Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26r.d.l. 1578/1933
  • art. 30r.d.l. 1578/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, lett.

b) e 30, lett. a) e b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e di procuratore), promosso con ordinanza

emessa il 13 ottobre 1977 dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite

Civili - sul ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

e Procuratori di Roma contro Mirelli di Teora Luigi ed altri, iscritta

al n. 237 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.

Visti gli atti di costituzione di Mirelli di Teora Luigi e del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi gli avvocati Giuseppe Valensise e Fernando della Rocca per il

Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, gli

avvocati Leopoldo Mazzarolli e Franco Gaetano Scoca per Mirelli di

Teora Luigi e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1977, le Sezioni Unite Civili

della Corte di Cassazione sollevavano, in via incidentale, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 26, lett. b) e 30, lett. a) e

b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito nella legge 22

gennaio 1934, n. 36), "Ordinamento delle professioni di avvocato e di

procuratore", nella parte in cui dette norme prevedono l'iscrizione di

diritto nell'albo dei procuratori e degli avvocati di magistrati

militari aventi particolari requisiti, per preteso contrasto con l'art.

33, comma quinto, della Costituzione.

Il Dr. Luigi Mirelli di Teora, laureato in giurisprudenza e già

componente e presidente f.f. del Tribunale Supremo militare nella sua

qualità di generale di divisione dell'Esercito in s.p.e., aveva

chiesto, nel 1974, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e

procuratori di Roma l'iscrizione di diritto negli albi Professionali,

in applicazione degli artt. 26, 30 e 34 del citato r.d.l. n. 1578 del

1933.

Sul ricorso del Mirelli, avverso la negativa decisione del

Consiglio dell'Ordine di Roma, il Consiglio Nazionale Forense, dopo

aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale delle norme citate in riferimento allo art. 33, quinto

comma, della Costituzione, ordinò, con decisione in data 20 dicembre

1974, l'iscrizione del Mirelli negli Albi professionali.

A sua volta, il Consiglio romano proponeva ricorso per Cassazione;

e, come mezzo al fine di ottenere la cassazione senza rinvio della

decisione di cui si è detto, chiedeva alle Sezioni Unite di dichiarare

non manifestamente infondata (e per conseguenza di rimettere all'esame

della Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzionale

delle norme in base alle quali il Consiglio Nazionale Forense aveva

ordinata l'iscrizione di diritto del Mirelli negli Albi professionali,

per asserito contrasto con l'art. 33, comma quinto, della

Costituzione.

Premesso che le norme (artt. 26, lett. a) e 30, lett. a) e b) del

r.d.l. n. 1578/1933) della cui aderenza alla Costituzione si discute

devono essere, nel caso concreto, richiamate unicamente nella parte in

cui disciplinano l'iscrizione di diritto dei magistrati militari negli

Albi professionali; rilevato ancora che " ogni distinzione circa

l'appartenenza alle categorie dei componenti del Tribunale Supremo

militare" non ha formato oggetto di specifica censura, che l'Ordine

ricorrente non contesta in alcun modo al Mirelli la sua provenienza

dalla magistratura militare; le Sezioni Unite hanno ritenuto la

proposta questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente

infondata.

Rifacendosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale relativa

all'esame di Stato, le Sezioni Unite Civili hanno da un lato rilevato

come la Corte abbia escluso la necessità dell'esame di Stato per

talune categorie di persone in quanto esercenti attività che non hanno

natura tipicamente professionale; mentre non si sono avute pronunce

della Corte con riguardo a norme che, per ordinamenti professionali in

cui l'esame di Stato sia previsto, " ne esonerino... particolari

categorie di soggetti".

Per escludere che un siffatto sistema si ponga in contrasto con

l'art. 33 della Costituzione occorrerebbe, ad avviso del Supremo

Collegio remittente, interpretare la norma costituzionale nel senso che

questa " malgrado la sua rigorosa formulazione" consentirebbe al

legislatore ordinario di disporre che l'accertamento in concreto del

possesso da parte dell'interessato della preparazione, attitudine e

capacità tecnica necessarie per l'esercizio pubblico della professione

prescelta possa essere effettuato anche mediante " strumenti

alternativi" quali, come nella specie, esami precedentemente sostenuti

od attività espletate in concreto.

Pur senza respingere una siffatta interpretazione (peraltro

contrastata dalla " lettura immediata" del testo del parametro

costituzionale e dalla mancanza di " puntuali interventi esplicativi

della Corte costituzionale"), le Sezioni Unite ritengono che

l'eventuale accoglimento di essa dovrebbe passare attraverso un'analisi

dell'art. 33 Cost. " tanto approfondita e penetrante" da travalicare il

limite della delibazione della manifesta infondatezza della questione,

questa sola consentita al giudice ordinario.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata e si

costituivano il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di

Roma e il Mirelli; spiegava altresì intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello

Stato.

Nel suo atto di costituzione, il Consiglio di Roma osserva che la

norma di cui al quinto comma dell'art. 33 della Costituzione è "

chiara e tassativa" nel prescrivere la necessità dell'esame di Stato

per l'accesso a determinate categorie professionali; e che la

giurisprudenza della Corte non ha ammesso possibilità di deroga a tale

principio.

