Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 101r.d. 12/1941

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 101,

secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento

giudiziario); dell'art. 2, primo comma, del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n.

232, dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190, e dell'art. 63,

secondo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, concernenti le

supplenze di magistrati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 marzo 1969 dal pretore di Voltri nel

procedimento civile vertente tra Pesenti Arcoildo e Grasso Francesco,

iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;

2) ordinanza emessa il 29 settembre 1969 dal pretore di San Ginesio

nel procedimento penale a carico di Farroni Pietro, iscritta al n. 456

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1970 dal pretore di Palombara

Sabina nel procedimento penale a carico di Saluz Maria Paola, iscritta

al n. 54 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 64 dell' 11 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 15 marzo 1969, emessa nel giudizio civile pendente

fra Pesenti Arcoildo e Grasso Francesco, il pretore di Voltri ha

sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo

comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

della disciplina delle assegnazioni temporanee di magistrati per

supplenze straordinarie, contenuta nell'art. 2, primo comma, del

d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232; nell'art. 1 della legge 5 marzo 1951,

n. 190; nell'art. 63, secondo comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n.

916 (nella parte in cui richiama l'art. 2 del predetto decreto n. 232

del 1945) e, limitatamente al ricordato articolo 63, secondo comma, del

d.P.R. n. 916 del 1958 anche in riferimento agli artt. 76 e 108 della

Costituzione.

Il pretore ha premesso, in fatto, che il magistrato avente funzioni

di pretore, già designato per l'istruzione della causa, ne era stato

distolto a seguito di destinazione al tribunale di Genova disposta dal

Primo Presidente della Corte d'appello.

Ha rilevato, quindi, che l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3

maggio 1945, n. 232 (richiamato dall'art. 63, secondo comma, del d.P.R.

16 settembre 1958, n. 916), che appunto prevede gli accennati

provvedimenti di supplenza, sarebbe incompatibile sia con l'art. 105

della Costituzione, per cui "spettano al Consiglio superiore della

magistratura le assegnazioni ed i trasferimenti nei riguardi dei

magistrati", sia con l'art. 107, il quale, sancita l'inamovibilità dei

magistrati, prevede che questi "non possono essere destinati ad altre

sedi e funzioni, se non in seguito a decisione" del predetto Consiglio.

In deroga a tali principi il provvedimento in questione inciderebbe

sostanzialmente sullo status del magistrato che vi sia soggetto, non

avendo efficacia diversa, si assume, dalle assegnazioni e dai

trasferimenti di competenza del Consiglio superiore della magistratura.

Dall'ampiezza del potere attribuito, in materia di supplenze

straordinarie, ai capi delle corti di appello, potrebbe risultare

perfino lesa la garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), alla cui

realizzazione è preordinata la attività stessa del Consiglio

superiore.

In merito all'art. 63 del d.P.R. n. 916 del 1958 il giudice a quo

ha ritenuto poi non infondato il dubbio di costituzionalità, alla

stregua degli artt. 76 e 108 della Costituzione, in quanto nella

delegazione concessa al Governo con l'art. 43 della legge 24 marzo

1958, n. 195, in materia riservata alla legge, non sarebbe compresa la

facoltà di dettare norme di carattere eccezionale, ispirate a

sorpassati criteri di organizzazione gerarchica della magistratura.

L'Avvocatura generale dello Stato costituitasi in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto 31

maggio 1969, ha dedotto essere le questioni, come sopra prospettate,

infondate.

Ha posto in rilievo che l'art. 63, secondo comma, del d.P.R. 16

settembre 1958, n. 916, a prescindere da problemi attinenti alla sua

natura, non avrebbe altro contenuto che di semplice rinvio alla

disciplina già dettata dall'art. 2 del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232,

e prorogata dalla legge 5 marzo 1951, n. 190, circa la facoltà dei

capi delle corti di appello di provvedere, in casi di urgente ed

improvvisa necessità, alla sostituzione di magistrati mancanti,

assenti ed impediti.

Detta disposizione, sostanzialmente non diversa da quella dell'art.

101 dell'Ordinamento giudiziario, non integrerebbe, quindi, alcuna

violazione di precetti costituzionali, né sotto il profilo della

delegazione legislativa, né con riguardo alla riserva di legge in

materia di ordinamento giudiziario.

