventuale accoglimento di tale eccezione non pregiudicherebbe le

istanze della parte privata costituitasi nel presente giudizio, e negli

altri promossi con le ordinanze dei Presidenti del Tribunale di Firenze

(ordinanza n. 486/79) e di Trento (ordinanza n. 882/79). Accolta tale

eccezione, ne segue, si osserva, che la sentenza n. 163 del 1977

avrebbe investito l'atto legislativo in cui la norma istitutiva del

diritto di visita è contenuta, nel suo complesso: così nei confronti

di tutte le voci dell'annessa tabella, anche dove si tratti di

importazioni da paesi terzi queste ricadano sotto la disciplina

derivante dalla fonte comunitaria. Il giudice a quo sarebbe, allora,

comunque tenuto a disapplicare le norme in questione. D'altra parte,

alla tesi dell'Avvocatura potrebbe obiettarsi che gli effetti della

pronunzia di incostituzionalità già intervenuta sono circoscritti

alla voce tabellare, sotto la quale il diritto di visita veniva nella

specie ad incidere sul puntuale oggetto della normazione comunitaria; e

in ogni caso, delle due leggi statuali considerate nell'ordinanza di

rinvio, quella emanata nel 1968 andrebbe rimossa mediante apposita

dichiarazione di illegittimità costituzionale, perché emanata in

violazione di previgenti regolamenti comunitari.

Sotto tutti i residui profili, la difesa della parte privata

concorda sostanzialmente con l'Avvocatura, nel dedurre la

inammissibilità e l'infondatezza della prima questione, e viceversa la

rilevanza e proponibilità della seconda; la quale - si ritiene,

aderendo anche qui alla tesi della Presidenza del Consiglio - non

sarebbe subordinata alla prima questione da quel nesso di dipendenza

logica, che è prospettato nell'ordinanza di rinvio. Diversamente

dall'Avvocatura, si insiste, tuttavia, per l'accoglimento della seconda

questione, la cui fondatezza, dopo la sentenza n. 163 del 1977, sarebbe

incontestabile: nessuna norma o pronunzia degli organi comunitari, si

deduce, può privare la Corte del potere di sindacare la

costituzionalità delle leggi; tale sindacato costituisce anzi una

garanzia, in definitiva la più sollecita e compiuta, del diritto posto

nel Trattato, e della normazione comunitaria.

La questione, discussa nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980

veniva, in forza dell'ordinanza n. 145 del 1980 rinviata a nuovo ruolo

e ridiscussa nell'udienza del 29 aprile 1981. In prossimità

dell'ultima udienza, la difesa della società Comavicola ha presentato

altra memoria, insistendo per l'integrale conferma della vigente

giurisprudenza, sull'assunto che il sistema di costituzionalità offra,

a chi invochi l'applicazione della normativa comunitaria, un rimedio

più sicuro, per via dell'efficacia erga omnes annessa alla pronuncia

della Corte costituzionale, e oltre tutto più spedito, rispetto a

quelli esperibili innanzi ai giudici ordinari. L'opposta opinione, si

afferma, trascura questo dato dell'esperienza, nonché le prevedibili

conseguenze di un sindacato, che fosse diffuso in capo ad ogni giudice:

così, la difficoltà, se non l'impossibilità, di ottenere da parte,

sia di altri organi giudicanti, sia e soprattutto dell'Amministrazione

(in genere finanziaria), l'estensione del giudicato, risultante dalla

disapplicazione della norma nazionale più recente, che un qualsiasi

tribunale periferico abbia ritenuto non conforme al precetto

comunitario, ma che si trova pur sempre posta in una legge formalmente

vigente.

