Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12r.d. 1022/1941
  • art. 22r.d. 1022/1941

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,

secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento

giudiziario militare di pace), promossi con ordinanze emesse il 10

aprile e il 27 settembre 1973 dal tribunale militare territoriale di La

Spezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Schimenti

Antonio e di Ceresoli Luciano, iscritte al n. 276 del registro

ordinanze 1973 e al n. 29 del registro ordinanze 1974 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973 e

n. 69 del 13 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse rispettivamente il

10 aprile 1973 nel corso di un procedimento personale a carico di

Schimenti Antonio ed il 27 settembre dello stesso anno nel corso di

altro procedimento a carico di Ceresoli Luciano, il tribunale militare

territoriale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli articoli 12, secondo comma, e 22 dell'Ordinamento

giudiziario militare di pace, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, che

rispettivamente prevedono: il primo per il Ministro della difesa,

quando ricorrano particolari esigenze di servizio, la facoltà di non

designare in tutto o in parte ufficiali delle rispettive forze armate

quali giudici nei tribunali militari territoriali; il secondo, in

relazione a tale facoltà, il trasferimento della causa al tribunale

più vicino quando non sia possibile per la mancanza di giudici di

alcuna delle forze armate costituire regolarmente il collegio

giudicante. Nella specie, infatti, verificatasi, per omessa

designazione da parte del Ministro della difesa di ufficiali della

marina militare alle funzioni di giudice militare, una carenza nella

composizione organica del tribunale militare di Torino,

territorialmente competente, il pubblico ministero in applicazione

delle norme impugnate aveva rimesso il procedimento al giudice a quo,

ritenuto il più vicino tra i tribunali militari. Secondo l'ordinanza

entrambe le norme anzidette contrastano con il principio costituzionale

della precostituzione per legge del giudice naturale.

È intervenuto nel secondo dei due giudizi innanzi a questa Corte

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 2

aprile 1974, chiedendo una pronuncia di infondatezza della questione. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale militare

di La Spezia hanno ad oggetto la medesima questione, relativa agli

artt. 12 e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento

giudiziario militare di pace, per contrasto con l'art. 25, primo comma,

Cost., e vanno pertanto decisi con unica sentenza.

2. - Il predetto art. 12 del r.d. del 1941, disciplinando "la

rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione

organica dei tribunali militari", stabilisce, tra l'altro, che i

giudici debbano appartenere in numero di cinque, rispettivamente,

all'esercito, alla marina e all'aeronautica, ed in numero di due alla

guardia di finanza: ciò al fine di permettere che, in ogni collegio

giudicante, almeno due giudici siano della stessa forza armata cui

appartiene l'imputato, ove quest'ultimo sia militare dell'esercito o

della marina o dell'aeronautica, ed uno della guardia di finanza, ove

l'imputato ad essa appartenga (art. 15 successivo).

Senonché, l'ultimo comma dell'art. 12 consente che, "quando

ricorrono particolari esigenze di servizio", il Ministro della difesa

possa non designare, "in tutto o in parte", ufficiali dell'una o

dell'altra forza: verificandosi la quale ipotesi, e non potendosi

conseguentemente formare un collegio giudicante così come disposto nel

citato art. 15, l'art. 22 prevede che la causa sia rimessa "al

tribunale militare più vicino, nel quale sia possibile comporre il

collegio giudicante nei modi stabiliti dal predetto art. 15".

Ora, sebbene da qualche passo delle ordinanze laddove queste

riassumono i termini delle eccezioni di illegittimità costituzionale

sollevate nei giudizi instaurati dinanzi al tribunale militare di La

Spezia, possa sembrare che vengano proposte due distinte questioni, e

una di esse concerna l'ultimo comma dell'art. 12 (che sarebbe peraltro

di per sé irrilevante, la criticata facoltà del Ministro di non

procedere alle designazioni configurandosi come presupposto indiretto e

remoto delle norme degli artt. 15 e 22, applicabili nella specie), in

realtà il vero ed unico oggetto della questione sottoposta alla Corte

sta nel combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, e dell'art. 22:

lamentandosi, in sostanza, che, per l'impossibilità di formare il

collegio giudicante nei modi prescritti dall'art. 15, ed essendo tale

impossibilità da far risalire a sua volta all'insindacabile esercizio

di una facoltà praticamente illimitata (secondo l'assunto) del

Ministro della difesa, l'imputato sia sottratto al proprio giudice

naturale, con violazione quindi del primo comma dell'art. 25 della

Costituzione.

3. - Ciò posto, ed a prescindere dal rilievo che, a norma

dell'ultimo comma dell'art. 12 del r.d. del 1941, il Ministro della

difesa non ha una mera facoltà, che egli possa a suo piacimento

esercitare o non esercitare, ma un preciso obbligo di provvedere alle

designazioni occorrenti per mettere tutti i tribunali militari in

condizione di funzionare nella composizione di legge (obbligo cui

soltanto eccezionalmente, per effettive "particolari esigenze di

servizio", è dato derogare), la questione di legittimità

costituzionale, nei termini poc'anzi, precisati, non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la

figura del giudice naturale precostituito per legge "non si

cristallizza nella determinazione... di una competenza generale",

potendo altresì specificarsi in forza di particolari disposizioni che

vi apportino delle deroghe in funzione dei diversi interessi presenti

nel processo e del loro necessario contemperamento (così,

sostanzialmente, tra le più recenti, le sentenze n. 139 del 1971, n.

96 del 1973, n. 274 del 1974).

E tale è appunto il caso in oggetto, nel quale la competenza del

tribunale più vicino a quello che sarebbe stato competente ratione

loci è determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed

astratta, quasi come una competenza subordinata bensì, rispetto alla

prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia

altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia

degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano

presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli

appartengono. Di guisa che nessuna scelta discrezionale, è rimessa al

pubblico ministero od al giudice istruttore nell'atto di disporre il

rinvio a giudizio dell'imputato, né quanto al tribunale che dovrà

giudicarlo, né quanto al verificarsi dei presupposti ai quali, ope

legis, è condizionata la deroga al criterio primario della competenza

per territorio. La situazione è perciò diversa da quella su cui ebbe

a pronunciarsi la sentenza n. 82 del 1971, alla quale (anche se con

indicazione erronea) si richiamano entrambe le ordinanze.

Né dicasi, come incidentalmente osserva una delle ordinanze, che

lo stesso concetto di tribunale "più vicino" sarebbe pur esso vago ed

elastico, trattandosi invece di nozione di comune esperienza, spesso

ricorrente nella prassi ed agevolmente determinabile (si veda ad

esempio il terzo comma dell'art. 41 cod. proc. pen., la cui

applicazione non risulta abbia dato origine a contestazioni od

incertezze).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

(Ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata dal tribunale

militare di La Spezia con le ordinanze di cui in epigrafe, in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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