Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 20 dicembre 1974, concernente

l'istituzione di una Commissione regionale consultiva per le

assicurazioni private, promosso con ricorso del Commissario dello Stato

per la Regione siciliana, notificato il 28 dicembre 1974, depositato in

cancelleria il 7 gennaio 1975 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi

1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella seduta del 20 dicembre 1974, l'Assemblea regionale siciliana

approvava il disegno di legge n. 493 avente per oggetto "Istituzione di

una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private".

Il Commissario dello Stato presso quella Regione, avutane

comunicazione il 23 dicembre 1974, agli effetti dell'articolo 28 dello

Statuto speciale, con atto notificato il giorno 28 dicembre 1974, ha

impugnato tale legge davanti a questa Corte sostenendone la

illegittimità per violazione dell'art. 17, lett. e, dello Statuto

speciale e dell'art. 4 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 5

novembre 1949, n. 1182.

Premesso che in materia di disciplina delle assicurazioni la

Regione ha competenza legislativa, meramente concorrente, da

esercitarsi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui

s'informa la legislazione dello Stato e per soddisfare le proprie

condizioni particolari e le proprie esigenze, il Commissario dello

Stato sostiene che la legge impugnata eccede da tali limiti, in quanto,

anche ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione, deve escludersi

che lo Stato abbia trasferito alla Regione anche la funzione

consultiva.

Tale funzione, infatti, deve ritenersi riservata allo Stato, allo

scopo di garantire, in materia di assicurazioni, unità di indirizzo ed

armonica disciplina nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Resiste la Regione opponendo che proprio dall'art. 4, secondo

comma, delle norme di attuazione, in base al principio ubi voluit dixit

chiaramente si desume che la riserva della funzione consultiva allo

Stato è limitata alle sole assicurazioni sulla vita ed a quelle

individuali sugli infortuni.

Con memoria depositata il 19 aprile 1975, l'Avvocatura generale

dello Stato insiste nel sostenere la fondatezza del ricorso, mettendo

in particolare evidenza il carattere unitario della Commissione

consultiva ministeriale che si articola bensì in due distinte sezioni

aventi competenza rispettivamente per le assicurazioni sulla vita e per

quelle individuali sugli infortuni, da un lato e per le assicurazioni

sui danni dall'altro, ma prevede anche una competenza a sezioni unite

nei casi che riguardano entrambi i due tipi di assicurazioni e, più

genericamente, nei casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.

Alla sua volta, il patrocinio della Regione, con memoria depositata

il 19 aprile 1975, insiste nel sostenere che il secondo comma dell'art.

4 delle norme di attuazione è chiarissimo nel senso che la competenza

della Commissione ministeriale anche per le assicurazioni che

interessano il territorio regionale è limitata a quelle sulla vita ed

individuali sugli infortuni. Considerato in diritto :

1. - Come si è riferito in narrativa, il Commissario dello Stato

presso la Regione siciliana impugna l'approvazione del disegno di legge

regionale, avente per oggetto "Istituzione di una Commissione regionale

consultiva per le assicurazioni private", sostenendone l'illegittimità

costituzionale per violazione dell'art. 17, attuazione emanate con

d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.

2. - Prima di passare all'esame delle censure poste a fondamento

del ricorso è opportuno premettere quanto segue:

Con l'art. 14, lett. d, dello Statuto speciale siciliano tutta la

materia dell'industria e commercio, tranne la parte che concerne i

rapporti privati, è attribuita alla potestà di legislazione esclusiva

della Regione, con il conseguente trasferimento all'Assessore regionale

del ramo di tutti i poteri spettanti, in sede statale, al Ministro per

l'industria e commercio ed, in seguito alla emanazione delle norme di

attuazione, tale trasferimento è stato completamente effettuato.

Senonché, in forza dell'art. 17, lett. e, dello stesso Statuto

speciale, per il settore attinente alla "disciplina del credito, delle

assicurazioni e del risparmio" i poteri della Regione sono stati

notevolmente attenuati sia perché alla potestà legislativa esclusiva

è stata sostituita quella concorrente, sia perché per effetto delle

norme di attuazione anche a questa già più limitata potestà sono

state apportate ulteriori limitazioni.