Anche negli ambienti della Corte di giustizia, del resto, verrebbe,

per quanto risulta alla difesa di parte privata, facendosi strada il

convincimento che, nell'ordinamento italiano, il mezzo tecnico del

sindacato di costituzionalità risulta in pratica il più vantaggioso

per l'osservanza del diritto comunitario e per la tutela delle

situazioni giuridiche da esso derivanti. La sopra richiamata sentenza

interpretativa di detta Corte sancirebbe la tesi, secondo cui il

divieto per il giudice italiano di disapplicare le norme interne emesse

in violazione di precedenti norme comunitarie impedisce (o comunque

ritarda, finché non sia intervenuta la pronunzia di

incostituzionalità) l'applicazione immediata della norma comunitaria,

prescritta dall'art. 189 del Trattato di Roma. Senonché, questa

ricostruzione dogmatica del fenomeno sarebbe frutto della confusione

fra due concetti, invece distinti: l'astratta applicabilità e la

concreta applicazione di una norma. La norma può ben essere

applicabile, e sotto il profilo dogmatico andrà correttamente definita

come tale, anche quando la materiale applicazione di essa resti esclusa

per una serie di cause di diverso genere, che vanno dalla mera

ignoranza da parte dell'interessato della norma a lui favorevole ad

altre ipotesi (decadenza, giudicato, transazione): le quali tutte, si

osserva, incidono solo sulla specie, senza pregiudicare altrimenti

l'ambito in cui la norma, mantenendo intatta l'astratta qualifica della

applicabilità, riceve attuazione. Il che potrebbe del resto ben

darsi, anche dove, alla stregua dell'attuale giurisprudenza della

Corte, la norma comunitaria sia da ritenere fuor di dubbio

immediatamente applicabile, in quanto sopravviene alla norma interna

incompatibile e ne determina la caducazione. Analoga, si aggiunge, è

in definitiva la situazione della norma comunitaria che, applicabile

immediatamente in forza del Trattato, non possa tuttavia, in presenza

di successive e contrarie statuizioni del legislatore statuale, essere

applicata; giacché la pronunzia di incostituzionalità, che allora si

renderebbe indispensabile, lungi dal contraddire conferma - accertando

l'invalidità ab initio, ex art. 136 Cost., della norma interna

incompatibile - l'applicabilità immediata della norma comunitaria.

L'altro rimedio alternativo alla dichiarazione di incostituzionalità,

e parimenti efficace, sarebbe del resto l'abrogazione, necessariamente

riservata alla discrezionalità del legislatore. Fermo restando,

però, che l'atto abrogante sia congegnato in modo da operare fin dal

momento in cui sorge l'incompatibilità fra le prescrizioni comunitarie

e il diritto prodotto dal legislatore interno. Diversamente, si

conclude, il rimedio sarebbe peggiore del male, implicando la mera

rimozione ex nunc della norma statale che la norma comunitaria,

contraddetta dal diritto interno, non è immediatamente applicabile

nell'ordinamento interno.

Altri rilievi sono infine formulati dalla difesa della società

Comavicola sia per il caso che la Corte mantenga l'attuale

giurisprudenza sia, in via subordinata, per il caso che essa decida di

mutarla.

A) Nella prima ipotesi, andrebbe presa in considerazione una

limitata modifica dell'art. 26, secondo comma, della legge n. 87

dell'11 marzo 1953 e correlativamente delle norme integrative del 16

marzo 1956, al fine di prevedere, fra le possibilità di decisione in

Camera di Consiglio, quella della manifesta fondatezza della questione.

Ciò servirebbe a semplificare opportunamente la procedura quando, come

nella specie, la norma interna oggetto di censura sia stata già

dichiarata incostituzionale dalla Corte, o quando il contrasto fra

norma comunitaria e norma interna risulti insanabile sulla base di un

giudizio della Corte del Lussemburgo.

B) Anche quando la Corte rivedesse la propria giurisprudenza, essa

non potrebbe per questo in alcun caso dichiarare infondata la

questione, sollevata da un giudice che assuma la norma statale più

recente come lesiva di norma comunitaria, e, in conseguenza, dell'art.