Nel merito l'Avvocatura ha osservato che, seppure non sia previsto

espressamente, nell'art. 2 del decreto del 1945, un limite temporale

per le supplenze, ciò non esclude la sostanziale diversità fra queste

ed i trasferimenti, appartenenti alla esclusiva competenza del

Consiglio superiore della magistratura.

D'altra parte, anche senza tale limite temporale esplicito, nel

significato stesso della disposizione, imperniata sul criterio della

urgenza di provvedere a necessità organizzative improvvise e

inderogabili degli uffici giudiziari, sarebbe inclusa la componente

della temporaneità. Ciò che porterebbe senz'altro ad escludere che

l'art. 105 della Costituzione abbia voluto comprendere anche tale

provvedimento di supplenza tra le attribuzioni del Consiglio superiore.

Con riguardo all'art. 25 della Costituzione, l'Avvocatura ha

assunto, infine, che la locuzione "giudice naturale", nel contesto

della norma costituzionale, si riferirebbe all'organo e non alla

persona fisica del giudice, la cui mutabilità è presupposto

imprescindibile di ogni provvedimento, tanto se adottato dal capo della

corte d'appello, quanto se emanato dal Consiglio superiore. Non si

potrebbe cioè ammettere che le parti del processo abbiano il diritto

di vincolare sino alla decisione finale la persona del magistrato, cui

la causa sia stata originariamente assegnata, escludendosi qualsiasi

incidenza di eventi o di esigenze di ufficio.

Con altra ordinanza del 23 gennaio 1970, nel procedimento penale a

carico di Saluz Maria Paola, anche il pretore di Palombara Sabina ha

denunziato la disciplina delle applicazioni di magistrati con

provvedimento del Presidente della Corte d'appello, ponendo a raffronto

con gli artt. 105 e 107, prima parte, della Costituzione, l'art. 101,

secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario, oltre le disposizioni

sopra ricordate dell'art. 2 del d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232;

dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190, e dell'art. 63, secondo

comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

Anche questo giudice, dopo aver posto in evidenza la rilevanza

della questione ai fini della verifica della legale costituzione

dell'ufficio giudiziario, in riferimento alla propria posizione di

magistrato supplente destinato con decreto del Presidente della Corte

d'appello di Roma, ha osservato che le norme impugnate consentirebbero

ad un organo diverso dal Consiglio superiore della magistratura di

trasferire, mediante l'applicazione "di fatto" ad altro ufficio del

distretto, per un periodo di tempo non necessariamente prestabilito, un

magistrato, senza che questi ne sia previamente informato e senza il

suo consenso. E ciò con il solo limite della opportunità e

convenienza di provvedere, discrezionalmente, ad esigenze del servizio

giudiziario degli uffici, in caso di vacanza o di impedimento dei

magistrati che vi siano destinati.

L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso che la Corte

dichiari manifestamente infondate le questioni sollevate dal pretore di

Palombara Sabina e che già hanno formato oggetto della precedente

pronunzia n. 156/1963 di questa Corte.

Con riferimento alle disposizioni impugnate e particolarmente

all'art. 101 dell'Ordinamento giudiziario, ha obiettato che la garanzia

costituzionale della inamovibilità dei magistrati riguarda

specificamente - a norma dell'art. 107 - oltreché le dispense e le

sospensioni dal servizio, i trasferimenti dei magistrati ad altre sedi

o funzioni. Il che non toccherebbe, quindi, il ben più limitato campo

dei provvedimenti di mera supplenza.

Provvedimenti che, per la accennata loro finalità, non potrebbero

considerarsi devoluti, dall'art. 105 della Costituzione, al Consiglio

superiore della magistratura.

Con ordinanza emessa il 29 settembre 1969, nel procedimento penale

a carico di Farroni Pietro, il pretore di San Ginesio, destinato in

supplenza a questa da altra pretura con provvedimento 11 ottobre 1968

del Presidente della Corte d'appello di Ancona, ai sensi dell'art, 101,

secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario, provvedimento poi revocato

con altro successivo del 19 settembre 1969, ha sollevato di uicio la

questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 25,

primo comma, e 107, primo comma, della Costituzione) dell'art. 2 del

d.l.lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (prorogato con legge 5 marzo 1951, n.

190), e dell'art. 101, secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario,

nelle parti in cui consentono la revoca, ad nutum e indipendentemente

dal termine precedentemente stabilito, della supplenza ordinaria e

straordinaria di magistrati inamovibili.