In particolare, per quanto attiene alla materia delle

assicurazioni, l'art. 4 delle norme di attuazione testualmente dispone:

"L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero

dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di

assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i

limiti territoriali della Regione.

Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle

individuali sugli infortuni, l'Assessorato esercita le attribuzioni del

Ministero previa intesa con quest'ultimo, sentita la Commissione

consultiva istituita con decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349.

Un rappresentante del Governo della Regione farà parte della

predetta Commissione consultiva".

Da questa norma chiaramente risulta che, sostanzialmente, la

potestà legislativa regionale è stata circoscritta al solo settore

delle assicurazioni per i danni.

Senza che occorra indagare sulla natura e sulla portata delle norme

di attuazione non può contestarsi che esse vadano tenute presenti in

sede di interpretazione delle norme statutarie, compilate come sono, ai

sensi dell'art. 43 dello Statuto speciale da una commissione

paritetica composta, in posizioni di assoluta eguaglianza, di due

membri nominati dal Governo dello Stato e di due membri nominati dal

Presidente della Regione e tradotte, poi, in un decreto legislativo del

Presidente della Repubblica.

Ciò posto, poiché anche nel primo comma del richiamato art. 4 è

ribadito e confermato il principio che, nell'ambito della Regione e nei

confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che

assumano i loro rischi nel territorio regionale le attribuzioni del

Ministero dell'industria e del commercio sono esercitate dal

corrispondente Assessorato regionale è chiaro che, salvo espressa

norma in senso diverso, nessuna deroga a tale principio può essere

ammessa e che, comunque, di tale espressa norma che è di stretta

interpretazione, non sia consentita la estensione a casi o ipotesi che

non siano quelli in essa preveduti.

Come si è sopra notato una notevole deroga è disposta appunto dal

secondo comma dell'art. 4, per effetto del quale la potestà

legislativa concorrente della Regione è, sostanzialmente, limitata

alle sole assicurazioni per i danni.

Oltre questi limiti, per le ragioni sopra esposte, non si può

andare senza violare non solo la lettera, ma, soprattutto, lo spirito

sia delle norme statutarie, sia di quelle di attuazione.

Per le assicurazioni sulla vita e per quelle individuali sugli

infortuni, infatti, esiste l'esigenza di garantire unità di indirizzo

ed armonica disciplina per l'intero territorio nazionale e ciò spiega

e legittima la deroga alla competenza regionale di cui al comma in

esame.

Per le assicurazioni per i danni, invece, sussiste in pieno, anche

in coerenza con il concetto di decentramento funzionale, la esigenza di

una potestà legislativa concorrente che tenga conto delle particolari

caratteristiche e condizioni proprie della popolazione locale.

In questa ripartizione tra esigenze generali da valere per tutto il

territorio nazionale ed esigenze particolari da valere soltanto

nell'ambito del territorio regionale va appunto identificata la ratio

della norma.

Ne consegue che al parere della Commissione di cui al d.lgv. n. 349

del 1946 - di nomina ministeriale - è subordinato l'esercizio da parte

dell'Assessorato regionale delle attribuzioni del Ministero, previa

intesa con quest'ultimo, soltanto per quanto concerne le assicurazioni

sulla vita e quelle individuali sugli infortuni.

Per le assicurazioni per i danni, invece, l'Assessorato non è

tenuto a previa intesa con il Ministero, del quale esercita

direttamente le attribuzioni sia in forza dell'art. 17, lett. e, dello

Statuto speciale, sia in forza dell'art. 4, comma primo, delle norme di

attuazione.

Siccome, poi, tra le attribuzioni del Ministro vi è quella di

nominare la citata Commissione consultiva, ben può l'Assessore

avvalersi di tale attribuzione per la nomina di una propria Commissione

per il settore delle assicurazioni danni incondizionatamente attribuito

alla Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge regionale siciliana, approvata dall'Assemblea regionale il

20 dicembre 1974, concernente la "Istituzione di una Commissione

regionale consultiva per le assicurazioni private", sollevata in

riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale dal Commissario dello

Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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