Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1986 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 3 luglio 1985 e riapprovata il 26 settembre 1985 dal Consiglio

regionale della Valle d'Aosta, recante "Intervento straordinario per

l'acquisto di beni patrimoniali" promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei Ministri, notificato il 16 ottobre 1985, depositato

in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 41 del registro

ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi l'avv. Paolo Vittoria, per il ricorrente, e l'avv. Gustavo

Romanelli per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 16 ottobre 1985, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha proposto impugnazione in via principale

avverso la legge della Regione Valle d'Aosta - approvata il 3 luglio e

riapprovata il 26 settembre 1985 - in tema di "Intervento straordinario

per l'acquisto di beni patrimoniali"; e ciò, per asserito contrasto

con gli artt. 43 e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 2 del

rispettivo Statuto speciale, "in relazione al principio della certezza

del diritto".

Il ricorrente deduce, infatti, che la legge impugnata non

individuerebbe né consentirebbe di individuare la "natura" dei beni in

questione, il che appunto verrebbe a contraddire il principio della

certezza; ed ometterebbe altresì di indicare i "fini di utilità

generale" così perseguiti, in congiunta violazione degli artt. 43 e 97

Cost..

2. - Si è costituita la Regione Valle d'Aosta, contestando la

fondatezza del ricorso.

In particolare, la resistente ha eccepito che gli artt. 1 e 2 del

provvedimento legislativo in questione (il secondo attraverso il rinvio

alla precedente legge regionale n. 66 del 1979) consentirebbero in

realtà di stabilire la natura dei beni di cui si autorizza l'acquisto;

mentre la puntuale individuazione di tali beni sarebbe correttamente

demandata, dallo stesso art. 2, alla successiva attività

amministrativa. D'altra parte, sarebbe ultronea ed anomala

l'indicazione legislativa degli specifici scopi assegnati al divisato

ampliamento della proprietà della Regione; laddove il temuto utilizzo

dei beni in giudicato di acquisto per fini non di generale utilità

risulterebbe contraddetto dalla dichiarata finalità di incremento del

patrimonio regionale e dall'implicita destinazione di ogni componente

del patrimonio medesimo ad obiettivi rientranti nell'ambito delle

competenze spettanti alla Valle.

Comunque, i parametri di riferimento non sarebbero pertinenti alla

fattispecie: l'art. 43 Cost., in quanto non riguardante gli acquisti

incrementativi del patrimonio di enti pubblici; l'art. 97 Cost.,

perché il buon andamento dell'amministrazione non verrebbe in alcun

modo compromesso dalla denunciata disciplina; l'art. 2 dello Statuto,

dal momento che il "principio della certezza del diritto" tenderebbe

unicamente a rendere "sicuro" il soggetto privato circa le norme di

legge applicabili dal giudice nei suoi confronti.

3. - In vista della pubblica udienza, la difesa della Regione ha

poi depositato una memoria, sostenendo in particolar modo che quello

svolto da parte statale sarebbe in effetti un controllo di merito e che

la piena capacità regionale di acquistare beni patrimoniali

risulterebbe univocamente dall'art. 6 dello Statuto speciale. Considerato in diritto :

Il ricorso non è fondato.

In sostanza, l'Avvocatura dello Stato sembra ritenere - come si

ricava specialmente dalle deduzioni svolte nella pubblica udienza - che

la legge impugnata, limitandosi ad autorizzare "un intervento

straordinario per l'acquisto di beni patrimoniali per un complesso di

spesa di lire 15 miliardi" (cfr. l'art. 11. cit.), consenta alla

Regione di sfuggire ai controlli statali: cioè le fornisca il modo di

acquistare beni, senza alcun collegamento con le esigenze proprie delle

materie di sua competenza. Ma l'art. 2 della legge, chiarendo che "la

Giunta regionale sottoporrà al Consiglio i relativi provvedimenti

amministrativi ai sensi della lettera j) della legge regionale 7

dicembre 1979, n. 66", vale ad escludere timori del genere.

Da un lato, infatti, ciò significa che quella in esame è una

legge di pura e semplice copertura finanziaria: dopo di che, tuttavia,

sarà sempre il Consiglio regionale ad approvare i conseguenti atti di

acquisizione dei singoli beni, che dovranno venire puntualmente

sottoposti al controllo dell'apposita "Commissione di coordinamento".

D'altro lato, in base al richiamato art. 1 lett. j) della legge

regionale n. 66 del 1979, è appunto al Consiglio che spetta

"provvedere... all'acquisto ed alla alienazione di beni immobili": il

che concorre ad identificare la natura dei beni di cui si controverte.

Ciò posto, anche ad ammettere che la "certezza del diritto"

rientri fra i "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" cui

deve conformarsi la legislazione della Valle d'Aosta, essa non può

dirsi comunque violata nel caso in esame (che appare, in tal senso,

analogo a quello risolto mediante la sentenza n. 101 del 1986). Per le

stesse ragioni, d'altronde, non appare invocato a proposito l'art. 97

Cost., sia pure a voler ritenere che esso sancisca una qualche riserva

della pubblica amministrazione; mentre si rivela del tutto fuor di

luogo il riferimento all'art. 43 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 3 luglio e

riapprovata il 26 settembre 1985 ("Intervento straordinario per

l'acquisto di beni patrimoniali"), sollevata in riferimento agli artt.

2 dello Statuto speciale della Regione, 43 e 97 della Costituzione, con

il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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