Si rileva che tali disposizioni incidono negativamente sulla

garanzia di inamovibilità e sono incompatibili col principio della

precostituzione e certezza del giudice. L'osservanza del limite

temporale prestabilito nel decreto di supplenza realizzerebbe, invero,

nella materia in esame, l'esigenza di imparzialità e indipendenza del

giudice, escludendo la possibilità che l'ufficio giudiziario sia

costituito in vista di un singolo atto o processo, anziché per

soddisfare astratte ed obiettive esigenze di organizzazione

giudiziaria.

Davanti a questa Corte, proponeva deduzioni il sig. Pacifico

Paoloni, parte civile del giudizio principale di merito, con atto

pervenuto alla cancelleria a mezzo posta il 18 febbraio 1970, e cioè

dopo la scadenza del termine preveduto dall'art. 3 delle Norme

integrative per i giudizi incidentali di legittimità costituzionale e

dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - I giudizi in esame hanno ad oggetto questioni identiche o

questioni fra loro connesse, e debbono quindi essere riuniti per la

decisione con unica sentenza.

2. - Con le ordinanze dei pretori di Voltri e di Palombara Sabina,

in riferimento agli artt. 105 e 107, primo comma, della Costituzione, e

nelle parti in cui rispettivamente riservano alla competenza del

Consiglio superiore della magistratura la materia delle assegnazioni e

dei trasferimenti dei magistrati e garantiscono la inamovibilità degli

stessi, sono denunziate le disposizioni che attribuiscono al capo della

Corte d'appello, "al fine di assicurare il funzionamento di un ufficio

o la composizione di un collegio", il potere di provvedere mediante la

supplenza con magistrati appartenenti allo s tesso o ad altro ufficio

del distretto, quando sorga l'improvvisa ed urgente necessità di

sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti. E deve ritenersi

che la questione ha sostanzialmente la stessa latitudine in entrambe le

ricordate ordinanze, ancorché dal pretore di Voltri sia specificamente

denunziato soltanto l'art. 2, primo comma, del d.l.lgt. 3 maggio 1945,

n. 232 (oltre alle successive disposizioni, che ne richiamano il

contenuto, dell'art. 1 legge 5 marzo 1951, n. 190 e dell'art. 63,

secondo comma, del d.P.R. sopracitato, n. 916 del 16 settembre 1958),

mentre dal pretore di Palombara Sabina il tema della controversia è

esteso all'art. 101, secondo comma, del vigente ordinamento giudiziario

(approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

A quest'ultima disposizione, invero, riguardante la supplenza di

magistrati aventi funzioni di pretori, in mancanza del titolare

dell'ufficio assente o impedito, si riannoda sistematicamente la

vigente più complessa disciplina dell'istituto, che dal ricordato art.

2 del d.l.lgt. n. 232 del 3 maggio 1945 ha avuto più ampia

regolamentazione.

Della supplenza, permangono, tuttavia, anche in questa disciplina i

caratteri peculiari della urgenza, temporaneità e provvisorietà, in

riferimento ad eccezionali situazioni determinatesi negli uffici

giudiziari. La ricorrenza di tali caratteri vale a distinguere la

supplenza così dalle applicazioni propriamente dette, prevedute dagli

artt. 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario e dalle successive

modificazioni apportate con varie disposizioni legislative, come dalle

assegnazioni e dai trasferimenti demandati al Consiglio superiore.

Ciò spiega altresì, perché non rientrino nella competenza del

Consiglio medesimo, i provvedimenti di supplenza, i quali, come già

questa Corte ha affermato nella sentenza n. 156 del 1963, esaminando la

legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma,

dell'ordinamento giudiziario, sono da configurare, così sul piano

esegetico come su quello della tradizione legislativa, quali

provvedimenti che, appunto, per la loro provvisorietà, non incidono

sullo stato giuridico dei magistrati.

E non essendo diretti a mutare stabilmente le funzioni o la sede

del magistrato è di tutta evidenza che essi non possono essere

condizionati neppure alla prestazione del consenso da parte

dell'interessato, a garanzia della sua inamovibilità. La quale, giova

ripetere, dall'art. 107 della Costituzione e nel quadro delle garanzie

di indipendenza dei giudici, è espressamente posta a presidio soltanto

della conservazione della "sede" e delle "funzioni", che siano state

permanentemente attribuite in seguito a decisione del Consiglio

superiore. Non risulta, invece, incompatibile con il potere conferito

al capo della corte d'appello di destinare, solo temporaneamente, un

magistrato del distretto all'esercizio di funzioni giurisdizionali in

un ufficio diverso da quello che ne costituisce la sede secondo

l'organico. L'esercizio di tale potere, d'altra parte, non rimane nel

sistema esente da controlli, essendo, comunque, imposta dall'art. 43

del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la comunicazione del

provvedimento al Consiglio superiore, quale organo cui, in ultima sede,

è attribuito il governo della magistratura.