La normativa vigente, nella parte in cui prevede l'iscrizione di

diritto di magistrati della giustizia militare aventi particolari

requisiti, sarebbe quindi in deciso contrasto con il precetto

costituzionale; si conclude pertanto per l'accoglimento della proposta

questione di costituzionalità.

Con una diffusa memoria di costituzione, il Mirelli chiede che la

Corte addivenga ad una pronuncia di infondatezza della questione. A

sostegno di tale tesi, vengono svolte più argomentazioni, atte ad

integrarsi tra loro.

In primo luogo si respinge la tesi secondo cui solo una norma di

rango costituzionale potrebbe ovviare alla prescrizione concernente

l'obbligatorietà dell'esame di Stato.

Si prospetta poi, ricordata mediante l'elencazione di numerosi

esempi legislativi la "politica degli equipollenti", come la norma di

cui all'art. 33 Cost. sia stata interpretata dal legislatore come non

preclusiva di strumenti alternativi all'esame di Stato.

Sotto tale profilo si osserva che nell'ambito stesso della legge

professionale forense si prescinderebbe dall'esame di Stato per i

procuratori che intendano conseguire la qualifica di avvocato e che

sarebbe da considerarsi prossima l'emanazione di una legge nazionale

che consenta agli avvocati degli altri Paesi della Comunità Europea di

esercitare liberamente in Italia.

Si nega poi validità all'argomento che il Consiglio di Roma desume

dall'esame del terzo comma dell'art. 106 Cost. se letto in relazione al

primo comma e cioè che occorrerebbe una norma pariordinata per

derogare ad una regola generale contenuta nella Costituzione.

Si conclude asserendo che una corretta interpretazione del

parametro costituzionale invocato, tale da allargarne l'ambito

letterale e perciò la pratica applicazione, sarebbe consentita siccome

improntata a criteri di ragionevolezza.

L'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato si apre con una

eccezione di irrilevanza: le norme impugnate si riferirebbero infatti

ai magistrati militari, non ai giudici militari, quali il Mirelli, a

cui deve riconoscersi uno "status" diverso da quello dei primi e che

inoltre non sono sottoposti all'esame di concorso per l'ingresso nella

Magistratura militare.

Nel merito si ritiene corretta la soluzione adottata dal

legislatore, in quanto la stessa consente l'iscrizione all'Albo di

qualificati operatori del diritto, in grado di far valere il

superamento di severi esami concorsuali nonché il continuato esercizio

di funzioni giudiziarie.

Con memorie depositate per l'udienza del 21 maggio, poi differita a

quella odierna, sia il Mirelli che il Consiglio dell'Ordine di Roma

hanno insistito nelle rispettive tesi.

In particolare, la difesa del Consiglio forense di Roma insiste

sulla natura precettiva della norma costituzionale di riferimento.

La difesa del Mirelli, nel ribadire nel merito le tesi già

esposte, respinge anche l'eccezione di irrilevanza sollevata

dall'Avvocatura dello Stato. Sul punto, si osserva da un lato che tale

questione sarebbe preclusa, come del resto già ritenuto nell'ordinanza

di rimessione, atteso che al riguardo non venne formulata censura

alcuna; e che comunque " magistrato dell'ordine militare" non può che

indicare chi" abbia svolto funzioni giurisdizionali" nell'ambito della

giustizia militare. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione di cui in

narrativa chiama la Corte a decidere se l'art. 33, comma quinto, della

Costituzione, il quale prescrive un esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio professionale, consenta che quell'accertamento

preventivo, fatto con serie garanzie, il quale " assicuri

nell'interesse della collettività e dei clienti che il professionista

abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il

retto esercizio professionale" possa essere effettuato anche mediante

strumenti alternativi e "in particolare mediante la valorizzazione di

prove altra volta sostenute in vista di un esercizio di un'attività -

professionale o anche non professionale - diversa" (nella specie:

"esame di concorso per l'ingresso nella magistratura militare"). Di

ciò, stante la " rigorosa formulazione letterale" dell'art. 33, comma

quinto, della Costituzione, le Sezioni Unite della Cassazione dubitano,

e perciò sollevano questione di legittimità costituzionale degli

artt. 26 lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n.

1578, nelle "parti in cui attribuiscono ai magistrati militari aventi

particolari requisiti il diritto di essere iscritti negli Albi

professionali forensi senza il preventivo superamento di un esame di

Stato".

2. - Di tale questione di legittimità costituzionale nei termini

detti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la rilevanza,

considerando che la provenienza del dott. Mirelli dalla Magistratura

militare non era contestata né dal Consiglio Nazionale Forense, nella

decisione oggetto del ricorso innanzi le Sezioni Unite, né dal

ricorrente Consiglio dell'Ordine di Roma; sicché la questione di

legittimità costituzionale che veniva sollevata doveva riferirsi, ed

esclusivamente, ai magistrati militari.