11 Cost. Si prospetterebbe semmai il rinvio della causa al giudice a

quo perché, in conformità della mutata giurisprudenza, disapplichi

nel caso in esame la norma nazionale più recente.

All'udienza pubblica del 29 aprile 1981, l'Avvocatura dello Stato e

la difesa della parte privata, hanno ribadito le conclusioni svolte in

precedenza. Considerato in diritto :

1. - La controversia, dalla quale trae origine il presente

giudizio, verte innanzi al Tribunale di Milano sul rimborso delle somme

che la società Comavicola assume illegittimamente percette

dall'Amministrazione doganale. Com'è esposto in narrativa, si tratta

di importazioni (di uova e pollame), alle quali è stato applicato il

diritto di visita sanitaria, qual è previsto nella legislazione

interna (r.d. 27 luglio 1931, n. 1265, successivamente modificato dal

d.l.C.p.S. 27 settembre 1947, n. 1099, e legge 23 gennaio 1968, n. 30,

ed infine dalla legge 30 dicembre 1970, n. 1239). Le merci importate -

precisa il giudice a quo - cadono d'altro lato sotto la disciplina

dettata dagli organi della Comunità economica europea prima con i

regolamenti n. 21/62 e 22/62 (del 4 aprile 1962), poi con i regolamenti

n. 122/67 e 123/67 (del 13 giugno 1967), relativi all'organizzazione

comune dei mercati, rispettivamente nei settori delle uova e del

pollame. La normazione testé citata stabilisce, tra l'altro (art. 13

del regolamento n. 122/67; art. 13 del regolamento 123/67) che negli

scambi intercomunitari è vietata la riscossione di qualsiasi dazio

doganale, o tassa di effetto equivalente. Nell'ordinanza di rinvio si

osserva, altresì, che secondo la ormai ferma giurisprudenza della

Corte comunitaria del Lussemburgo, il diritto di visita rientra

nell'ambito del divieto così configurato. Il conflitto che qui

sussiste tra la norma interna e la prescrizione comunitaria andrebbe

risolto, si dice, secondo i criteri già enunciati in precedenti

pronunzie di questa Corte: e cioè, disapplicando la norma interna, se

incompatibile con il regolamento comunitario che la segue nel tempo, e

ne determina l'implicita cadue azione; sollevando invece la questione

di costituzionalità, dove la norma interna sia posta in violazione di

un anteriore regolamento comunitario, perdie' allora essa sarebbe, in

riferimento all'art. 11 Cost., affetta da un vizio di illegittimità,

del quale conosce esclusivamente il giudice costituzionale. Nella

specie, le norme implicitamente caducate, e da disapplicare, sarebbero

quelle che contemplavano il diritto di visita prima dell'entrata in

vigore dei regolamenti comunitari del 1967; sarebbero d'altro canto

costituzionalmente illegittime le altre, che hanno contemplato la

riscossione di tale diritto nel 1968 e nel 1970, e così disatteso le

previgenti norme comunitarie. Diverso, e incompatibile, sarebbe d'altra

parte il criterio sancito dalla Corte del Lussemburgo con la pronunzia

resa, in causa 106/77, ex art. 177 del Trattato, sull'interpretazione

dell'art. 189 del Trattato medesimo. In detta decisione, avverte il

giudice a quo, si è invero affermata la necessaria disapplicazione

delle norme interne confliggenti con quelle comunitarie, non importa se

anteriori o successive. Di fronte all'alternativa di seguire l'una

soluzione giurisdizionale, anziché l'altra, il Tribunale di Milano

ritiene di promuovere il giudizio di questa Corte: e a questo fine

solleva una prima questione, al cui eventuale accoglimento è

subordinato l'incidente di costituzionalità che concerne la norma

regolatrice della specie, come qui' di seguito precisato.

