Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con tre ricorsi del Presidente della

Regione Campania, notificati il 19 settembre e il 18 ottobre 1973,

depositati in cancelleria il 22 settembre e il 24 ottobre 1973 ed

iscritti ai nn. 10, 11 e 12 del registro 1973, per conflitti di

attribuzione sorti a seguito dei decreti 9 aprile 1973, n. 10754, del

Prefetto di Napoli e 10 maggio 1973, n. 50565, del Prefetto di

Benevento, concernenti la nomina dei commissari straordinari,

rispettivamente, dell'asilo infantile "Croce Rossa" di San Giuseppe

Vesuviano e dell'Ente comunale di assistenza di Arpaia, nonché del

decreto 9 giugno 1973, numero 11008, del Prefetto di Napoli, con cui si

è provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione

dell'ospedale civile "Albano Francescano" di Procida.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ricorsi, notificati entrambi il 19 settembre 1973, il

Presidente della Regione Campania ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri

impugnando i provvedimenti del Prefetto di Napoli in data 9 aprile 1973

e del Prefetto di Benevento in data 10 maggio 1973, con i quali si è

provveduto alla nomina di commissari straordinari, rispettivamente, per

l'Opera pia "Asilo infantile Croce Rossa" di S. Giuseppe Vesuviano e

per l'Ente comunale di assistenza di Arpaia.

Lamenta la Regione la violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in relazione anche al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, in

quanto la materia dell'assistenza e beneficenza dovrebbe intendersi

integralmente trasferita alle Regioni e con essa anche i poteri

"politici" di supremazia sugli enti operanti nel settore: tra cui,

appunto, il potere di esercitare, nei confronti di tali enti, il

controllo, non solo sugli atti, ma anche sugli organi.

Eccepisce, preliminarmente il costituito Presidente del Consiglio

dei ministri (che, per altro, resiste la tesi della Regione anche nel

merito) che i ricorsi sopradetti sarebbero, comunque, entrambi

inammissibili: in quanto notificati oltre il termine di 60 giorni dalla

notificazione, pubblicazione o conoscenza dell'atto impugnato, di cui

all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87; senza che possa nella

specie invocarsi la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei

termini feriali, non trovando questa applicazione nel processo

costituzionale.

2. - Con altro ricorso, notificato il 18 ottobre 1973, il

Presidente della Regione Campania ha anche impugnato, per conflitto di

attribuzione, il decreto del Prefetto di Napoli in data 9 giugno 1973

con cui si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio di

amministrazione dell'Opera pia ospedale civile "Albano Francescano" di

Procida.

Nelle proprie deduzioni, rileva preliminarmente la Regione che "la

natura dell'ente in questione appare non definita", in quanto questo

"sebbene costituito come opera pia" di fatto esercitando attività

sanitaria, si presenta come un "ente ospedaliero".

Ciò per altro non inciderebbe sulla attribuzione del potere di

controllo sostitutivo sull'ente stesso, che, in ogni caso, spetterebbe

alla Regione: in base alla legge ospedaliera 1968, n. 132, ove si

evinca la natura dell'ente dalle funzioni effettivamente esercitate, od

in base agli artt. 117, 118 della Costituzione e al d.P.R. 1972, n. 9,

ove si consideri l'ente tra quelli di natura assistenziale.

Di conseguenza il provvedimento prefettizio impugnato - in quanto

comunque invasivo di competenze regionali - andrebbe annullato.

Anche di tale ricorso il Presidente del Consiglio costituito,

eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità per tardività della

notificazione: mentre nel merito, ne contesta la fondatezza, per la

ragione che il controllo sugli organi - quale nella specie viene in

discussione - competerebbe, anche relativamente agli enti locali, in

ogni caso all'autorità statale, ex art. 130 della Costituzione. Considerato in diritto :

I ricorsi, che possono essere riuniti, vanno dichiarati

inammissibili perché notificati oltre il termine di sessanta giorni

previsto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il decreto del Prefetto di Napoli, emesso il 9 aprile 1973, era

stato notificato alla Regione Campania il 6 giugno 1973, e il decreto

del Prefetto di Benevento del 10 maggio 1973 le era stato comunicato il

5 giugno successivo.

Entrambi, come si è detto, sono stati impugnati dalla Regione con

ricorsi notificati il 19 settembre 1973, e quindi oltre il termine

predetto di decadenza.

Lo stesso è a dire rispetto al decreto del Prefetto di Napoli in

data 9 giugno 1973, che era stato comunicato alla Regione il 5 luglio

1973 ed è stato impugnato con ricorso notificato il 18 ottobre 1973.

Né, per ritenersi la tempestività dei ricorsi, potrebbe invocarsi

la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale, giacché la giurisprudenza di questa

Corte è ferma nell'escludere l'applicabilità di tale disciplina nel

processo costituzionale (sent. n. 30 del 1973).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per tardività i ricorsi proposti dalla

Regione Campania con atti notificati il 19 settembre 1973 e il 18

ottobre 1973 per la risoluzione di conflitto di attribuzione relativo

ai decreti prefettizi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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