È da escludere quindi che la disciplina impugnata (compatibile con

le disposizioni della legge circa le attribuzioni ed il funzionamento

del predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 42, primo comma, della legge

24 marzo 1958, n. 195) sia in contrasto con gli artt. 105 e 107 della

Costituzione.

3. - Del pari infondata deve dichiararsi la questione sulla

legittimità delle norme predette in riferimento all'art. 25 della

Costituzione.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato in precedenti sentenze

ed anche con particolare riguardo alle supplenze prevedute dall'art.

101 dell'ordinamento giudiziario, il principio del giudice naturale non

esclude, nell'interesse della continuità e prontezza della funzione

giurisdizionale, che alle carenze determinatesi negli uffici giudiziari

si faccia fronte, man mano che se ne riveli l'obiettiva esigenza,

mediante provvedimenti temporanei e contingenti, certamente non

preordinati a costituire l'organo giudicante in vista di determinati

processi o controversie.

4. - È da escludere, quindi, che nei sensi prospettati nelle

ordinanze dei pretori di Voltri e Palombara Sabina ricorra la

illegittimità costituzionale della disciplina delle supplenze negli

uffici giudiziari, preveduta fondamentalmente sia dall'art. 101

dell'ordinamento giudiziario e sia dall'art. 2 del decreto legislativo

luogotenenziale n. 232 del 1945; norma quest'ultima che,

originariamente emanata in riferimento alle contingenze belliche e post

- belliche, è stata prorogata sino a nuova disposizione, con l'art. 1

della legge 5 marzo 1951, n. 190.

Così decidendosi, resta chiaramente assorbita ogni altra questione

prospettata dai giudici di merito sotto diverso profilo, e che investa

disposizioni non aventi nel sistema, per il loro contenuto precettivo,

autonoma rilevanza; disposizioni, come quella appunto dell'art. 63 del

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, il cui dettato ne indica a chiare

note la funzione meramente confermativa delle precedenti norme, sulle

quali sostanzialmente ha base la disciplina della materia in esame.

5. - Non ha fondamento, infine, alla stregua del ricordato

principio del giudice naturale, in correlazione con la garanzia di

inamovibilità, l'ulteriore dubbio, sollevato dal pretore di San

Ginesio, sulla costituzionalità dell'art. 101, secondo comma,

dell'ordinamento giudiziario e dell'art. 2 del ricordato decreto

legislativo n. 232 del 1945 nelle parti in cui, si assume, non

escludono che il capo della corte d'appello revochi il provvedimento di

supplenza prima della scadenza del termine eventualmente fissato, come

nella specie, nel decreto di designazione.

È d'uopo osservare che la facoltà di revoca della supplenza,

ancorché non espressamente preveduta dalle norme impugnate, discende

dai principi generali sugli atti amministrativi, fra i quali sono da

comprendere i provvedimenti adottati, nella materia in esame, dai capi

delle corti. Non può negarsi, in base ai detti principi, che

all'autorità competente all'esercizio discrezionale di una pubblica

funzione spetti, normalmente, anche la potestà di far cessare gli

effetti dell'atto già emanato, allorché ciò si reputi rispondere

meglio a finalità di pubblico interesse.

Ma dagli stessi principi derivano altresì limiti così alla

revoca come già all'emanazione dei detti provvedimenti; limiti

preordinati in modo esclusivo ad obiettive esigenze dell'organizzazione

dei servizi giudiziari. Né va pretermesso infine il dovere di una

congrua motivazione, affinché di tali esigenze venga data adeguata

enunciazione, ai fini di eventuale sindacato sui provvedimenti

medesimi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato

con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 2, primo comma, del d.l.lgt.

3 maggio 1945, n. 232; dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 190, e

dell'art. 63, secondo comma, del d.PR. 16 settembre 1958, n. 916,

concernenti le supplenze di magistrati, proposte con le ordinanze di

cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107,

primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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