2. - La prima questione è sostanzialmente dedotta in base al

seguente ordine di rilievi:

a) La giurisprudenza costituzionale italiana sarebbe venuta

adeguandosi alla coscienza europeistica, che si è intanto diffusa nel

paese, fino a riconoscere, non soltanto l'applicabilità immediata, ma

la prevalenza delle norme comunitarie nei confronti delle confliggenti

statuizioni del legislatore statale: sempre sull'assunto, tuttavia,

che questo risultato si consegue in conformità dei rimedi offerti

dalla giustizia ordinaria o dal sindacato di costituzionalità, secondo

i casi. Dal canto loro, i giudici del Lussemburgo avrebbero inteso

prescindere da simili ripartizioni delle competenze all'interno

dell'ordinamento statale: perciò la suddetta pronunzia interpretativa

affermerebbe che il giudice statale disapplica sempre e comunque le

norme incompatibili col diritto comunitario, senza dover attendere o

chiedere che esse siano rimosse con legge di abrogazione, o con altro

procedimento all'uopo prescritto dalla Costituzione statale (qual è,

nell'ordinamento italiano, quello che si conclude con la dichiarazione

di illegittimità costituzionale). Per questa via, si soggiunge, viene

peraltro a delinearsi una nuova figura di invalidità, eccettuata

dalla cognizione della Corte, in quanto essa implica non

l'annullabilità, ma la radicale nullità dell'atto legislativo

interno, rilevabile da qualsiasi organo giudicante.

b) La Corte costituzionale e i giudici della Corte comunitaria

giungerebbero alle divergenti conclusioni sopra richiamate anche in

conseguenza delle rispettive sistemazioni teoriche dei rapporti tra

ordinamento comunitario e ordinamento interno. Questa Corte, si dice,

assume l'uno e l'altro ordinamento come distinti, ancorché coordinati

secondo il Trattato; l'altra li configura invece come reciprocamente

integrati, e così afferma che le norme comunitarie, scaturendo dalla

sola fonte che può produrle ed estinguerle, sono intangibili dalle

norme interne, rispetto alle quali esse acquistano rango superiore.

c) Dopo di che, si prospetta l'ulteriore problema di stabilire se

la sentenza resa ex art. 177 dalla Corte del Lussemburgo vincoli in

ogni caso gli organi statuali, ivi inclusa la Corte; ovvero se -

competendo a detti organi di sindacare la pertinenza della pronunzia

alla materia comunitaria - si debba nella specie concludere che la

statuizione concernente il disposto dell'art. 189 travalica la sfera

riservata ai giudici del Lussemburgo ex art. 177, per occuparsi del

modo come la prevalenza del diritto comunitario va autonomamente

regolata e garantita, nel proprio ambito, dall'ordinamento statuale.

Il Tribunale di Milano ritiene, per parte sua, che l'efficacia

vincolante della sentenza comunitaria non possa essere revocata in

dubbio, anche se pronunciata, come nella specie, in un procedimento

promosso, ex art. 177, da altro giudice nazionale. I due ordinamenti -

si osserva al riguardo, accogliendo il punto di vista dei giudici

comunitari - sono integrati, di guisa che nel sistema da essi composto

non può, propriamente, nemmeno darsi alcun conflitto fra norme

comunitarie e norme interne. Sorgerebbe, se mai, il solo problema della

loro compatibilità, che in definitiva è risolto, nella via prevista

dall'art. 177, ad opera della Corte del Lussemburgo. L'inerenza alla

materia comunitaria delle questioni sollevate in quella sede non

potrebbe essere allora accertata da altro giudice, che la Corte

anzidetta, istituzionalmente investita dell'interpretazione del

Trattato.

