Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/12/1972 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 49d.P.R. 1040/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 14

luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce il terzo comma

dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio

1956 per i dipendenti degli istituti di cura privati, promossi con

ordinanze emesse il 29 settembre e il 27 ottobre 1970 dalla Corte

d'appello di Napoli in due procedimenti civili vertenti rispettivamente

tra la società Clinica Villa Bianca e Petringolo Maria Rosaria e tra

Ciccarelli Giovanna e la predetta società, iscritte ai nn. 19 e 20 del

registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile promosso dalla signora Maria

Rosaria Petringolo nei confronti della società Clinica Villa Bianca,

per ottenere una differenza salariale che assumeva esserle dovuta, la

Corte di appello di Napoli, dinanzi all'eccezione di decadenza proposta

dalla convenuta, con ordinanza emessa il 29 settembre 1970, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio

1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce il terzo comma dell'art. 49

del c.c.n.1. 24 maggio 1956, per i dipendenti degli istituti di cura

privati. Tale disposizione testualmente recita "ogni reclamo sulla

eventuale inesattezza dei calcoli relativi alle cifre di cui sopra"

(retribuzioni ed altri compensi) "o sulla non corrispondenza delle

stesse rispetto alla quantità o qualità del lavoro e su eventuali

omissioni di pagamento, deve essere inoltrato all'istituto del

dipendente interessato, a pena di decadenza a tutti gli effetti, entro

due mesi dal giorno in cui il pagamento venne effettuato od omesso".

Secondo la Corte d'appello la norma in parola, prevedendo il

decorso del termine di decadenza in costanza di rapporto di lavoro,

violerebbe l'art. 36 della Costituzione. Osserva infatti il giudice a

quo che ricorrono gli stessi motivi di contrasto posti in evidenza

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1 giugno 1966 ed

esattamente: presenza di un rapporto non dotato di quella resistenza

che caratterizza il rapporto di pubblico impiego per cui il timore del

licenziamento può spingere il lavoratore a non tutelare ed a

rinunziare ai suoi diritti, con conseguente invalidità della rinunzia

ex articolo 36 Cost., perché non frutto di una libera volontà

negoziale.

Identica ordinanza è stata pronunciata dalla stessa Corte

d'appello in data 27 ottobre 1970 nel procedimento civile tra la

signora Giovanna Ciccarelli e l'anzidetta società.

Le ordinanze, ritualmente comunicate e notificate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale e la causa è stata discussa in camera di

consiglio. Considerato in diritto :

Le due ordinanze sollevano la stessa questione sicché si rende

opportuna la riunione delle cause per la loro decisione con unica

sentenza.

1. - Le ordinanze denunciano l'art. 49, terzo comma, del contratto

collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 1956, riguardante i

dipendenti da istituti di cura privati, recepito con forza di legge dal

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella considerazione che esso viene a

violare l'art. 36 della Costituzione (nell'interpretazione che ne ha

dato la Corte costituzionale con la sua sentenza n. 63 del 1966), in

quanto stabilisce che la decorrenza del termine di decadenza di due

mesi prescritta per la proposizione di reclami riguardanti il pagamento

delle retribuzioni e di ogni altro compenso, debba in ogni caso venire

fissata dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, e

quindi anche quando il termine stesso maturi in costanza del rapporto

di lavoro.

2. - Con la sentenza richiamata, la Corte ha effettivamente

statuito che le disposizioni del codice civile le quali consentono che

la prescrizione quinquennale o quelle presuntive, relative a

retribuzioni corrisposte per periodi non superiori o superiori al mese

sono da ritenere affette da illegittimità costituzionale nella parte

in cui fanno decorrere i termini relativi durante la costanza del

rapporto di lavoro. Ciò nella considerazione che, allorché

quest'ultima ipotesi si verifica, è da presumere che la mancanza di

tempestiva impugnazione sia determinata dal timore di licenziamento, e

quindi venga ad assumere carattere di rinunzia implicita.

3. - È però da mettere in rilievo come, dopo l'emanazione della

richiamata pronuncia, è intervenuta la legge 15 luglio 1966, n. 604,

il cui art. 1 stabilisce che, nei rapporti di lavoro a tempo

indeterminato per i quali la stabilità non risulti assicurata da norme

di legge o di contratto, il licenziamento non possa avvenire se non per

giusta causa, o per giustificato motivo, ponendo a carico del datore di

lavoro l'onere di fornirne la prova. La successiva legge 20 maggio

1970, n. 300, innovando con l'art. 18 alle precedenti disposizioni, ha

stabilito che, ferma restando l'esperibilità delle procedure di cui

all'art. 7 di queste ultime, l'annullamento del licenziamento disposto

senza giusta causa debba essere accompagnato dall'ordine al datore di

reintegrare il licenziato nel rapporto di lavoro; con l'obbligo per

lui, oltre che di risarcire il danno da questi subito a causa del

licenziamento, di corrispondergli le retribuzioni dalla data della

sentenza fino a quella dell'avvenuta reintegrazione. Si pone pertanto

il quesito se per effetto di tali innovazioni legislative non sia

venuto meno, per i rapporti regolati dalle norme ricordate, il

fondamento giuridico su cui poggiava la parziale invalidazione statuita

con la sentenza n. 63 del 1966. Già la Corte, con sentenza n. 143 del

1969, ebbe a ritenere che il principio con quella affermato non dovesse

trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro

subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza,

quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità

del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali

contro ogni illegittima risoluzione; e non sembra dubbio che tale

interpretazione, fatta allora valere per i rapporti di pubblico impiego

statali, anche se di carattere temporaneo, debba trovare applicazione

in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano ritenere

equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi. Non sembra

contestabile che siffatta analogia si verifichi allorché ricorra

l'applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la

seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che

una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto

licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella

posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.

4. - È chiaro tuttavia che alla conclusione ora enunciata non può

pervenirsi in tutti quei casi (come sono per esempio quelli risultanti

dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966) per i quali le disposizioni

sulla giusta causa non trovano applicazione; sicché per essi deve

rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di

decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente

nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla

fine di questo. E poiché l'art. 49, terzo comma, del contratto

collettivo denunciato non discrimina, ai fini della proposizione dei

reclami, la situazione del personale dipendente secondo che possa o no

invocare le norme sulla giusta causa, deve per questa parte essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 49, terzo

comma, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i

dipendenti dalle case di cura private, recepito dall'articolo unico del

d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine

di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il

pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non

considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive

modificazioni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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