Innanzi alla Corte, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha

contestato la rilevanza della questione adducendo che il Mirelli aveva,

sì, esercitato le funzioni di Vice Presidente del Tribunale Supremo

militare in quanto ufficiale generale, ma senza avere lo status di

magistrato militare.

La Corte non ritiene di poter prendere in considerazione tale

contestazione, una volta che, come si è visto, la rilevanza della

questione è stata affermata nei termini detti dal giudice a quo. E

ciò in conformità della propria giurisprudenza che fissa nel giudizio

di rilevanza espresso e motivato dal giudice che ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale i limiti del controllo che la

Corte può esercitare.

3. - Un esame di Stato è prescritto dall'art. 33, comma quinto,

della Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il

termine, preciso ed incisivo, usato dal Costituente ("prescritto"),

toglie ogni pregio alle dispute intorno al carattere precettivo o

programmatico della norma: non può essere posta in dubbio la

necessità di un esame di Stato per accertare l'attitudine

all'esercizio di una professione. Il legislatore ordinario è vincolato

da questa prescrizione costituzionale. Peraltro, prescrivendo "un

esame di Stato", senza alcuna specificazione in ordine ad esso, la

norma costituzionale demanda al legislatore ordinario di determinare i

criteri e il contenuto di questo esame, purché, si intende, esso

soddisfi ragionevolmente l'esigenza " che un accertamento preventivo,

fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse della collettività

e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di

preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio

professionale" (sentenza n. 77 del 1964).

Se, dunque, non può disconoscersi che la legge ordinaria, cioè

quella forense (artt. 21 e 29), ancorché precedente alla Costituzione,

potesse determinare concretamente la portata e le modalità degli esami

per l'accesso alle professioni di procuratore e di avvocato (esami che

la stessa legge, artt. 20 e 28, definisce quali esami di Stato), deve

ritenersi che la medesima legge ordinaria potesse stabilire la

congruità, ai fini dell'accertamento della capacità professionale,

dell'esame di Stato sostenuto - e sempre preceduto dalla laurea in

giurisprudenza - nel concorso per l'accesso alla magistratura, nella

specie quella militare. Il che, appunto, fanno gli artt. 26 lett. b) e

30 lett. a) e b), della cui legittimità costituzionale è questione,

quando dispongono che, nel concorso di altri requisiti di esperienza

pratica, possono essere iscritti, rispettivamente nell'Albo dei

procuratori e in quello degli avvocati, " i magistrati dell'Ordine...

militare", i quali, per accedere alla detta magistratura hanno dovuto

sostenere un esame di concorso in materie giuridiche, ovvero provengono

dalla magistratura ordinaria nella quale sono entrati superando gli

esami di concorso prescritti appunto per l'accesso alla magistratura

ordinaria (artt. 12 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e 20 r.d. 30 dicembre

1923, n. 2903).

Contro questa conclusione non sembra possa ricavarsi un argomento

decisivo dall'art. 106, terzo comma, della Costituzione, il quale

stabilisce che " su designazione del Consiglio Superiore della

magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di

Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in

materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e

siano iscritti agli albi professionali per le giurisdizioni superiori".

Si argomenta da questa disposizione che, dunque, quando volle derogare

al primo comma dello stesso art. 106 che prescrive il concorso per le

nomine dei magistrati, il Costituente lo scrisse nella Costituzione, il

che non ha fatto per derogare dalla prescrizione dell'esame di Stato

per l'esercizio professionale forense.

L'argomento potrebbe avere peso contro la pretesa di sostituire

l'esame di Stato con equipollenti generici, quali l'esercizio di

un'attività e di una funzione che si pretende puramente e

semplicemente assimilabile a quella della professione forense,

prescindendo dall'avvenuto superamento di un esame di Stato. Ma non ne

ha quando il legislatore ha in sostanza, come si è detto, preso in

considerazione l'appartenenza ad una magistratura che presuppone un

esame di Stato di concorso sostanzialmente equiparato a quello

prescritto dalla legge forense, che, per il conseguimento

dell'abilitazione alla professione di procuratore, è pur esso un "

esame di concorso" con " valore di esame di Stato" (art. 20 della legge

forense).

In questo caso non c'è deroga al precetto dell'art. 33, quinto

comma, della Costituzione, ma sua sostanziale osservanza da parte del

legislatore ordinario il quale, con un giudizio che la Corte potrebbe

censurare solo se irragionevole (e tale non è per le considerazioni

innanzi svolte), ha riconosciuto nella legge forense l'esame di Stato

concorsuale per l'accesso alla magistratura atto, al pari di quello

previsto nella stessa legge, ad assicurare quell'accertamento della

capacità professionale, successivamente suffragato dall'esercizio

delle funzioni per il periodo previsto dalla legge, del quale innanzi

si è parlato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 26, lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre

1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nelle

parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti

nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati "coloro che per

cinque anni almeno" e rispettivamente "coloro che per otto anni almeno"

"siano stati magistrati dell'Ordine... militare", questione come in

narrativa sollevata dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili -

con riferimento allo art. 33, comma quinto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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