d) Dato il vincolo scaturente dalla pronuncia comunitaria, prosegue

il giudice a quo, si solleva in questa sede il dubbio, se il disposto

che essa ravvisa nell'art. 189 del Trattato, urti, in quanto efficace

nell'ordinamento interno, contro il principio della soggezione del

giudice alla legge (art. 101 Cost.), finché questa non sia dichiarata

illegittima dalla Corte, nei modi prescritti per l'esercizio del

sindacato di costituzionalità (artt. 134 e 136 Cost.). Nell'ordinanza

di rinvio è così denunciata, in riferimento ai testé citati

parametri costituzionali, l'illegittimità costituzionale della legge

14 ottobre 1957, n. 1203, nella parte, appunto, in cui rende esecutivo

in Italia l'art. 189 del Trattato, come interpretato con la sentenza n.

106/77 della Corte di giustizia. Nel porre la questione, si fa peraltro

riferimento alla sentenza n. 183/73. In detta pronuncia, ricorda il

giudice a quo, questa Corte si è riservata di sindacare la perdurante

compatibilità del Trattato con la Costituzione, pur escludendo che i

singoli regolamenti comunitari - atti diversi dalle leggi statali -

siano innanzi ad essa impugnabili. La riserva così avanzata opererebbe

quando la Corte fosse chiamata ad accertare se l'esercizio dei poteri

affidati agli organi della Comunità, deviando dalle finalità

stabilite nel Trattato, finisca per vulnerare i principi fondamentali

del nostro ordinamento o i diritti inalienabili della persona umana.

In una simile evenienza, la compressione della sovranità statuale, che

è altrimenti consentita dall'art. 11 Cost., viene preclusa, si

osserva, in virtù di una "controlimitazione", posta a salvaguardia

dell'ordine istituzionale interno. I precetti costituzionali di cui si

prospetta la lesione andrebbero dunque fatti assurgere al piano in cui

risiedono i fondamentali ed irrinunziabili valori costituzionali,

perché la questione si riveli fondata. Diversamente, andrebbe accolta

la tesi sancita nella pronunzia comunitaria, e dovrebbe ritenersi che

nell'ordinamento interno si è reso operante ex art. 11 Cost., il

criterio della disapplicabilità immediata delle norme contrarie al

diritto comunitario, qual è ivi configurato. Pur adottando tale ultima

soluzione, la Corte potrebbe, del resto, enucleare dal contenuto della

costituzione materiale altri inderogabili valori, e garantirne

l'osservanza con l'estendere il suo controllo ai regolamenti

comunitari: i quali, si soggiunge, risulterebbero in questa prospettiva

integrati nel sistema degli atti normativi interni, e così

assoggettabili al sindacato di costituzionalità.

3. - La seconda questione è poi prospettata sull'assunto che la

Corte ritenga la fondatezza della prima, affermando il proprio potere

di sindacare le norme interne che contraddicono al previgente diritto

comunitario. Precisamente, sono censurate, per asserito contrasto con

l'art. 11 Cost., le norme istitutive del diritto di visita, che si

denunziano come lesive degli artt. 9, 12, 13 e 95 del Trattato, e dei

regolamenti comunitari n. 122 e n. 123 del 1967.

4. - Una riflessione s'impone subito con riguardo al nesso di

dipendenza logica, com'è posto nell'ordinanza' di rinvio, della

seconda questione dalla prima: la quale ultima investe, nei termini

sopra precisati, la compatibilità fra l'art. 189 del Trattato e la

soggezione al sindacato di costituzionalità delle leggi interne, che

divergono da anteriori statuizioni comunitarie. Ora, il problema così

prospettato rileva per l'esame della seconda questione - e questa

acquista, a sua volta, rilevanza per la definizione del giudizio a quo,

che concerne le norme istitutive del diritto di visita - evidentemente

ad una condizione: le norme censurate devono essere assoggettabili al

controllo della Corte; occorre perciò che esse non risultino rimosse

in forza di alcun titolo, che ne determini l'estinzione e la

caducazione nel caso di specie. Per le considerazioni che seguono, tale

rilevanza, invece, difetta: con il risultato che l'una o l'altra delle

proposte questioni vanno dichiarate inammissibili.

5. - Nella questione che si solleva in via subordinata vengono - è

stato premesso - denunciate due leggi nazionali, come successive ed

incompatibili rispetto ai regolamenti comunitari del 1967: la legge n.

30 del 1968 e la legge n. 1239 del 1970, con le annesse previsioni

tabellari (i prodotti cui afferiscono le importazioni nel giudizio a

quo figurando rispettivamente indicati ai nn. 8, 16 e 17 della tabella

del 1968 e alle lettere B. I e H in quella del 1970). Ora, la prima

delle dette leggi è abrogata e sostituita dalla seconda. Diversamente,

dunque, da quel che si assume nel provvedimento di remissione, sarebbe,

semmai, la sola legge del 1970 a dettare il regolamento della specie.

Ma, in proposito, occorre anzitutto osservare che il diritto di visita

sanitaria è stato soppresso con legge 14 novembre 1977, n. 889

("importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi

di carni animali, e per i paesi della Comunità Economica Europea.

Soppressione dei diritti di visita sanitaria").

Di quest'atto legislativo importa richiamare la disposizione

contenuta nell'art. 1, così testualmente formulata: "I diritti di

visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre

1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione

comune dei mercati agricoli, nonché sugli altri prodotti indicati

nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il

territorio di uno degli Stati membri della Comunità Economica

Europea". Il giudice a quo osserva che, con ciò, nulla si dispone per

la restituzione delle somme illegittimamente riscosse

dall'Amministrazione, in applicazione del soppresso diritto. Si assume

dunque che la testé citata statuizione abrogatrice disponga soltanto

per il futuro, senza toccare la specie sottoposta all'esame del

Tribunale di Milano, per non avere espressamente derogato la regola

dell'irretroattività della legge, posta nell'art. 11 delle

disposizioni sulla legge in generale. Senonché una deroga siffatta -

rimessa alla prudente valutazione del legislatore fin dove non

contrasti con precetti o principi costituzionali - non deve essere

necessariamente disposta in modo espresso, ma può anche risultare

voluta, in base ai comuni canoni ermeneutici, esaminando, prima di

tutto, se l'effetto retroattivo sia giustificato dallo scopo, che la

norma persegue. E nella specie, vi è un dato, che si desume con

certezza, sia dalla relazione dei ministri proponenti il relativo

disegno, sia dai lavori della commissione parlamentare in sede

deliberante: la legge n. 889 del 1977 è diretta a sopprimere il

diritto di visita sanitaria in tutto l'ambito, in cui la preesistente

legislazione confliggeva con il divieto, sancito nel diritto

comunitario, delle misure fiscali equivalenti al dazio doganale. Per

questa via, si legge peraltro nella suddetta relazione, lo Stato

avrebbe rimediato all'inadempimento di un obbligo scaturente dal

Trattato di Roma, e scongiurato le conseguenze del ricorso alla

procedura ivi prevista all'art. 189, e già promossa dalla Commissione

della C.E.E. Va poi ricordato che l'osservanza del Trattato istitutivo

della C.E.E. e della normazione da essa derivata, si atteggia

nell'ordinamento interno come un limite, al quale la legge deve

conformarsi. Secondo Costituzione, il diritto comunitario prevale sul

diritto interno incompatibile, come questa Corte ha in varie pronunzie

chiarito.

Si deve dunque ritenere che il legislatore, statuendo "i diritti di

visita sanitaria non sono dovuti" non abbia disposto solo per

l'avvenire: ma abbia voluto esonerare il privato dalla previgente

misura fiscale, pienamente e precisamente, come richiesto dalla

necessità di adattare la legislazione italiana alle esigenze derivanti

dal Trattato. Il che, poi, implica che la previsione del diritto di

visita si consideri rimossa nella sfera del diritto interno dal momento

in cui essa risulta, ai sensi del diritto comunitario, incompatibile

con la proibizione del dazio doganale. Spetta all'interprete

individuare quest'insorgenza dell'effetto abrogante, in relazione, da

un canto, alla voce tabellare che andrebbe in concreto applicata:

dall'altro, alle statuizioni degli organi comunitari che sanciscono il

divieto di applicarla, nel corrispondente settore dell'organizzazione

comune del mercato. Ora, nell'ordinanza di rinvio si afferma che

siffatto divieto era internamente efficace - per quel che concerne il

procedimento pendente avanti il Tribunale di Milano - ancor prima

dell'emanazione dell'abrogata legge del 1970. Si osserva, quindi,

dallo stesso giudice a quo che la disposizione istitutiva del diritto

di visita, posta in tale legge, contraddice - insieme con la rilevante

previsione dell'annessa tabella, ed in questo caso ab initio - il

precetto comunitario. Se la specie è così costruita, ne segue, per le

ragioni or ora dette, che essa cade sotto il disposto della norma

abrogante sin dall'entrata in vigore della legge del 1970.

6. - Una conferma dei rilievi fin qui svolti si ha, del resto, sol

che si guardi al diverso atteggiarsi di altre figure di abrogazione,

sempre in ordine a tasse equivalenti al dazio doganale.

Tale è il caso della legge 24 giugno 1971, n. 447, nella quale si

dice, all'art. 2, che il diritto di statistica è abolito, sempre in

quanto incompatibile con le prescrizioni comunitarie, dalla "data di

entrata in vigore" della stessa legge. Si vede in questa specie come la

retroattività dell'atto abrogativo - in quanto essa si connette

funzionalmente con l'adeguamento della normazione interna agli obblighi

comunitari - non possa essere esclusa, in via di presunzione,

dall'interprete. Invero, nel citato articolo della legge del 1971, è

inserita una espressa ed apposita previsione, appunto per disporre che

l'abolizione del diritto di statistica non retroagisce, e decorre,

invece, dall'entrata in vigore della legge suddetta. Il difetto, nella

legge del 1977, di un analogo regolamento degli effetti temporali

dispiegati dalla norma abrogante costituisce, quindi, un ulteriore

ausilio interpretativo a conforto del risultato sopra raggiunto. A ciò

si aggiunge che la legge del 1971 è stata emanata prima che la Corte

stabilisse, nel corso di successive decisioni, il sicuro fondamento

costituzionale della prevalenza e dell'applicabilità immediata del

diritto comunitario. L'assetto poi dato ai rapporti tra questo

diritto, e le norme prodotte dal legislatore nazionale, offre

all'interprete un altro ed assorbente titolo giustificativo della

soluzione, che si è detto soccorrere nel caso in esame: in definitiva,

si viene ad adottare, fra le possibili interpretazioni della norma che

sopprime il diritto di visita, quella conforme, sia alle prescrizioni

degli organi della Comunità, sia ai principi del nostro stesso

ordinamento, che garantiscono la osservanza del Trattato, e delle norme

da esso derivate.

7. - Vi è ancora un aspetto della presente indagine, sotto il

quale va preso in considerazione il vigente regime dei rapporti tra

norme comunitarie e norme interne. Il diritto di visita è abolito - si

è detto - in tutta quell'area, nella quale, secondo le prescrizioni

della C.E.E., deve esserne esclusa l'applicazione. Nell'ambito così

definito, il congegno della abrogazione espressa agisce, d'altra parte,

in ogni caso: e così anche quando si siano già verificati gli effetti

caducatori (equivalenti, nell'ordinamento interno, a quelli

dell'abrogazione implicita), che si connettono con la produzione di

norme Comunitarie successive ed incompatibili, rispetto alla legge n.

1239 del 1970, e all'annessa tabella.

Ora, la Corte ritiene che gli effetti caducatori testé descritti

colpiscano solo la norma costituita dalla singola voce tabellare, sotto

la quale i regolamenti comunitari siano volta a volta venuti ad

incidere nel possibile campo di applicazione del diritto di visita.

Detto ciò, si affaccia la seguente conclusione: il legislatore del

1977 ha abrogato legge e tabella del 1970, in via generale e per

ragioni di uniformità e certezza di disciplina, mentre il fenomeno

estintivo delle norme interne, connesso al sopravvenire della normativa

comunitaria ha la circoscritta incidenza, che sopra si rilevava. Ma

ciò non toglie - anzi necessariamente comporta - che si attribuisca la

stessa decorrenza temporale all'abrogazione espressa della legge del

1970, nel suo complesso, ed alla puntuale ed implicita caducazione

delle voci tabellari: là dove, s'intende, sia nella specie intervenuto

anche quest'ultimo evento normativo. L'abolizione del diritto di

visita è stata - in sede di abrogazione espressa - infatti prevista,

con esclusivo riferimento "ai prodotti soggetti ad organizzazione

comune del mercato"; la disposizione che contemplava tale onere

pecuniario è soppressa sempre in ragione, oltre che nei limiti, della

sua incompatibilità con le prescrizioni comunitarie: e dunque dal

momento, al quale tale incompatibilità va fatta risalire

dall'interprete, come si è spiegato.

8. - Resta da aggiungere un ultimo e decisivo rilievo. Il giudice

a quo assume che non solo la legge di abrogazione del 1977, ma nemmeno

altri eventi normativi, quale sarebbe la sopravvenienza di un

incompatibile regolamento comunitario, abbiano comunque estinto

l'efficacia delle norme regolatrici della specie.

Così non è, tuttavia. Altra normativa comunitaria è intervenuta

nella materia, che formava oggetto dei regolamenti n. 122 e 123 del

1967. Questi due atti sono i soli considerati dal giudice a quo, che

deduce, nella seconda delle prospettate questioni, la loro anteriorità

nei confronti delle leggi del 1968 e del 1970, in conseguenza

denunciate come illegittime, per presunta violazione dell'art. 11 Cost.

Non si tien conto, però, delle norme comunitarie più recenti: queste

contenute nei regolamenti n. 2771 del 1975 e n. 2777 del 1975, relativi

rispettivamente all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle

uova e del pollame (l'uno e l'altro adottati dal Consiglio della C.E.E.

il 29 ottobre 1975 ed entrati in vigore prima della data in cui è

stato emesso il provvedimento di remissione). Il divieto della

riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente

si trova espressamente sancito nell'art. 11.2 di ciascuno di questi

più recenti regolamenti comunitari, i quali seguono in ordine di tempo

alle norme istitutive del diritto di visita. Operando il divieto

comunitario come detti atti prescrivono, le confliggenti norme interne,

censurate in questa sede, devono - secondo il criterio enunciato dalla

Corte, e richiamato nella stessa ordinanza di rinvio - considerarsi

implicitamente caducate: e ciò - occorre precisare - sempre dal

momento in cui esse risultano incompatibili con il divieto che, posto

nella precedente normativa comunitaria, è stato nella specie

confermato dai successivi regolamenti della C.E.E. Di qui il necessario

risultato che, riguardo alle anzidette disposizioni interne, non può

essere instaurato alcun giudizio di costituzionalità.

Questa conclusione, va infine avvertito, s'impone anche a voler

prescindere dalla legge di abrogazione del 1977, e dalle osservazioni

sopra esposte in ordine ai suoi effetti temporali. La questione è

comunque inammissibile. Il che dispensa la Corte dall'occuparsi delle

eccezioni di irrilevanza proposte, sotto altri profili, dall'Avvocatura

dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, in riferimento agli artt. 101,

134 e 136 Cost., e delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre

1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11 Cost., sollevate dal

Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari